Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22243 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 34723/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo RAGIONE_SOCIALE, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura rilasciata su foglio separato.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 3428/26/19, depositata in data 6 novembre 2019, non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, dal Consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per la società ricorrente, su delega dell’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito per l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, l’AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’appello incidentale proposto dalla società sul regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali avverso la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 28/2016, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittimi i due avvisi di accertamento emessi per avere illegittimamente contabilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con i quali è stata richiesta una maggiore Iva per gli anni d’imposta 2010 e 2011 , oltre sanzioni ed interessi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R . n. 633 del 1972, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.. e
dell’art. 116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata errato nel procedimento di formazione della prova.
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la sentenza impugnata tralasciato di considerare fatti quali l’assenza di qualsivoglia «ritrasferimento» e le modalità di estrinsecazione dei rapporti commerciali effettivamente esistenti tra ricorrente e fornitore.
Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per esser la sentenza impugnata incorsa in un errore di percezione , ritenendo non contestato un «ritrasferimento» di beni tra fornitore e cliente specificamente conteso tra le parti, nonostante il contenuto di quanto offerto e versato in atti.
In via preliminare va rilevato che la società ricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 18-19 gennaio 2024, istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite , attesa l’intervenuta omologazione da parte del Tribunale di Bergamo, in data 17 agosto 2022, della proposta concordataria con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, allegando il ricorso ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositato telematicamente avanti il Tribunale di Bergamo in data 6 luglio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 nel Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese; la proposta definitiva di concordato presentata, in data 24 gennaio 2022, dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avanti al Tribunale di Bergamo; la transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare presentata in data 24 gennaio 2022, nell’ambito della procedura di concordato preventivo; il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17 agosto 2022.
4.1 In proposito, deve rilevarsi che « Nel processo tributario, la transazione ex art. 182 ter legge fallimentare conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata oltre che dell’originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo » (Cass., 29 aprile 2022, n. 13471) e che « Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell’ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d’ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una RAGIONE_SOCIALE tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L’intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l’Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero RAGIONE_SOCIALE somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente poiché, anche prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l’esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l’erario » (Cass., 6 agosto 2020, n. 16755).
4.2 Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere, attesa l’omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, giusta decreto del Tribunale di Bergamo del 17 agosto 2021,
con il quale il Tribunale fallimentare ha ritenuto che l’esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare fosse favorevole all’approvazione della proposta di t ransazione fiscale, con la conseguenza che lo stesso Tribunale ha ritenuto il diniego opposto dall’Amministrazione Finanziaria sfavorevole alla proposta di concordato e lo ha disapplicato, con l’effetto di operare, surrogandosi all’Amministrazione finanz iaria, una valutazione di convenienza.
4.3 In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
4.4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2024.