Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5063 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5063 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
Oggetto: art. 110, comma 7, t.u.i.r. agevolazione RAGIONE_SOCIALE concessa alla consociata estera- rilevanza sul valore normale dei prezzi -esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.12275/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CF P_IVA), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal l’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , come da procura allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE ;
-controricorrente –
la sentenza n. 1084/2023, pronunciata in data 19/06/2023 e depositata il 15/11/2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE ha emesso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ai fini IRES per l’anno d’imposta 2014 e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO a fini IRAP per l’anno d’imposta 2014 , per la mancata rettifica in aumento del reddito della società a seguito della variazione in diminuzione operata dalla società consociata RAGIONE_SOCIALE, con conseguente accertamento di profitti non dichiarati per euro 4.044.545,00, pari all’art. 83% RAGIONE_SOCIALE tran sazioni straniere costituenti la quota parte di competenza della società.
La società contribuente aveva posto in essere un’operazione di riorganizzazione dell’attività commerciale infragruppo, tramite la cessione del ramo d’azienda comprendente tre tranches di clienti in favore della consociata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le annualità 2012, 2013, 2014. L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto a verifica RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE, con conseguente processo verbale di constatazione nel quale rettificava la valutazione del prezzo di vendita dell’avviamento riferibile a lle tre tranches di clienti cedute alla società RAGIONE_SOCIALE.
Gli avvisi di accertamento sono stati emessi a seguito dell’ analisi dei bilanci della società RAGIONE_SOCIALE dai quali emergeva una variazione ingente che riduceva la base imponibile a seguito di rettifica RAGIONE_SOCIALE riferibile al transfer price relativo alle transazioni effettuate tra
consociate, con conseguente disallineamento rispetto ai valori di mercato dei componenti economici negativi.
Gli avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP relativi agli anni 2012 e 2013 sono stati definitivi dalla società con accertamento in adesione, con l’abbandono da parte dell’Ufficio del rilievo relativo alla rettifica del valore normale dell’avviamento e la conferma dei maggiori prov enti omessi derivati dalla mancata variazione in aumento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , contestati per l’anno 201 4 nel presente giudizio.
La società ha impugnato gli atti impositivi ritenendo illegittima l’applicazione della normativa in materia di transazioni con società non aventi sedi nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , erronea la valutazione sulla natura agevolativa della disposizione RAGIONE_SOCIALE, irrilevante dal punto di vista probatorio la scelta di adesione operata in relazione alle annualità 2012 e 2013 . Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE , che ha insistito per la legittimità del suo operato, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo l’operato dell’ U fficio coerente con la disposizione di cui all’art. 110 , comma 7, del d.P.R 917/1986.
La società ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per vizio di motivazione apparente e per l’illegittima applicazione della normativa in tema di operazioni con consociate non aventi sede in territorio nazionale, ribadendo la propria prospettazione difensiva, e l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita a sostegno degli avvisi emessi. La RAGIONE_SOCIALE orte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato l’appello della società, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio a fronte della violazione dell ‘art. 110 , comma 7, del d.P.R. 917/1986.
La società contribuente ricorre per cassazione proponendo due motivi di ricorso. L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n um. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente in violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992.
In particolare, ad avviso della società ricorrente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si è appiattita sulla circostanza che la società avrebbe dovuto conoscere il ruling ottenuto dalla consociata RAGIONE_SOCIALE per il solo fatto che la normativa RAGIONE_SOCIALE prevede che esso sia condizionato alla sussistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, in ogni caso senza esplicitare le ragioni per le quali detto beneficio avrebbe dovuto avere efficacia in Italia; inoltre, dalla sentenza impugnata non è possibile individuare il ragionamento che ha condotto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado a ritenere applicabile l’art. 110, comma sette, del d.P.R. 917/1986; infine, i giudici di appello non si sono pronunciati sulla natura agevolativa della variazione RAGIONE_SOCIALE, mentre risultano inseriti richiami inconferenti ad istituti quali il Patent box , il superammortamento e l’ipe r ammortamento; da ultimo, la Corte ha risposto, senza fornire effettiva motivazione, alla censura di nullità della sentenza di primo grado per motivazione insufficiente e contraddittoria.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Va premesso, in via RAGIONE_SOCIALE, che il vizio di motivazione, prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., può essere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per
sé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n. 22598/2018).
La Corte di giustizia di secondo grado del Veneto ha premesso che: -la società ha realizzato un’operazione di riorganizzazione dell’attività commerciale infragruppo, tramite la cessione del ramo d’azienda comprendente tre tranches di clienti, in favore della consociata RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per le annualità 2012, 2013 e 2014;
-l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sottoposto a verifica RAGIONE_SOCIALE la società RAGIONE_SOCIALE -successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE – a conclusione della quale emetteva p.v.c. nel quale rettificava la valutazione del prezzo di vendita dell’avviamento riferibile alle tre tranches di clienti cedute alla società RAGIONE_SOCIALE. Dall’analisi dei bilanci della società RAGIONE_SOCIALE, secondo i verificatori, emergeva una variazione ingente che riduceva la base imponibile a seguito della rettifica RAGIONE_SOCIALE riferibile al transfer price relativo alle transazioni inter-company effettuate, con un conseguente disallineamento rispetto ai valori di mercato dei
componenti economici negativi contenuti in bilancio ed emissione di avvisi di accertamento ai fini IRES e IRAP per gli anni d’imposta interessati.
La Corte di giustizia di secondo grado ha poi osservato quanto segue:
-la società RAGIONE_SOCIALE, prima dell’incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, aveva ceduto un ramo d’azienda, comprendente tre tranches di clienti, in favore della consociata RAGIONE_SOCIALE nelle annualità 2012, 2013 e 2014, determinando un prezzo di cessione che costituiva un pari costo per la società RAGIONE_SOCIALE. La società RAGIONE_SOCIALE -a seguito di un interpello presentato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE u ngherese ‘request for binding tax ruling’ – aveva apportato una variazione RAGIONE_SOCIALE in diminuzione per euro 4.872.288,00 risultante al bilancio chiuso al 31/12/2014 alla voce ‘rapporti con parti correlate’ in trasfer pricing; conseguentemente , il valore attribuito alle liste di clienti cedute è stato contabilizzato in entrambi i bilanci RAGIONE_SOCIALE Parti (e pagato in anticipo), mentre il valore aggiuntivo del contratto di distribuzione internazionale (non ancora definito nel prezzo) è stato rilevato nella sola dichiarazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,- come variazione in diminuzione dell’imponibile – ma non è stato simmetricamente rilevato nella società italiana come variazione in aumento dell’imponibile .
Per l’anno 2014 l’Ufficio -sulla base dell’accordo che ha definito le annualità 2012 e 2013 e RAGIONE_SOCIALE studio sul ‘transfer pricing’ dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-, esaminato il bilancio di RAGIONE_SOCIALE Ungheria, ha contestato alla società italiana proventi non dichiarati, pari all’83% RAGIONE_SOCIALE transazioni ungheresi, derivanti dall’applicazione del valore normale del margine operativo stabilito dal suddetto studio, e pari all’1,53%, nonché una variazione in diminuzione che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria co mportava una speculare rettifica in aumento del reddito di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) per la quota parte di sua
competenza per l’importo di euro 4.044.545,00 (pari all’83% della variazione in diminuzione di RAGIONE_SOCIALE Ungheria), da cui sono derivate le riprese a tassazione per l’importo di euro 1.112.250,00 per IRES e di euro 159.287,00 per IRAP;
