Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2255 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34480-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -IMPOSTE COMUNALI AFFINI
SRAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza n. 483 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 24/4/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza n. 531/2014, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di La Spezia in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento TOSAP 2004, emesso da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE);
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva corredata di nota spese
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo COGNOME denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, avendo i Giudici di appello implicitamente rigettato l’eccezione di intervenuto giudicato esterno favorevole formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, in assenza di una … statuizione intrinsecamente idonea a far percepire le rationes decidendi », in relazione alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1055/2015, in giudicato, em essa a definizione della controversia sorta ai fini TOSAP per l’anno 2009 fra le medesime parti del presente giudizio, con riguardo
all’occupazione di soprassuolo posta in essere, sempre nel Comune di S. Stefano Magra, a mezzo dei medesimi cavalcavia in oggetto;
1.2. con il secondo motivo COGNOME denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ. «nella parte in cui i Giudici di appello …(avevano)… implicitamente rigettato l’eccezione di intervenuto giudicato esterno favorevole, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE»;
1.3. con il terzo motivo COGNOME denuncia, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha «omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione formulata dalla RAGIONE_SOCIALE circa l’esistenza di un giudicato esterno intervenuto in suo favore»;
1.4. le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quanto relative alla medesima questione giuridica, sono inammissibili;
1.5. con la sentenza n. 1055/2015 della Commissione tributaria regionale della Liguria (ritualmente munita di certificato di passaggio in giudicato, nonché trascritta ed allegata al ricorso) relativa all’annualità 2009 TOSAP, i Giudici di merito accolsero il ricorso di COGNOME applicando al caso in esame, in relazione all’art. 49 del d.lgs. 507/1993, che esenta da RAGIONE_SOCIALE le occupazioni effettuate dallo Stato, il principio di diritto secondo cui «le occupazioni di suolo pubblico relative ai viadotti autostradali sono da imputarsi direttamente allo Stato in quanto: a) gli anzidetti viadotti sono costruiti in quell’area su decisione dello Stato e rientrano nell’oggetto della relativa concessione statale; b) appartengono al demanio dello Stato giusto il disposto dell’art. 822 c.c., secondo il quale fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono Stato, le strade, le autostrade»;
1.6. l’eccepito giudicato non osta, dunque, all’autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio;
1.7. invero, quello che costituirebbe l’elemento comune alle cause si risolve, in sostanza, in una questione che involge l’attività interpretativa delle norme di diritto che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli, poiché l’attività interpretativa delle norme giuridiche
compiuta dal giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva del giudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè, del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell’attuale ordinamento processuale (cfr. Cass. 15/07/2016, n. 14509, Cass. 21/10/2013, n. 23723);
1.8. ne consegue che l’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia -salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno -non limitano il giudice dell’impugnazione nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. 01/06/2021, n. 15215, 20/10/2010, n. 21561, Cass. 23/12/2003, n. 19679);
1.9. analoghe considerazioni valgono con riguardo all’eccezione sollevata nel controricorso da RAGIONE_SOCIALE circa l’efficacia espansiva del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 11886 del 12.5.2017, emessa tra le stesse parti in relazione alla medesima controversia, ma per annualità diverse, con cui questa Corte ha respinto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che a quest’ultima non spettava l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto n. 507/1993, avendo la società RAGIONE_SOCIALE «la gestione economica e funzionale del viadotto in forza della concessione per l’esecuzione dei lavori pubblici conferita dallo Stato a norma dell’art. 143 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163» e ritenendo la Corte che «l’occupazione medesima debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993 in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica ( art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 ) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni (art. 143,comma 6)», senza che assuma rilievo «il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni»;
1.10. non può essere quindi fatta valere l’autorità del giudicato della suddetta pronuncia, atteso che il «punto comune alle cause» si risolve in una questione di diritto che involge l’attività interpretativa delle norme di diritto demandata al Giudice e che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli – salvo che la situazione giuridica accertata non sia soggettivamente ed oggettivamente identica in tal caso prevalendo il principio del ne bis in idem -essendo salvaguardata l’esigenza della tendenziale uniformità delle decisioni giurisdizionali all’attività nomofilattico rimessa alla Corte di legittimità;
1.11. ritiene in conseguenza il Collegio che nella specie non possa, in ogni caso, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato determinato dalla suddetta sentenza di legittimità nel giudizio attualmente pendente in relazione all’interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa, come nel caso in esame, come mera argomentazione giuridica avulsa dalla decisione del caso concreto;
2.1. a seguire, con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.38, comma 2, dell’art. 39, dell’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 3 della legge 21 maggio 1955 n. 463, lamentando che la Commissione tributaria regionale erroneamente confermato la pretesa impositiva ritenendo essersi realizzata «un’occupazione di fatto» da parte di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai viadotti
autostradali in oggetto, con conseguente applicazione, nei suoi confronti, dell’imposta TOSAP;
2.2. la censura va respinta;
2.3. richiamando i principi di diritto affermati da questa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 385 del 10/01/2022), il Collegio osserva che in sede di legittimità (cfr. Cass. nn 20974/2020, 18385/2019, 19693/2018, 11886/2017, 11689/2017) è già stato statuito che il presupposto impositivo della TOSAP è costituito – ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993 – dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni o delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico;
3.3. pertanto, ai fini della RAGIONE_SOCIALE, rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall’esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (cfr. Cass. nn. 11553/2003, 2555/2002), salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 d.lvo 507/1993;
3.4. nel caso in esame vi è la sottrazione o la limitazione dell’uso del suolo pubblico da parte della società RAGIONE_SOCIALE a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dall’art. 39 d.lvo 507/1993 e si è realizzata, perciò, un ‘ occupazione di fatto che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione;
3.5. va rilevato, invero, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante;
3.6. inoltre, va considerato che l’art. 38, comma 2, del d. lgs. n. 507/93 prevede che «sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma l, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa»;
3.7. detta norma non può che essere interpretata nel senso che l’occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggetta alla tassa sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti lo spazio pubblico, ben potendo esistere impianti che si sviluppano sopra il suolo per i quali non si giustificherebbe un diverso trattamento normativa;
3.8. infine, non può revocarsi in dubbio che il viadotto autostradale costituisca un impianto ai fini della norma di che trattasi in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità;
3.9. con riguardo poi all’eventuale esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che ha provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all’esecuzione del lavoro pubblico costituito dalla rete autostradale di cui fa parte il viadotto in questione, questa Corte ritiene che l’occupazione medesima debba considerarsi propria dell’ente concessionario e vada, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n.507 del 1993, in quanto la società concessionaria è l’esecutrice della progettazione e della realizzazione dell’opera pubblica (art. 143, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati (art. 143, comma 2) per la durata, di regola, non superiore a trenta anni ( art. 143, comma 6 ) ed a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni;
3.10. ne deriva che l’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l’occupazione da parte dello Stato;
il ricorso va, dunque, integralmente respinto;
le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da