Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3861 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 3861  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore:
Data pubblicazione: 15/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23059/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato   in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all’avvocato NOME COGNOME  PEC EMAIL, giusta procura allegata al ricorso (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio digitale, EMAIL;EMAIL, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),  giusta  procura  in  calce  al  controricorso
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1166/2021 depositata il 08/02/2021.
Udita  la  relazione  svolta all’udienza  pubblica del  12/11/2024  dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il  P.G.  che  ha  concluso  per  la  rimessione  RAGIONE_SOCIALEa  questione  di diritto alle S.U.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti
FATTI DI CAUSA
1.  In  data  03.01.2017,  il  Comune  di  Mignano  Monte  Lungo notificava ad RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. 213/2017 con cui veniva contestata, per l’annualità 2015, l’omessa denuncia e  l’omesso  versamento  RAGIONE_SOCIALEa  Tassa  Occupazione  Spazi  ed  Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Con ricorso notificato in data 03.03.2017, la Società contribuente impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 4774/1/2017  accoglieva  il  ricorso  RAGIONE_SOCIALEa  Società,  annullando,  per l’effetto, l’avviso di accertamento n. 213/2017.
Pertanto,  il  Comune  di  Mignano  Monte  Lungo,  in  applicazione  del proprio  legittimo  potere  di  autotutela  sostitutiva,  con  determina prot. n. 6532 del 08.11.2017, annullava l’avviso di accertamento n. 213/2017 e lo sostituiva con l’avviso di accertamento prot. n. 7467 del 14.12.2017.
Così, in data 29.12.2017 l’ente impositore notificava ad RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento prot. n. 7467 del 14.12.2017 con il quale l’odierno comune resistente contestava, per l’anno di imposta 2015, l’omessa denuncia e l’omesso versamento, RAGIONE_SOCIALEa tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), in relazione ad alcune opere di proprietà RAGIONE_SOCIALEa stessa società RAGIONE_SOCIALE (galleria di adduzione di acqua per le centrali idroelettriche), insistenti nel territorio comunale.
La  società  RAGIONE_SOCIALE  impugnava  anche  l’avviso  di accertamento prot. n. 7467 del 14.12.2017 dinanzi alla Commissione  tributaria  provinciale  di  Caserta  notificando  ricorso all’ente impositore in data 27.02.2018.
In data 14.11.2018 veniva depositata e pubblicata la sentenza n. 5202/3/2018  con  cui  la  sez.  III  RAGIONE_SOCIALEa  Commissione  tributaria provinciale di Caserta, sciogliendo la riserva formulata, accoglieva solo parzialmente il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ‘nel senso di decurtare  in  misura  del  90%  la  tariffa  prevista  nell’accertamento per  €  26,33  al  mq  con  l’annullamento  RAGIONE_SOCIALEe  sanzioni  ed  interessi esposti  nell’atto  impugnato,  con  compensazione  RAGIONE_SOCIALEe  spese  di giudizio.
Avverso la parte RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza che accoglieva parzialmente  l’originario  ricorso,  SIA  il  comune  di  Mignano Monte Lungo che la società interponevano gravame.
Riuniti i ricorsi d’appello, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania emetteva sentenza n. 1166/2021 con la quale, rigettava l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa società contribuente ed accoglieva integralmente l’appello  del  Comune  di  Mignano  Monte  Lungo riformando la sentenza di primo grado e compensando le spese di giudizio.
Avverso  la  predetta  sentenza  la  società  RAGIONE_SOCIALE propone  ricorso  per  cassazione  svolgendo  cinque  motivi.  Replica con controricorso l’ente locale.
Il PG. ha concluso per la rimessione alle S.U. RAGIONE_SOCIALEa questioni così riepilogate: se l’autotutela possa essere esercitata in presenza di soli vizi formali RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, o anche di vizi sostanziali e se, dunque, oggetto di tutela sia l’interesse individuale del contribuente con l’esclusione, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa possibilità di adozione di provvedimenti di annullamento in malam partem o l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, con gli unici limiti RAGIONE_SOCIALEa decadenza dei termini accertativi e del giudicato; se l’esercizio del potere di autotutela, correlato alla sussistenza di vizi sostanziali, sia riconducibile a un accertamento che, quanto al maggior imponibile accertato, costituisca un accertamento integrativo e configuri un’ulteriore deroga al principio di unicità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa differenza strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.
MOTIVI DI DIRITTO
 In  via  preliminare,  ritiene  il  Collegio  che  non  sia  necessario rimettere le questioni sottoposte dalla Procura generale alle S.U., in considerazione di una giurisprudenza di legittimità che deve reputarsi consolidata.
2.Con  il  primo  motivo  d’impugnazione,  in  relazione  all’art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione  e  falsa  applicazione  degli  artt.  2-quater  del  d.l.  n.  564
del 1994, 42 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto legittimamente esercitato da parte del Comune il potere di autotutela nonostante l’assenza dei presupposti legittimanti. Emettendo il successivo atto impositivo per rimediare ai vizi sostanziali del primo, l’ente locale sarebbe incorso nella violazione del principio di unicità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento. Si osserva che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, d.P.R. n. 600/73, l’ente impositore può rettificare l’atto impositivo solo se sia venuto a conoscenza di nuovi elementi di cui dia atto nell’avviso sostitutivo.
