Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15183/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elett.te dom.ta in ROMA, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, che l a rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 1341/7/2020, depositata il 23 novembre 2020;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale dell’Emilia Romagna accolse il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dalla CTP di Bologna n. 729/1/16 con la quale era stata riconosciuta a RAGIONE_SOCIALE la qualifica di autoproduttore, così come sancito dal decreto Bersani.
Il giudice di seconde cure, in particolare, affermò, richiamando al riguardo Cass. n. 26146/2019, che l’esenzione dalla accisa di cui all’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1995 (ratione temporis vigente) potesse operare, per la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile con impianti della potenza disponibile superiore a 20 kw3, solo con riferimento all’energia autoprodotta e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Contro la prefata sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi, resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ. parte controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forlì (cfr. decreto del 10.11.2022, allegato alla memoria), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio (cfr. la p. 4, cpv., del decreto di omologazione);
che la memoria è stata comunicata all’RAGIONE_SOCIALE che con atto del 24 maggio 2023, preso atto anche dell’integrale pagamento del dovuto, ha prestato adesione alla richiesta di cessazione della materia del contendere;
che nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta (come nella specie) alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01), oltre che dell’originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 666515-01);
che l’esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina la integrale compensazione, tra le parti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità;
che, il tenore della pronunzia, che è di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l’obbligo per il ricorrente (non trovando l’art. 13, comma 1 -quater, cit. di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980);
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione