Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34887 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34887 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Oggetto:
accise energia elettrica – sanzioni – legittimo affidamento –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10124 del ruolo generale dell’anno 201 9 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della memoria di nomina di nuovo difensore del 24 marzo 2021, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘ Emilia-Romagna, n. 2150/9/2018, depositata in data 17 settembre 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni conseguente alla verifica , per l’anno 2013, dell’indebita fruizione dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata da imprese di produzione; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna; avverso la pronuncia di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto appello;
la Commissione tributaria regionale dell ‘ Emilia-Romagna ha accolto l’appello;
avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
considerato che:
ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che la società ha depositato in data 16 maggio 2023 un’istanza di estinzione del giudizio pe cessazione della materia del contendere;
in particolare, la società ha fatto presente che, in data 30 settembre 2022, la stessa ha depositato presso la cancelleria fallimentare del
Tribunale di Forlì un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO/2022) e che in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; il suddetto accordo transattivo prevede espressamente la chiusura RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, in particolare che: ‘ Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento RAGIONE_SOCIALE istanze della ricorrente FER, nonché del contenzioso avviato presso la CEDU il tutto a spese compensate ‘; pe cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio anticipate.
P.Q.M
La Corte:
di chiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2023.