-con riguardo alla natura agevolativa della normativa RAGIONE_SOCIALE applicata, l’appellante ribadiva che essa era stata istituita dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di attrarre investimenti dall’estero mediante il riconoscimento di un maggior valore, ai fini fiscali interni, dei beni ricevuti, in quanto nessuna parte indipendente sarebbe disponibile ad acquisire un ramo aziendale riconoscendo, al cedente, RAGIONE_SOCIALE royalties riferibili alla propria struttura organizzativa e alla proprie capacità di attrarre e di sviluppare nuovi mercati. Per la società la circostanza che questo maggiore valore del ramo ceduto sia stato determinato con metodi e criteri relativi al ‘transfer pricing’ non acquista alcun rilievo nei confronti della società cedente RAGIONE_SOCIALE perché, in sostanza, questa agevolazione RAGIONE_SOCIALE concessa dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE consisterebbe solamente in una riduzione dei costi e, quindi, in un risparmio d’imposta per la società acquirente RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha invece al riguardo osservato che la procedura seguita sulla base della normativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevede la presentazione di un interpello all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte della società RAGIONE_SOCIALE e, da parte dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE, l’utilizzo dei metodi elaborati dall’OCSE per i ‘ transfer pricing’ per la determinazione del ” valore equo di mercato” dei beni ceduti ai fini della quantificazione del beneficio RAGIONE_SOCIALE spettante alla società RAGIONE_SOCIALE. Ne deriva che l’entità del beneficio, che si traduce in una variazione in diminuzione dell’importo stabilit o ‘ab origine’ per il cespite ceduto, viene calcolato utilizzando i risultati di uno studio effettuato dall’Ungheria, che pone alla base il margine operativo della società RAGIONE_SOCIALE confrontato con quello di mercato – determinato in un
‘range’ definito, nello specifico tra 1,53% ed il 6,65% – da cui è risultato, applicando il valore minore del ‘range’, una variazione in diminuzione del costo – base imponibile – per la società RAGIONE_SOCIALE, per l’importo di €. 4.872.288,00.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha, quindi, condiviso la tesi dell’ appellante secondo la quale la variazione in diminuzione, determinata con l’applicazione dei criteri OCSE relativi al transfer pricing , debba ritenersi priva di valore, poiché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, applicando i criteri OCSE, ha effettivamente rideterminato il “giusto valore di mercato” dei cespiti ceduti ed ha raffrontato tale valore rideterminato con quello concordato fra le parti, con l’effetto finale di una diminuzione del valore di tali cespiti – che rappresenta un costo per la società RAGIONE_SOCIALE – pari alla differenza tra il suddetto “giusto valore di mercato” e quello pattuito fra le parti. Ha poi rilevato che detta rideterminazione del valore della transazione non è mai stata contestata dalla società cedente italiana e che non avrebbe potuto farlo poiché tra le condizioni poste nella normativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è previsto espressamente un documento firmato da entrambe le parti contenente l’ammontare della d ifferenza stabilita tramite il meccanismo del transfer pricing ; condizione che certamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sussistente poiché ha concesso, alla fine RAGIONE_SOCIALE verifiche effettuate anche nei confronti della consociata estera, la riduzione dell’imponibile richiesto.
Infine, ha confermato che l’agevolazione concessa dallo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha riflessi di carattere RAGIONE_SOCIALE in virtù del meccanismo descritto escludendo che possa trattasi di agevolazione assimilabile ad un ‘super ammortamento’ o a crediti d’imposta per agevolare gli investimenti da parte di società o ai crediti d’imposta, riconosciuti nella legislazione nazionale per favorire investimenti esteri, poiché detti istituti non implicano mai la rideterminazione dell’entità
dell’investimento effettuato e, nel caso si tratti di cessione di cespiti, materiali od immateriali, da parte di una consociata estera ad una società nazionale, l’ammontare dell’agevolazione non viene correlato alla determinazione del ‘giusto valore di mercato’ da attribuire al bene ceduto, o ad una rideterminazione del valore dell’investimento effettuato.
