Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5374-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 632/04/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 2/8/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 1171/2018, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal Comune di Ronco Scrivia;
il Comune resiste con controricorso; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE Leggi n. 463/1955 (‘Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade’, in specie artt. 1 -2), n. 729/1961 (‘Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali’, in specie artt. 1 -2-6-7-8-12) e n. 385/1968 (‘Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’); degli artt. 38 e 39 D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507/1993; dell’art. 1 del Regolamento TOSAP del Comune di Ronco Scrivia (approvato con Deliberazione del Consiglio n. 34/1996 e successive modifiche ed integrazioni)» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto nella fattispecie la sussistenza dei presupposti impositivi TOSAP nonostante la «mancanza di un formale atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune per l’occupazione dello spazio
pubblico da parte della RAGIONE_SOCIALE», l’«impossibilità di qualificare l’occupazione de qua come abusiva e/o sine titulo , trattandosi di una occupazione fondata su uno specifico titolo (v. Convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE , in precedenza RAGIONE_SOCIALE, approvata ex art. 2, commi 82 e ss., del DL n. 262/2006, convertito in Legge n. 286/2006…), diverso da quello previsto ai fini TOSAP» e per l’«impossibilità di rilevare nella fattispecie dibattuta una sottrazione di spazio pubblico nell’interesse esclusivo del soggetto privato»;
1.2. con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 507/1993, dell’art. 822 cod. civ. e dell’art. 1 D.Lgs. n. 461/1999» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto inapplicabile l’esenzione di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 507/1993, in quanto inerente unicamente all’occupazione «posta in essere direttamente dal soggetto esente», nella specie inapplicabile «in quanto non si configura(va)… l’occupazione da parte dello Stato»;
2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno disattese;
2.2. richiamando i principi di diritto affermati da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 385 del 10/01/2022), il Collegio osserva che in sede di legittimità (cfr. Cass. nn 20974/2020, 18385/2019, 19693/2018, 11886/2017, 11689/2017) è già stato statuito che il presupposto impositivo della TOSAP è costituito – ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 – dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o RAGIONE_SOCIALE province (circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente alla pag. 1 del ricorso in cassazione), che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico;
2.3. pertanto, ai fini della RAGIONE_SOCIALE, rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass. nn. 11553/2003, 2555/2002), salvo che sussista una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 d.lvo 507/1993;
2.4. nel caso in esame vi è la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo del viadotto RAGIONE_SOCIALE sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dall’art. 39 d.lgs. 507/1993 e si è realizzata, perciò, un’occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di esenzione;
2.5. va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante;
2.6. inoltre, va considerato che l’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507/93 prevede che «sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa»;
2.7. detta norma non può che essere interpretata nel senso che l’occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativa;
2.8. infine, non può revocarsi in dubbio che il viadotto RAGIONE_SOCIALE costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità;
2.9. con riguardo poi all’eventuale esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all’esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete RAGIONE_SOCIALE di cui fa parte il viadotto in questione, questa Corte
ritiene che l’occupazione medesima debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto la RAGIONE_SOCIALE concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica (art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni;
2.10. ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dello Stato;
2.11. infine, come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10351 del 18/4/2023 in motiv. relativamente al COSAP, ma sulla base di principi applicabili anche all’odierna fattispecie) inconferente è anche il riferimento all’asserita appartenenza dell’autostrada al demanio statale ex art. 822 c.c. (come invece argomentato dalla ricorrente mediante richiamo anche a recente giurisprudenza amministrativa) ed è altresì marginale e priva di decisività l’indagine sull’effettiva proprietà dell’infrastruttura RAGIONE_SOCIALE e del pontone che occupa, per proiezione, la strada provinciale sottostante, atteso che la dedotta proprietà statale dell’autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza – integrativa del presupposto di applicazione della TOSAP da parte del Comune di Ronco Scrivia – secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la RAGIONE_SOCIALE disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di «occupazione» del sottostante suolo provinciale;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da