In  assenza  di  detti  presupposti,  l’ente  impositivo  consuma  il  suo potere di accertamento in relazione al materiale probatorio a sua disposizione; nel caso in esame la modifica RAGIONE_SOCIALE‘an e del quantum è stata effettuata dal Comune sulla base dei medesimi elementi di cui era a conoscenza con l’adozione del primo atto, poi annullato.
3.Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.lgs. n. 212 del 2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006 per avere erroneamente la sentenza impugnata ritenuto legittimo l’avviso di accertamento nonostante l’assenza di un adeguato apparato motivazionale. Si deduce che, in realtà, l’avviso non contiene alcun riferimento normativo per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe, la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘opera e gli elementi di fatto che dovrebbero qualificare l’occupazione del soprasuolo e sottosuolo comunale, sostenendo che l’occupazione del suolo o del sottosuolo prevede l’applicazione di tariffe diverse. Si obietta che il riferimento alla delibera consiliare n. 16471998 non è idoneo, non consentendo la delibera di comprendere quale tipologia di occupazione vien presa in considerazione dal Comune ai fini t.o.s.a.p..
4.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 38 d.lgs.  n.  507/1993, e 823, 824, 826 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,  n.  3), c.p.c.. Si deduce  che la
circostanza che l’area comunale sia gravata da usi civici risulta del tutto irrilevante, atteso che è onere del Comune dimostrare che il suolo appartiene al suo patrimonio indisponibile o al suo demanio, essendo esclusa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa T.o.s.a.p. al demanio statale ed al patrimonio disponibile del comune e che, comunque, la presenza degli usi civici esclude l’area gravata dal demanio comunale, in quanto appartiene alla collettività dei cittadini. Si afferma di aver dedotto l’appartenenza del suolo assoggettato a RAGIONE_SOCIALE al patrimonio disponibile del Comune, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALEa tassazione.
5.Con il quarto motivo di ricorso, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si critica la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 d.lgs. n. 507/1993; per avere il decidente ritenuta necessaria la previa denuncia per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione tariffaria. Si assume che l’applicazione del disposto degli artt. 46 e 47 non esige alcuna previa denuncia, in quanto dette norme enunciano i criteri ordinari di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa per le superfici occupate; le tariffe di cui alle norme citate non sono tariffe agevolate ma correlate all’occupazione del sottosuolo e soprasuolo destinate all’esercizio ed erogazione di pubblici servizi. Si deduce, nella illustrazione RAGIONE_SOCIALEa censura, che sull’applicabilità dei criteri di cui agli artt. 46 e 47 la CTR non si sarebbe pronunciata. Si osserva che l’omessa denuncia prevede l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione, ma non anche l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe tariffe di cui alle disposizioni citate.
6.Con il quinto motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 10 del 1991, 2 del d.lgs. n. 387 del 2003; per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sulla irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa previa denuncia di cui al menzionato art. 50 rispetto all’applicazione del regime tariffario di cui agli artt. 46 e 47 d.lgs. n. 507/1993.Si ribadisce che la società
svolge un’attività di pubblico servizio finalizzata al soddisfacimento di  un  pubblico  interesse,  in  virtù  RAGIONE_SOCIALEa  quale  rientra  tra  i  soggetti beneficiari del regime differenziato, risultando indifferente rispetto alle norme rubricate la veste formale RAGIONE_SOCIALEa società, tanto più che, alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1  RAGIONE_SOCIALEa  legge  n.  79/1999  
7. Infine, la società ricorrente deduce la sussistenza di un giudicato interno, in quanto proposta, con l’originario ricorso, domanda di disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, nonché degli interessi, per l’oggettiva incertezza RAGIONE_SOCIALEa portata applicativa RAGIONE_SOCIALEa normativa di settore, accolta dai primi giudici, il Comune, nel proporre l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, non contestava il capo relativo all’annullamento RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e degli interessi, limitandosi a censurare la statuizione relativa alle tariffe applicate dal l’ente comunale. Si assume che detta statuizione costituisce un capo autonomo RAGIONE_SOCIALEa sentenza caratterizzata da propria individualità, sì da integrare gli estremi di un decisum del tutto indipendente che, ove non fatta oggetto di autonoma impugnazione, è suscettibile di essere oggetto di giudicato interno. 8.Il primo motivo di impugnazione è infondato.
8.1.Per quanto riguarda il quadro normativo RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE‘autotutela, va rilevato che l’art. 2 -quater, comma 1, del decreto – legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificRAGIONE_SOCIALE, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 dispone che: «Con decreti del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze sono indicati gli organi RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria competenti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione». L’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997 prevede che «Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di auto-accertamento spetta all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d’ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende»; l’art. 2, comma 1, poi, prevede che «1. L’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, quali tra l’altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrRAGIONE_SOCIALE o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione». Dalle norme richiamate si evince, quindi, che l’Amministrazione finanziaria, può procedere, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.m. n. 37 del 1997, all’annullamento, anche parziale, RAGIONE_SOCIALE‘atto, nelle ipotesi in cui sussista illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto o RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, la cui tipologia è individuata, in modo non tassativo, dallo stesso art. 2, primo comma, del d.m. cit.. Secondo il costante orientamento di questa Corte, «Il potere di autotutela RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l’emissione del nuovo avviso di accertamento» (ex multis Cass. 2 febbraio 2022, nn. 3267 e 3268), atteso che
«l’esercizio del potere di autotutela è non solo legittimo, ma corrisponde a un preciso poteredovere RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, la quale è onerata, in virtù del c.d. «principio di perennità», a sostituire l’atto annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari RAGIONE_SOCIALEo stesso» (Cass. 18 maggio 2021, n. 13407) Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, non opera con riguardo ad avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l’Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l’atto rinnovato non costituisca elusione o violazione RAGIONE_SOCIALE‘eventuale giudicato formatosi sull’atto nullo ( Cass. n. 11849 del 05/05/2023; Cass. n. 24387 del 11/09/2024; 25023/2016; Cass. n. 4029/2015; Cass. n. 16115/2007).