Nel caso di specie, dunque, l ‘agevolazione non è riferita al valore dell’investimento o del bene ceduto così come quantificato dalle società, essendo stata verificata la congruità del valore della transazione e commisurata a tale entità anche a fini fiscali attraverso il raffronto con metodologie di determinazione del ” giusto valore di mercato”. L ‘applicazione dei criteri di determinazione del transfer price OCSE – per i beni immateriali il metodo DCF per determinare il valore equo di mercato, per la determinazione del profitto il metodo TNM -conduce ad una oggettiva valutazione del “valore” del bene ceduto, che non può che avere un riflesso sulla società acquirente, con una diminuzione del ‘costo’/ valore del cespite (ramo d’azienda) acquisito, ma anche sulla società cedente con la conseguente pari variazione in aumento del ricavo posto a bilancio (RAGIONE_SOCIALE) con i relativi riflessi fiscali.
A conforto di tale tesi, poi, i giudici d’appello hanno richiamato la normativa RAGIONE_SOCIALE , nella Sezione 18 della legge sull’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE società, come diffusamente indicato in sentenza.
Tanto premesso, nel caso di specie, a fronte di tale puntuale motivazione, la censura proposta si risolve in un’inammissibile doglianza circa la valutazione dei fatti posti a fondamento della decisione non intaccando in alcun modo la ratio decidendi sottesa alla pronuncia che, invece, sviluppa un iter logico argomentativo fondato su elementi chiari e precisi, congruamente inquadrando, dal punto di
vista giuridico, il giudizio di fatto espresso in relazione ad elementi che hanno richiesto un apprezzamento anche nel merito.
Né, d’altra parte, alcun elemento adduce la ricorrente a sostegno della dedotta inidoneità probatoria degli elementi posti a fondamento dell’accertamento che, in ogni caso, si sarebbe sostanziata in una richiesta di rivalutazione dell’apprezzamento probato rio svolto dal giudice di merito anch’esso inammissibile nel giudizio di legittimità.
In definitiva, non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi innanzi richiamate per affermare che la motivazione svolta non possa ritenersi idonea a sostenere la decisione impugnata, nemmeno con riferimento al c.d. minimo costituzionale. A nulla rileva poi la censura relativa alla motivazione della sentenza di primo grado, che sarebbe stata ritenuta erroneamente, ad avviso della parte, non motivata in maniera adeguata, poiché oggetto di censura è la decisione di secondo grado che ha sostituito la motivazione della sentenza di primo grado.
Infine, deve evidenziarsi la genericità della censura sollevata che non intacca nel suo sviluppo complessivo la decisione resa che si fonda su plurime argomentazioni.
Il primo motivo è dunque infondato.
Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma n um. 3, c.p.c. , l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, dell’art. 115 c .p.c. , dell’art. 2697 c. c. , dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992.
In particolare, la società contribuente ha rilevato l’errata applicazione della normativa richiamata , poiché non è stato considerato che la variazione in diminuzione derivava da un beneficio RAGIONE_SOCIALE concesso alla società estera che non ha alcun rilievo nello RAGIONE_SOCIALE nazionale in assenza di previsione normativa in tale senso. La ratio dell’agevolazione andava rinvenuta nella finalità di attrarre
investimenti dall’estero mediante il riconoscimento di un maggior valore ai fini fiscali interni degli asset trasferiti alla società residente, a nulla rilevando che tale agevolazione si riferisse alla disciplina del transfer pricing per la metodologia di calcolo relativa alla quantificazione del valore del bene ceduto. La variazione in diminuzione derivava, infatti, dal riconoscimento di un diverso valore normale di una transazione, mentre l’operato dell’Ufficio, confermato nella sentenza impugnata, si è posto in contrato con il principio della ripartizione equilibrata della potestà impositiva, con conseguente ingiustificata salvaguardia del potere impositivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e forzata interpretazione a contrariis di una agevolazione RAGIONE_SOCIALE estera ad un contribuente fiscalmente residente in Italia. Da tanto derivava anche l’ingerenza nel potere impositivo discrezionale degli Stati membri in violazione dei principi ribaditi dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea dell’8/11/2022 , in assenza nel nostro ordinamento di disposizioni per le quali è possibile riconoscere l’ efficacia extra territoriale di variazioni fiscali effettuate in autonomia da altri Stati. Nel caso di specie si è, dunque, verificato un utilizzo strumentale dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, non essendo mai stata contestata da parte dell’Ufficio la correttezza del valore assegnat o dalle parti al complesso aziendale oggetto di trasferimento.
