Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24492 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ha emesso la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 18912/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dal AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato con studio « RAGIONE_SOCIALE », in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, Sezione distaccata di Brescia, n. 1584/18, depositata in data 9 aprile 2018, non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 27 giugno 2024, dal Consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’AVV_NOTAIO; NOME udito, per la società controricorrente, su delega dell’AVV_NOTAIO, l’AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, a seguito di rinvio di questa Corte, giusta sentenza n. 5985 dell’8 marzo 2017, ha rigettato l’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 20/2009, che aveva accolto il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento, con i quali era stata contestata l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione agli anni d’imposta 2000 e 2001.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., in quanto la Commissione tributaria regionale non si era attenuta ai principi
affermati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio. 2.
Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In via preliminare va rilevato che la società controricorrente ha depositato, con modalità telematiche, in data 18-19 gennaio 2024, istanza di sopravvenuta cessata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, attesa l’intervenuta omologa zione da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in data 17 agosto 2022, della proposta concordataria con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, allegando il ricorso ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, depositato telematicamente avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 6 luglio 2021 e pubblicato il 7 luglio 2021 nel Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese; la proposta definitiva di concordato presentata, in data 24 gennaio 2022, dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; la transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare presentata in data 24 gennaio 2022, nell’ambito della procedura di concordato preventivo; il decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 17 agosto 2022.
3.1 L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in data 5 giugno 2024, con modalità informatiche, nota dell’ RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite che conclude « Alla luce di tutto quanto sopra esposto, salvo diverso parere di codesta spettabile RAGIONE_SOCIALE in ordine alla effettività della cessazione della materia del contendere, questa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritiene che l’omologazione del concordato preventivo, sebb ene forzosa, con annessa proposta di transazione fiscale incida, facendola venir
meno, sulla persistenza del nostro interesse ad agire nell’odierno procedimento giurisdizionale ».
3.2 In proposito, deve rilevarsi che « Nel processo tributario, la transazione ex art. 182 ter legge fallimentare conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata oltre che dell’originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo » (Cass., 29 aprile 2022, n. 13471) e che « Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell’ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 182-ter, comma 5, l. f. comporta la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità anche d’ufficio, con conseguente inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata, non vertendosi in una RAGIONE_SOCIALE tipologie decisorie di cui agli artt. 382, comma 3, c.p.c., 383 e 384 c.p.c. L’intervenuto accordo negoziale consente, altresì, di escludere che l’Amministrazione finanziaria possa emettere una cartella esattoriale volta al recupero RAGIONE_SOCIALE somme oggetto della transazione stessa, riespandendosi il potere impositivo solo ove essa venga meno in conseguenza dell’inadempimento del contribuente poiché, anche prima RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. n. 159 del 2015, l’esistenza di una transazione perfezionatasi e puntualmente eseguita esclude un qualsiasi pregiudizio per l’erario » (Cass., 6 agosto 2020, n. 16755).
3.3 Va, dunque, dichiarata l’estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere, attesa l’omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale ex art. 182 ter della legge
fallimentare, comprensiva dei debiti tributari oggetto del presente giudizio, giusta decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 17 agosto 2021, con il quale il Tribunale fallimentare ha ritenuto che l’esito del confronto tra il soddisfacimento del Fisco derivante dalla transazione concordataria e quello derivante dalla liquidazione fallimentare fosse favorevole all’approvazione della proposta di transazione fiscale, con la conseguenza che lo stesso Tribunale ha ritenuto il diniego opposto dall’Amministrazione Finanziaria sfavorevole alla proposta di concordato e lo ha disapplicato, con l ‘effetto di operare, surrogandosi all’Amministrazione finanziar ia, una valutazione di convenienza.
3.4 In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
3.5 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa interamente fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2024.