8.3.Questo  complesso  ed  articolato  quadro  normativo  è  stato innovato  con  il  d.lgs.  n.  219  del  2023,  che  ha  abrogato  l’art.  2 -quater e il d.m. n. 37/1997 e modificato l’art. 13 legge n. 212 del 2000,  eliminando  l’esplicito  riferimento  all’autotutela.  La  vicenda qui  in  giudizio  resta, ratione  temporis, soggetta  alla  precedente disciplina.
8.4 L’impostazione maggioritaria RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità è stata avallata dalla decisione n. 30051/2024 RAGIONE_SOCIALEe SS.UU. di questa Corte che hanno così statuito . Inoltre, hanno chiarito le S.U. che <tema di accertamento tributario, l'autotutela sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, quarto comma (ora terzo), d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, che pure comporta l'emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito RAGIONE_SOCIALEa 'sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi' non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva ancorché fonte di una maggiore imposizione» Ed ancora che, in caso di autotutela tributaria sostitutiva in malam partem , con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato, il legittimo affidamento del contribuente non è integrato dalla mera esistenza del precedente atto viziato ovvero dall'errata valutazione
RAGIONE_SOCIALEe circostanze poste a suo fondamento, ostandovi il generale dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione RAGIONE_SOCIALEa propria capacità contributiva in forza degli artt. 2 e 53 Cost.; può, per contro, assumere rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del legittimo affidamento, l'esistenza di specifiche indicRAGIONE_SOCIALE erronee o di condotte intrinsecamente contraddittorie da parte RAGIONE_SOCIALE'agenzia fiscale anteriormente all'adozione RAGIONE_SOCIALE'atto illegittimo qualora le somme pretese siano state compiutamente.
8.5.Soggiungono le S.U. di questa Corte che è necessario che l'attività di ritiro sia giustificata da ragioni di rilevante interesse generale (Cass., sez. 5, n. 23765/2015), sicchè non è sufficiente l'interesse al mero ripristino RAGIONE_SOCIALEa legalità violata, nè l'interesse (utilitaristico) a conseguire maggiori introiti, occorrendo invece la sussistenza RAGIONE_SOCIALE'interesse pubblico a reperire entrate fiscali legalmente accertate (Cass., sez. 5, n. 6398/2014; Cass., sez. 5, n. 2531/2002; Cass., sez. 5, n. 7033/2018; Cass., sez. 5, 7335/2010; Cass., sez. 5, n. 14219/2015; Cass., sez. 5, n. 12661/2016; Cass. n. 10981 del 2020).
8.6.Nel caso di specie, ferma restando l'insussistenza di giudicato sulla pretesa erariale esercitata con gli atti originari, l'Amministrazione ha sostituito questi ultimi con quelli oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, nell'esercizio del proprio potere di accertamento. Quest'ultimo, infatti, e come rilevato da questa Corte, non si consuma attraverso l'emanazione RAGIONE_SOCIALE'atto annullato; l'Amministrazione deve integrare le parti che hanno dato luogo all'invalidità RAGIONE_SOCIALE'atto precedente, in quanto essa, in ordine al proprio potere di autotutela, non gode di alcun margine di discrezionalità (Cass. n. 3248/2016; v. anche Cass. n. 6981/2021 in motivazione);gravando sull'amministrazione finanziaria l'obbligo di un positivo esercizio del suo potere impositivo mediante un nuovo atto "sostitutivo" del precedente, da adottare entro il termine previsto per il compimento RAGIONE_SOCIALE'atto." (ex multis Cass. 31
maggio 2017, n. 24994; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27481; Cass. 08/10/2019,  n.  25055;    Cass.  23  giugno  2021,  n.  17924;  Cass. Cass. n. 34264 del 2021; Cass. 2 febbraio 2022, nn. 3267 e 3268; recentemente, in motivazione, Cass. 11 settembre 2024, n. 24387).
La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che l'avviso di accertamento, emesso in sostituzione di uno precedente viziato da un errore materiale evidente, non costituisce espressione del potere di autotutela integrativa (comportanti un aumento RAGIONE_SOCIALE'imponibile o RAGIONE_SOCIALE'imposta precedentemente accertati) ma del potere sostitutivo esperibile anche in assenza di dati di sopravvenuta conoscenza avendo l'Ufficio il potere di ridurre o annullare il l precedente atto viziato ha correttamente ritenuto che l'esercizio del potere in autotutela da parte del Comune si fosse tradotto in un provvedimento autonomamente impugnabile e che l'integrazione o la modifica "in diminuzione" di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione.
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato.
