Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35673 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35673 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11035/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif. dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, in INDIRIZZO, presso il loro studio ;
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
DOGANE
E
DEI
MONOPOLI
–
intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara, n. 761/6/2019, depositata il 18 settembre 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte emerge quanto segue. La Commissione tributaria provinciale di Pescara rigettò il
ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 73 del 16 marzo 2016, con cui l’RAGIONE_SOCIALE richiese a RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2013, il pagamento dell’accise sull’energia elettrica dalla medesima autoprodotta e poi fornita ai consorziati della provincia di Pescara. Il giudice di prime cure rigettò il ricorso sostenendo che alla contribuente non potesse essere riconosciuta la qualità di autoproduttore di energia elettrica, essendo diversa la nozione di autoproduttore ricavabile dal d.lgs. n. 79 del 1999 (c.d. decreto Bersani) rispetto a quella ricavabile dall’art. 52, comma 3, T.U.A. (d.lgs. n. 504 del 1995). Al contempo venne affermato che non sussistesse la violazione del principio di buona fede e di legittimo affidamento sia perché ‘l’attribuzione del codice ditta ed il rilascio dela licenza non possono costituire i presupposti per l’esenzione del pagamento dell’accisa’ spettante solo in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui all’art. 52 T.U.A. sia perché l’RAGIONE_SOCIALE aveva emanato già nel dicembre 2013, e quindi in data anteriore all’anno oggetto di accertamento, un chiarimento con cui aveva modificato il precedente orientamento (ossia quello che autorizzava la RAGIONE_SOCIALE ad operare in esenzione da accisa).
Contro tale decisione la RAGIONE_SOCIALE contribuente propose appello e questo venne respinto dalla C.T.R. in epigrafe.
Contro la prefata sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE affidato a quattro motivi . L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato preliminarmente che in data 15 maggio 2023 RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forlì (decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex
art. 182ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizi, dichiarando di rinunciare al giudizio;
che la memoria è stata comunicata all’ RAGIONE_SOCIALE che nulla ha opposto;
che nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell’originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01);
che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità;
che, il tenore della pronunzia, che è di estinzione per intervenuta rinuncia e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente incidentale (non trovando l’art. 13, comma 1 -quater, cit. di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione
dell’impugnazione (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, cit.);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023