In ogni caso, la società ricorrente rileva che nella sentenza impugnata la disposizione normativa di cui al citato art. 110, comma 7, è stata erroneamente applicata in quanto la Corte di giustizia di secondo grado del Veneto non ha considerato che l’Ufficio non ha in alcun modo dimostrato lo scostamento tra il prezzo praticato e quello di mercato come richiesto in tema di onere della prova dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, né ha precisato, alla luce RAGIONE_SOCIALE Linee Guida Ocse 2017 come ha operato la selezione della tested party che
deve essere coerente sia con l’analisi funzionale della transazione, sia con l’affidabilità dei dati a disposizione.
Con una seconda censura la società ha poi ribadito che correttamente non ha dato rilevanza nella propria dichiarazione dei redditi ad una variazione che è stata attribuita alla propria consociata estera da una norma a carattere meramente agevolativo che non poteva aver riflesso sulla posizione RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE, a nulla rilevando che questo maggiore valore sia determinato con metodi e criteri dei prezzi di trasferimento. La natura della misura quale mera agevolazione RAGIONE_SOCIALE deriva proprio dal fatto che il beneficio non consiste in un afflusso di denaro nei confronti dei beneficiari bensì in una riduzione dei costi che nel caso di specie si sostanzia in un risparmio di imposta. La natura agevolativa della disposizione RAGIONE_SOCIALE poi si coglie proprio laddove si consideri la innegabile analogia, avuto riguardo alle finalità, con diversi istituti quali il superammortamento e l’iperammortamento e, come metodologia, con il Patent box che, invece, la Corte di giustizia di secondo grado sembra erroneamente escludere.
Con un’ulteriore censura la ricorrente sostiene che i giudici d’appello hanno travisato la realtà processuale laddove hanno ritenuto certo ed incontestato che la società avesse accettato il maggior valore determinato sulla base del ruling con conseguente palese violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di onere della prova.
A tal fine la ricorrente ha evidenziato che la normativa unghere prevede che la società disponga di un documento firmato da entrambe le parti contenente l’ammontare della differenza, di cui si negava l’esistenza, spettando comunque all’RAGIONE_SOCIALE provvedere alla sua produzione, con conseguente violazione dell’art. 115 c .p.c.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso in sintesi la società contribuente censura la sentenza di secondo grado per l’erronea applicazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, per la violazione dell’onere della prova non soltanto avuto riguardo alla ripartizione di cui all’art. 2697 c.c ., ma anche per aver ritenuto non contestato un elemento (il documento sottoscritto dalle parti contraenti) oggetto, invece, di specifiche argomentazioni da parte della società, in violazione dell’art.115 c. p.c., e per aver violato l’art. 7 del d.lgs. 546/1992 che prevede la prova puntuale e circostanziata dei fatti costitutivi della pretesa ritenendo fondati avvisi di accertamento recanti riprese a tassazione non adeguatamente sostenute da prove fornite dall’Ufficio ed anzi fondate su elementi in esistenti e /o contraddittori.
2.3. L’art. 110, comma settimo, del d.P.R. 917/1986, nel testo vigente all’epoca dei fatti, dispone quanto segue: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale” – la cui definizione è fornita dall’art. 9 tuir – “dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; …”.
Il requisito soggettivo per l’applicazione di tale regime si identifica nella circostanza che tra i due soggetti – la società estera e l’impresa residente – deve esistere un rapporto di controllo, diretto od indiretto, nel caso che ci occupa non è in discussione.
A tal riguardo va osservato che, s econdo l’orientamento della Corte (Cass. sez. 5, 16/07/2024, n.19512, Cass. sez. 5, 20/05/2021, n. 13850, Cass. sez.5, del 15/11/2017, n.27018), l’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917 del 1986, non integrando una disciplina antielusiva in
senso proprio, ma avendo lo scopo di reprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un’altra giurisdizione, pone a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe del fornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo più appropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo il contribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziando altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e le complessive condizioni economiche praticate.
La definizione di valore normale è contenuta nell’art. 9 del medesimo d.P.R. 917/1986, ove al comma terzo si fa riferimento al prezzo praticato per analoghi beni o servizi, in regime di libera concorrenza e nel tempo e nel luogo -o in quello più prossimo- in cui i beni o servizi sono stati acquistati. Il riferimento al prezzo normale deve quindi riferirsi tanto ai beni che ai servizi; tale scostamento dev’essere provato prima facie dall’Ufficio, sia che si tratti di elementi costitutivi l’obbligazione, sia che si tratti di profili esimenti o riduttivi, come nel caso dei costi portati in deduzione integralmente dalla capofila (Cass. sez. 5, 10/09/2020, n. 230).
2.4. Nel caso di specie l’ Amministrazione finanziaria ha fornito la prova dell’esistenza dell’operazione infragruppo e della previsione di un corrispettivo inferiore al valore normale di mercato, ricostruendo correttamente la vicenda alla luce della documentazione prodotta e richiamata in ricorso, dando la prova RAGIONE_SOCIALE scostamento dei prezzi dal valore normale e, quindi, della sussistenza del meccanismo vietato dall’art. 110, comma 7, citato.
In particolare, è emerso che il beneficio RAGIONE_SOCIALE accordato alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società distributrice, è
consistito in una variazione in diminuzione dell’importo stabilito per l’acquisto dalla società italiana produttrice RAGIONE_SOCIALE, incorporante la società RAGIONE_SOCIALE, e che detta variazione è risultata parametrata secondo i criteri OCSE che, in sostanza, consentono di determinare il giusto valore di mercato di beni e servizi; tale rideterminazione in diminuzione del costo dell’operazione da parte della società RAGIONE_SOCIALE acquirente ha comportato una riduzione della base imponibile di RAGIONE_SOCIALE KFT che, non compensata da un correlativo aumento della base imponibile da parte della società RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, infragruppo alienante, ha condotto alla violazione dell’art. 110, comma settimo, d.P.R. 917/1986, con una doppia non imposizione RAGIONE_SOCIALE. Ed infatti, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha accertato che la società estera ha operato la variazione in diminuzione di cui innanzi per effetto della quale abbassava il margine operativo della società ed ha verificato, in sede di istruttoria ed anche alla luce dei bilanci della società RAGIONE_SOCIALE prodotti in sede di contraddittorio, che la redditività estera andava ricompresa in un range tra 1,53% ed il 6,65%; da ciò è risultata la variazione in diminuzione applicata.
È emersa, quindi, una situazione di doppia non imposizione RAGIONE_SOCIALE, in quanto in Ungheria la consociata RAGIONE_SOCIALE ha operato una variazione in diminuzione con riferimento alla disciplina di transfer pricing, riducendo la propria base imponibile, mentre in Italia la correlata NOME non ha provveduto ad una corrispondente variazione in aumento della base imponibile per le operazioni infragruppo per la quota parte di sua competenza.
Tenendo conto dei principi espressi nelle Guide Lines OCSE nelle valutazioni di conformità al valore normale nell’ambito RAGIONE_SOCIALE transazioni infragruppo, la variazione in diminuzione avente ad oggetto il t ransfer pricing operata dalla consociata RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avere una corrispondente ripresa a tassazione di base imponibile in Italia, in
quanto una marginalità più bassa in capo alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comporta il riconoscimento di una marginalità più alta in capo alla controparte produttiva RAGIONE_SOCIALE.