10.1.E' opportuno ricordare, con riguardo alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE'atto impositivo, che la motivazione RAGIONE_SOCIALE'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla legge 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di delimitare l'ambito RAGIONE_SOCIALEe contestRAGIONE_SOCIALE proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria (Cfr. Cass. n. 6325 del 2/03/2023). In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare
l'ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass. Sez. 5^, del 20/11/2024); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione RAGIONE_SOCIALE'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031). La motivazione RAGIONE_SOCIALE'atto tributario costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce nell'ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza RAGIONE_SOCIALEe norme RAGIONE_SOCIALEo statuto dei diritti del contribuente (v. l'art. 7), assolvono l'essenziale funzione di garantire la conoscenza e l'informazione RAGIONE_SOCIALEo stesso contribuente in ordine ai fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale e ai presupposti giuridici RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti tra esso e l'amministrazione. Ne derivano due conseguenze: da un lato, che
nell'avviso di accertamento, al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze RAGIONE_SOCIALE'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata (v. Cass. n. 1905-07); dall'altro, che le ragioni poste a base RAGIONE_SOCIALE'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è comunque un giudizio d'impugnazione RAGIONE_SOCIALE'atto, sì che l'ufficio finanziario non può porre a base RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa ragioni diverse e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE'atto (v. già Cass. n. 17762-02). Ciò non esclude, ovviamente, il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, ne' di esercitare d'ufficio alcuni poteri cognitori. Ma sempre che non ne resti alterata la sostanza RAGIONE_SOCIALE'accertamento in ordine agli elementi da cui esso risulti esser stato informato (v. tra le tante Cass. n. 25726-09; n. 20398-05; n. 22932-05; Cass. n. 239 del 12.11.2021; Cass. n. 6325 del 2/03/2023).
10.2. Con riferimento alla dedotta carente allegazione RAGIONE_SOCIALEa delibera comunale in materia RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha più volte ribadito il principio di diritto secondo cui l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale – per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) RAGIONE_SOCIALE'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente (ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale) di individuare i luoghi specifici RAGIONE_SOCIALE'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento – o, ancora, che gli
atti  richiamati  siano  già  conosciuti  dal  contribuente  per  effetto  di precedente notificazione (Cass. n. 6914 del 2011; Cass., n. 13110 del 2012; Cass. n. 4176 del 2019; Cass., n. 29968 del 2019; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 33327 del 2023).
10.3.Questo orientamento secondo cui «Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale», trova ulteriore conferma nella novella di cui al d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 che ha modificato l'art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000 stabilendo, al comma 1, che «Gli atti RAGIONE_SOCIALE'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza RAGIONE_SOCIALE'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati».
10.4. E' stato altresì precisato che l'onere di allegazione si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 15327 del 2014) e che, al fine di soddisfare il requisito RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE'accertamento, è sufficiente che l'atto esterno, richiamato da quello impositivo, sia, se non effettivamente conosciuto, quanto meno conoscibile dal contribuente destinatario RAGIONE_SOCIALE'avviso. Ciò vale non solo per gli atti già oggetto di precedente notificazione al contribuente (Cass. n. 13110 del 2012), o sottoposti a pubblicità legale, ma anche per atti che si possano presumere, solo iuris tantum, conosciuti dal destinatario RAGIONE_SOCIALE'accertamento (Cass. n. 26527 del 2014; Cass. n.
24254 del 2015; Cass. n. 27628 del 2018) e siano, quantomeno, agevolmente conoscibili (Cass. n. 8016 del 2024; Cass. n. 33327 del 2023; Cass. n. 593 del 2021; Cass. n. 32127 del 2018; Cass. n. 14275  del  2018;  Cass.  n.  28060  del  2017;  Cass.  n.  12312  del 2017).
10.5. Questa interpretazione, secondo cui non è nullo l'accertamento la cui motivazione fa riferimento ad un altro atto ad esso non allegato, ma conoscibile agevolmente dal contribuente, realizza un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia RAGIONE_SOCIALE'azione amministrativa (e quindi di buon andamento RAGIONE_SOCIALE'amministrazione, ex art. 97 Cost.) -che giustificano l'ammissibilità, anche normativa, RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem (cfr. Cass. n. 1906 del 2008, in motivazione) – ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (rilevante ex artt. 24 e 111 Cost.) nel giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE'atto impositivo, che sarebbe illegittimamente compresso se la conoscibilità RAGIONE_SOCIALE'atto esterno richiamato dalla motivazione non fosse agevole, ma richiedesse un'attività di ricerca complessa (Cass., Sez. V, Ordinanza 7 aprile 2022, n. 11283; Cass., 15 gennaio 2021, n. 593; Cass., Sez. V, 12 dicembre 2012, n. 21127; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. V, 17 giugno 2011, n. 13321).
10.6.La dedotta inintelligibilità RAGIONE_SOCIALE'avviso per il richiamo alla delibera RAGIONE_SOCIALEa giunta Comunale n. 45 del 24.06.2015, che presenterebbe elementi di confusione, non rendendo comprensibile a quale tipologia di occupazione e connesso regime giuridico sia stata ricondotta l'opera di proprietà RAGIONE_SOCIALEa società, trova smentita proprio nell'atto impositivo opposto ove è esattamente indicata la natura RAGIONE_SOCIALE'opera e la superficie comunale occupata, mentre la delibera di giunta indica il regime tariffario da applicare alle occupRAGIONE_SOCIALE di aree pubbliche.
