Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 15159-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), cf. 03562690713, in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, dai quali è rappresentato e difeso –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1339/07/2020 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 23 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificò al ricorrente, autoproduttore di energia elettrica, l’avviso di pagamento, relativo all’anno
Accise – Accordo di ristrutturazione omologato – Rinuncia
d’imposta 201 0 , contestando l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale, prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (cd. TUA -Testo Unico sulle Accise). Nello specifico negò che l’esenzione spettasse per l’energia consumata dalle imprese consorziate, trattandosi di consumatori finali diversi dalla società autoproduttrice. Agli importi furono applicati gli interessi legali ma non quelli moratori, né le sanzioni.
L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 727/01/2016 ne accolse le ragioni. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1339/04/2021, ora al vaglio della Corte (sia pur con errore materiale nel dispositivo). Il giudice regionale ha sostenuto che la fornitura di energia elettrica dalla società consortile ai propri consorziati non era esente dalle accise, perché ai cessionari non poteva attribuirsi la qualificazione di ‘autoproduttore” e di “autoconsumatore”, per essere utenti finali di beni o servizi, distinti dalla società, produttrice dell’energia; ha escluso che il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 (cd. Decreto Bersani) potesse fondare l’estensione del beneficio in esame alle consorziate, perché destinato a scopi diversi da quelli «perseguiti dalla normativa tributaria». Ciò in quanto il decreto Bersani era stato introdotto in attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia, e le definizioni di ‘autoproduttore’ in esso contenute potevano trovare applicazione solo agli effetti di quel decreto (art. 2, c. 1., d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79). Ha affermato che l’ufficio aveva correttamente applicato l’art. 10. comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212, in tema di affidamento e buona fede del contribuente, non irrogando sanzioni né richiedendo interessi moratori, l’avviso di pagamento era stato correttamente notificato, risultando peraltro non vincolante la pregressa risposta positiva all’interpello.
La società ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata decisa.
Considerato che
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME COGNOME evidenziarsi che con atto del 15/05/2023 il liquidatore della società contribuente ha depositato istanza di rinuncia al
giudizio, motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. Ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Anche la controricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, a seguito di intervenuta omologazione, da parte del Tribunale di Forli (cfr. decreto del 10.11.2022), dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, ex art. 182ter della l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del presente giudizio.
Nel processo tributario, la transazione fiscale ex art. 182ter cit. conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (cfr. anche Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980), oltre che dell’originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo (Cass., Sez. 5, 29.4.2022, n. 13471, Rv. 66651501). Peraltro, nel caso di specie il medesimo ufficio ha dichiarato essere intervenuto l’integrale pagamento di quanto dovuto .
L ‘esito della controversia, a seguito della sopravvenuta transazione fiscale, determina l ‘ integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Il tenore della pronunzia, che è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (principale come incidentale), esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023