A nulla rileva che, a monte, la variazione in diminuzione sia stata consequenziale ad un interpello rivolto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprio perché la diminuzione è avvenuta in considerazione dei criteri Ocse utili per determinare il prezzo normale della transazione in riduzione rispetto a quello stabilito dalle parti ed infatti il beneficio RAGIONE_SOCIALE riconosciuto dall’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE risulta proprio in corrispondenza del rigo rubricato Transfer Price (18 par). La diminuzione va, dunque, correlata alla disciplina del l’art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986 nell’ambito RAGIONE_SOCIALE transazioni infragruppo tra la società RAGIONE_SOCIALE e la controparte consociata italiana ed avrebbe dovuto comportare il corrispondente riequilibrio nei componenti negativi della dichiarazione RAGIONE_SOCIALE della società italiana e, quindi, l’aumento della base imponibile di NOME COGNOME. L’omessa variazione in aumento per l’anno di imposta 2014 da parte di quest’ultima ha dunque giustificato la ripresa a tassazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE ai fini IRES e IRAP dei proventi non dichiarati a fronte di dette operazioni commerciali. Ciò non conduce ad affermare che in tal modo risulti intaccata l’autonomia RAGIONE_SOCIALE di altro Paese, perché la conseguenza per la società italiana deriva dalla variazione in diminuzione della base imponibile, a prescindere dalla occasione (costituita dalla richiesta rivolta dalla società estera all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che ha condotto ad una rideterminazione del prezzo della transazione in questione, in virtù del meccanismo normativamente previsto dall’art. 110, comma 7, del citato d.P.R. 917/1986.
La società contribuente che ha inteso contrastare la pretesa impositiva avrebbe dovuto fornire la prova che il corrispettivo
convenuto ovvero la mancanza di un corrispettivo per l’operazione infragruppo corrispondesse ai valori economici che il mercato attribuiva a tali operazioni anche al momento della dichiarazione RAGIONE_SOCIALE e, quindi, dell’erroneità dell’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE .
A tal ultimo riguardo si osserva che la Corte, con l’ ordinanza del 22/4/2025, n. 10438, ha affermato che, in tema di determinazione del reddito di impresa, le linee guida elaborate dall’OCSE e la disciplina interna di cui agli artt. 9, comma 3, e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 prevedono l’obbligo di rispettare, nelle operazioni di transfer pricing, il principio della libera concorrenza, rispetto al quale non sono ammesse esenzioni documentali, cosicché il contribuente, in caso di scostamento dal prezzo di mercato, è tenuto a dimostrare il rispetto del medesimo principio al momento in cui è stato fissato il prezzo di trasferimento ed a confermare tale risultato al momento della dichiarazione dei redditi.
Alla luce di quanto innanzi, la Corte di giustizia di secondo grado non ha dunque violato il precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma.
Quanto poi alla censurata violazione dell’art. 115 c. p.c., nella parte in cui i giudici d’appello avrebbero posto a fondamento della decisione un documento in realtà non esistente, deve considerarsi che la Corte di giustizia di secondo grado dalla lettura della normativa RAGIONE_SOCIALE ha desunto che: 1) ciò che determina l’entità della diminuzione del corrispettivo applicato da parte della società RAGIONE_SOCIALE è l’applicazione del “transfer price” al corrispettivo applicato dalle due società, raffrontandolo con i l ‘ prezzo equo di mercato’ stabilito in base alle metodologie OCSE; 2) il valore equo di mercato è conosciuto e riconosciuto dalle due società contraenti; non può pertanto che darsi
atto – quale fatto certo ed incontestato – che tale condizione posta dalla norma sia stata evidentemente soddisfatta dalle parti; ne consegue che appare del tutto inutile ed ininfluente la controversia relativa alla prova sull’esistenza o meno di un documento firmato contenente l’ammontare della differenza e su chi ricada l’onere della produzione di tale documento .
La Corte, in virtù di un ragionamento logico puntuale, ha desunto dalla concessione dell’agevolazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che la procedura è stata correttamente e compiutamente eseguita e portata a termine con l’ottenimento del beneficio e, quindi, la variazione in diminuzione della base imponibile, a nulla rilevando la prova dell’esistenza o meno del documento in questione che riteneva superflua. Non ha, dunque, deciso erroneamente sulla base di un documento inesistente, ritenendolo invece esistente, in violazione del disposto dell’art.115 cod. proc. civ., come assunto dalla difesa della società ricorrente.
In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore di controparte, in virtù del principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in euro 13.900,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2026
Il Presidente NOME COGNOME