10.7.Quanto alla eccepita integrazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE'avviso in corso di giudizio ad opera RAGIONE_SOCIALE'ente impositore, vale osservare che il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (ex multis, Cass. 30/12/2019, che adde Cass. 08/11/2017 n. 26431; Cass. n. del 09/10/2024; Cass. n. del 09/10/2024).
Poichè la funzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione è quella di delimitare l'ambito RAGIONE_SOCIALEe contestRAGIONE_SOCIALE proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito, in virtù di codesta funzione, l'obbligo RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE'avviso di accertamento o di rettifica deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e RAGIONE_SOCIALEe relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono, poi, al diverso piano RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso, sicché in definitiva tra l'una e l'altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo» (Cfr. Cass. n. 9810/2014; Cass. n. 6325 del 2/03/2023; Cass. n. del 20/09/2024).
11.Nel  caso  di  specie,  una  volta  sollevata  la  contestazione,  era dunque  onere  del  contribuente  dimostrare  con  mezzi  idonei  la insussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa tassazione ovvero la ricorrenza dei requisiti per l'applicabilità di un diverso regime tariffario.
11.1.Emerge  quindi  dalle  considerRAGIONE_SOCIALE  spese  in  sentenza  che  il giudice  di  appello  ha  correttamente  ritenuto  che  l'atto  impositivo
fosse adeguatamente  motivato, contenendo l'indicazione RAGIONE_SOCIALEa superficie imponibile e la tariffa applicata, corrispondente a quella prevista  dalla  legge,  confermando,    per    altro  verso,  che  una delibera del Comune,  in quanto assistita da presunzione di conoscenza,  era  conoscibile  dalla  parte  contribuente,  la  quale nemmeno aveva dedotto il concreto ed effettivo pregiudizio subito al  diritto  di  difesa  dalle  predicate carenze contenutistiche RAGIONE_SOCIALE'atto impositivo.
Il terzo motivo d'impugnazione è inammissibile, prima ancora che infondato.
12.1. La società assume che il Comune non avrebbe assolto l'onere probatorio, sul medesimo incombente, di dimostrare la destinazione  RAGIONE_SOCIALEe  aree  agli  usi  civici,  avendo  prodotto  solo  una certificazione relativa all'annualità 2017, successiva all'annualità di imposta 2014; tuttavia, il Collegio d'appello, a pagina undici RAGIONE_SOCIALEa sentenza  impugnata,  ha  affermato  che  .
12.2.  In primo luogo, va rammentato che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea RAGIONE_SOCIALEa esistenza o inesistenza di una  norma  ovvero  nell’attribuzione  ad  essa  di  un  contenuto  che non  possiede,  avuto  riguardo  alla  fattispecie  in  essa  delineata;  il
vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. n. 640 del 14/01/2019). Il motivo si risolve in una critica astratta fondata esclusivamente sul personale assunto difensivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che non tiene conto di quanto accertato dalla Corte distrettuale.
12.3. Sotto altro profilo, la società denuncia, con il canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., un travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova; il travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in senso proprio, è un travisamento ancipite, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEe informRAGIONE_SOCIALE probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi. Ebbene, per un verso, il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento RAGIONE_SOCIALEa revocazione; per altro verso il momento RAGIONE_SOCIALE‘individuazione RAGIONE_SOCIALEe informRAGIONE_SOCIALE probatorie che dal dato probatorio possono desumersi appartiene al sindacato del giudice di merito, ed è per questo sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del «minimo costituzionale.
12.4. Come recentemente chiarito dalle S.U. 5 marzo 2024, n. 5792 <<il controllo RAGIONE_SOCIALE'attività del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è, come si diceva, affidato alla revocazione. Secondo l'articolo 395, n. 4, cod.proc.civ.: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti RAGIONE_SOCIALEa causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».
12.5.Ebbene, nel caso sub iudice , la predicata natura non demaniale o indisponibile dei beni occupati ha costituito senza dubbio oggetto di discussione tra le parti; è quindi esclusa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri RAGIONE_SOCIALE'errore di giudizio, atteso che sul fatto il giudice si è pronunciato – affermando che > -, giacché l’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. In detta ipotesi, la deducibilità in Cassazione del vizio di c.d. «travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova», laddove, come nella concreta fattispecie, la decisione non risulta a che vedere con la predicata dispercezione – in quanto il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALEe parti – è consentita in presenza del dedotto errore valutativo RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta «in concorso dei presupposti di legge, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 360, nn. 4) e 5), cod.proc.civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» ( S.U. cit.)
12.6. Occorre allora limitarsi a constatare, ai fini RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di inammissibilità del motivo in rassegna, che questo non risulta proposto né ai sensi del n. 4) né ai sensi del n.5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, cod.proc.civ., bensì ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.pro.civ., prospettando sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge una richiesta di rivisitazione degli accertamenti fattuali operati dal Collegio d’appello, laddove ha constatato che le attestRAGIONE_SOCIALE ( la Corte fa riferimento a plurime autorizzRAGIONE_SOCIALE al pascolo e non ad una sola certificazione) prodotte dall’ente territoriale rilevavano la presenza di usi civici sulle aree occupate dall’RAGIONE_SOCIALE, rendendo una decisione coerente con la natura di detti usi, quali diritti reali millenari di natura collettiva, volti ad assicurare un’utilità ai singoli appartenenti ad una collettività, il cui titolo costitutivo si rinviene nella consuetudine risalente, per lo più, ad età feudale.
12.7. A tanto si aggiunga che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale si fonda anche sulla formale iscrizione RAGIONE_SOCIALEe aree occupate dalle opere RAGIONE_SOCIALEa società tra i terreni del c.d. demanio comunale, ratio decidendi che non risulta attinta dal mezzo in rassegna e che con sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P. di Caserta n. 52000/2018 relativa a RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.p. annualità 2014 sull’area di cui si discute, si dà atto che proprio l’RAGIONE_SOCIALE nega la natura indisponibile RAGIONE_SOCIALEe aree occupate per la presenza di usi civici.
Da tali premesse discende che la censura relativa alla prospettata violazione RAGIONE_SOCIALEa regola di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio relativa alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa natura demaniale o disponibile dei terreni occupati non risulta coerente con l’impianto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa decisione d’appello, che ha accertato in concreto la natura demaniale RAGIONE_SOCIALEe aree comunali occupate dalle gallerie alla luce RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dal Comune, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa regola dettata dall’art. 2697 c.c. Detto motivo di ricorso con cui si critica la decisione del Collegio d’appello per
aver gravato la contribuente di un onere probatorio negativo – – si risolve, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018); l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza RAGIONE_SOCIALEe aree occupate al demanio comunale del Comune così come effettuata dal collegio d’appello non può essere rivalutato dalla Corte.
14. Ciò posto, occorre premettere che, secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALEa società, le terre su cui gravano gli usi civici appartengono ai cittadini, citando al tal fine sia una risalente sentenza di questa Corte n. 51 del 1950, sia le istruzioni del 10 marzo 1810 che confermano l’appartenenza degli usi alla popolazione dei demani universali. In altri termini, i beni gravati da usi civici rientrerebbero in una terza categoria rispetto a quelli privati e quelli pubblici, rispetto ai quali, il Comune è solo l’ente esponenziale RAGIONE_SOCIALEa collettività che funge da tutore e gestore RAGIONE_SOCIALEe terre civiche. Dalla natura così delineata dei beni gravati da usi civici discenderebbe -secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALEa società -l’insussistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE, in quanto beni non appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come confermato dalle S.U. n. 6950/1993.
14.1. La tesi non è condivisibile.
14.2.Nel  vigore  RAGIONE_SOCIALEa  legge  n.  1766  del  1927,  gli  artt.  11  e  12 stabilivano  che  i  terreni  dei  Comuni,  utilizzabili  come  bosco  o
pascolo permanente (come nel caso di specie) e, quindi, gravati da un uso civico, non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione, senza l’autorizzazione del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Economia. Come questa Corte ha già chiarito in epoca ormai risalente (Cass., Sez. 5, 8 agosto 2003, n. 11993), gli artt. 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 1766 del 1927, nell’assoggettare i terreni posseduti dai comuni e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente ai vincoli di inedificabilità e di destinazione, salva autorizzazione idonea a rimuovere detti limiti, impongono di ricondurre i predetti beni immobili nell’ambito di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale, perché destinati ad un pubblico servizio, per cui la loro occupazione integra il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
14.3. L’impostazione teorica RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non risulta recepita neppure dalla legge n. 168 del 2017, applicabile ratione temporis . L’art. 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2017 ha disposto che «gli enti esponenziali RAGIONE_SOCIALEe collettività titolari dei diritti di uso civico e RAGIONE_SOCIALEa proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria», così attribuendo espressamente ad enti distinti da quelli territoriali la titolarità, da un lato, dei diritti di uso civico e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALEa proprietà collettiva e, nel contempo, precisando che, laddove tali autonomi enti non siano costituiti, gli usi civici e le proprietà collettive sono amministrati dai comuni con amministrazione separata (art. 2, comma 4, legge n. 168 del 2017). Ciò lascia, però, impregiudicato il problema RAGIONE_SOCIALEa titolarità del diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘area su cui incide l’uso civico, configurato come un peso che grava su un altro bene: problema che va necessariamente risolto anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa legislazione previgente e RAGIONE_SOCIALEa complessiva disciplina in materia di proprietà. I terreni su cui gravano gli usi civici, tenuti espressamente distinti dal legislatore del 2017 dalle proprietà collettive, sono o di proprietà privata o pubblica, come confermato dall’art. 3, comma
2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2017, coordinato con il precedente comma 1, lett. d. L’art. 3, comma 2, menzionato dispone, difatti, che «i beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico RAGIONE_SOCIALE‘ente collettivo (esponenziale RAGIONE_SOCIALEa collettività), detto anche patrimonio civico o demanio civico», lasciando fuori le terre di cui alla lett. d, sulle quali i residenti del comune o RAGIONE_SOCIALEa frazione esercitano usi civici non ancora liquidati: terre che restano di proprietà di soggetti pubblici o privati. Questa stessa conclusione vale anche nel sistema normativo anteriore all’intervento del legislatore del 2017: nell’impostazione fascista, difatti, la proprietà è pubblica o privata o gli usi civici, quali pesi che gravano e limitano il diritto di proprietà, sono visti con sfavore, come istituto anacronistico da eliminare tramite le previste liquidRAGIONE_SOCIALE. Alla luce di tale ricostruzione, risulta confermato che le terre su cui insistono gli usi civici, se di proprietà pubblica, sono riconducibili al patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, visto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2017, sono caratterizzati dall’inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e dalla perpetua destinazione agro-silvo-pastorale e, cioè, da un regime giuridico persino più rigido di quello di cui all’art. 828, secondo comma, cod.civ.
14.4.Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘orientamento di legittimità formatosi in materia analoga, e cioè quella di iscrizione di strade negli appositi elenchi (Cass. 3117/1995; Cass. 6337/1994; Cass. 4938/1992; Cass. 6412/1988), la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare la natura demaniale dei terreni gravati da uso civico (bosco e pascolo permanente) (v. S.U. n. 1671/1973 secondo le quali l’espropriazione esige la previa sdemanializzazione dei beni comunali gravati da usi civici; Cass. n. 17595 del 2020; Cass. n. 19792 del 2011); la stessa Corte costituzionale -con due sentenze più risalenti ma più chiare ed univoche di quelle più recenti -ha sostenuto che tutta la materia degli usi civici dei beni di proprietà
collettiva rientra nell’ambito del diritto pubblico (sentenza n. 67 del 1957) e che la natura di tali  beni  (equiparabile  a  quella  dei  beni demaniali) non consente di sottoporli ad espropriazione per pubblica  utilità  potendo  questa  effettuarsi  solo  per  la  proprietà privata  terriera  (sentenza  n.  78  del  1961;  ma  anche    Corte costituzionale  n.  156/1995,  nn.  78/1961,  18/1965,  99/1969  e 93/1970).
14.5. Sulla questione, sebbene indirettamente in materia espropriativa, sono intervenute le S.U. -con sentenza n. 12570 del 2023 – che, pur considerando che la legge base del 1927 non reca, in effetti, una definizione espressa degli usi civici, ha statuito che la natura giuridica degli usi civici su terre comunali è condizionata dal caratterizzarsi come beni di c.d. proprietà collettiva, la cui disciplina è equiparabile a quella dei beni demaniali, per quanto si desume dal loro regime di inalienabilità, inusucapibilità, immodificabilità e di conservazione del vincolo di destinazione, il quale può subire una deroga solo mediante un’apposita ‘sdemanializzazione’; concludendo che i beni gravati da uso civico di dominio collettivo sono assimilabili al regime giuridico di quelli demaniali. I terreni posseduti dai Comuni e gravati da uso civico di bosco e pascolo permanente ai vincoli di inedificabilità e di destinazione – salva autorizzazione idonea a rimuovere detti limiti -impongono, pertanto, di ricondurre i predetti beni immobili nell’ambito di quelli appartenenti al patrimonio demaniale RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale, in quanto destinati ad un pubblico servizio (S.U. n. 12570/2023; S.U. n. 23137/2024; Cass. n.26604/2024; Cass. n. 11993 del 08/08/2003; S.U. n. 16831 del 27/11/2002).
14.6.  Con  riguardo  a  detti  terreni  gravati  da  usi  civici  appare, dunque,  del  tutto  legittimo  il  convincimento  cui  sono  pervenuti  i Giudici di appello, basato sulla presunzione -operativa in mancanza  di prova contraria, gravante sul contribuente che
assume la non debenza del tributo – non solo di esistenza degli stessi ma anche del permanente esercizio di tali usi da parte RAGIONE_SOCIALEa generalità degli appartenenti all’Ente territoriale. Pertanto, anche sotto l’ora esaminato profilo le ragioni di censura addotte dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE devono ritenersi prive di fondamento, anche considerando che dalle medesime difese RAGIONE_SOCIALEa società si evince il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza degli usi civici sui terreni in oggetto, pur intendendo ciò nonostante escluderne la demanialità di dette aree alla stregua di una risalente giurisprudenza di legittimità. In definitiva una volta che sia stato dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità RAGIONE_SOCIALEa stessa si presume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale (Cass. n. 4473 del 2019, in motiv.; Cass. n. 23323/2019; Cass. n. 4753 del 2014)
14.7. Ne consegue che in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, legittimamente il giudice ha considerato in tal caso sussistente il presupposto impositivo RAGIONE_SOCIALEa tassa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (il quale assoggetta alla tassa le occupRAGIONE_SOCIALE di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e RAGIONE_SOCIALEe province), sulla base RAGIONE_SOCIALEa presunzione non solo di esistenza RAGIONE_SOCIALE‘uso civico, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa formale iscrizione RAGIONE_SOCIALEe aree in questione tra i terreni del c.d. demanio comunale, ma anche RAGIONE_SOCIALE‘effettivo e permanente esercizio RAGIONE_SOCIALE‘uso stesso da parte RAGIONE_SOCIALEa generalità degli appartenenti all’ente territoriale il tutto sulla circostanza che le aree -come accertato dai giudici distrettuali -erano gravate da usi civici, accertamento non attinto correttamente dalla società con il terzo mezzo di ricorso.
15. Premessa l’accertata natura demaniale dei beni gravati da usi civici e la loro occupazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, può dunque confermarsi il principio di diritto per cui (v. ex multis Cass. n. 1480 del 1996; n. 2635 del 1993); nello stesso senso si è ulteriormente precisato che nemmeno il disuso da tempo immemorabile o l’inerzia RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario -neppure dedotti dalla ricorrente – possono essere invocati come elementi indiziari RAGIONE_SOCIALE‘intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all’uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino RAGIONE_SOCIALEa pubblica funzione del bene medesimo (Cass. n. 17387 del 2004; Cass. n.1426972023; Cass. n.22569/2020; Cass. n.4827/2016).
16.Con il quarto mezzo di impugnazione, si assume che in realtà, non fosse necessaria alcuna denuncia, dovendo il Comune applicare le tariffe ordinarie per la specifica tipologia di occupazione, le quali non  rientrano  nel  novero  RAGIONE_SOCIALEe  agevolRAGIONE_SOCIALE,  prevendendo  le  gli
artt. 46 e 47 i criteri di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione  del  soprasuolo  e  sottosuolo,  mentre  le  agevolRAGIONE_SOCIALE sono indicate all’art. 49 d.lgs. n. 507/1993.
17. Il motivo è fondato.
17.1. L’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993, nello stabilire che le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997, in virtù del comma 3, secondo periodo di tale disposizione), si limita a stabilire i criteri per la determinazione del quantum del tributo, senza subordinarne l’applicazione di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente.
17.2. Invero, l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia, contenente le informRAGIONE_SOCIALE necessarie per la quantificazione del tributo, comporta solo la legittimità di un accertamento adottato in base alle informRAGIONE_SOCIALE disponibili al Comune, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile (così Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27166, secondo cui, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 impone al contribuente di denunciare l’occupazione e di versare la tassa sulla base RAGIONE_SOCIALEe opere da effettuare, dei tempi di esecuzione e RAGIONE_SOCIALEa superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico, con la conseguenza che in mancanza dei prescritti adempimenti e del pagamento entro i termini di legge, l’ente territoriale, titolare del potere impositivo, è autorizzato a procedere alla liquidazione d’ufficio del tributo con le informRAGIONE_SOCIALE in suo possesso, contenute nel provvedimento autorizzativo, ossia con i dati indicati dallo stesso contribuente, senza che in ciò possa,
quindi, ravvisarsi alcun accertamento induttivo; v. anche in questo senso Cass., Sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9697 e Cass., Sez. 5, 16 maggio 2005, n. 10263). Non è, difatti, condivisibile il precedente isolato di questa Corte (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10349), secondo cui, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, vale il principio esteso a tutti i tributi locali, in base al quale le deroghe ai criteri generali di tassazione non operano in via automatica, per la mera affermata sussistenza RAGIONE_SOCIALEe previste situRAGIONE_SOCIALE di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia appositamente presentata secondo il regime proprio del tributo in questione. Non si rinviene, difatti, nella disciplina dei tributi locali tale regola o principio generale. Né possono estendersi, in tema di t.o.s.a.p., le regole specificamente dettate per altri tributi. In particolare, non possono applicarsi alla t.o.s.a.p. gli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993, che espressamente subordinano, in tema di t.a.r.s.u., le deroghe alla tassazione e le riduzioni RAGIONE_SOCIALEe superfici e tariffe stabilite non al mero ricorrere RAGIONE_SOCIALEe situRAGIONE_SOCIALE di fatto, ma alla allegazione dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, essendo la RAGIONE_SOCIALE e la tRAGIONE_SOCIALE. tributi differenti, i cui presupposti impositivi non presentano similitudini, e le cui discipline sono del tutto autonome e prive di connessioni o interferenze. Del resto, la regola dettata in materia di RAGIONE_SOCIALE si collega all’esigenza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore, di venire a conoscenza, anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di poteri di accertamento e verifica, di situRAGIONE_SOCIALE di cui altrimenti resterebbe ignaro, mentre, nel caso in esame, in cui è inammissibile un accertamento induttivo, l’azione impositiva, che si fonda su un accertamento diretto, esige la verifica RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘occupazione. Il motivo deve, quindi, essere accolto in virtù del seguente principio di diritto : in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il regime previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993
(oggi sostituito, in parte, dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all’espressa richiesta del contribuente e deve essere applicato  dall’ente  impositore  laddove ne ricorrano i presupposti.
Il quinto motivo merita accoglimento.
18.1.La  questione  che  pone  la  doglianza  in  esame  è  se  spetta  la tariffa ‘agevolata’ prevista dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/93 all’impresa di produzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE elettrica.
18.2. Con riferimento al diritto sovranazionale, occorre brevemente ricordare che la separazione tra imprese produttrici e imprese distributrici di RAGIONE_SOCIALE elettrica, che è imposta dal diritto unionale al fine di scongiurare il rischio di creare discriminRAGIONE_SOCIALE non solo nell’accesso alla rete, ma anche negli investimenti nella rete (cfr. il considerando 9 e 24 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2009/72/CE, contenente norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE elettrica, ed i punti 35 e 80 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte giustizia nella causa C-718/18), non esclude che le imprese separate concorrano ai fini RAGIONE_SOCIALEa prestazione del servizio energetico, consistente, secondo la definizione di cui all’art. 1, n. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2012/27/UE, applicabile ratione temporis, nella «prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di RAGIONE_SOCIALE con tecnologie o operRAGIONE_SOCIALE che utilizzano in maniera efficiente l’RAGIONE_SOCIALE, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili». Pertanto, mentre, dal punto di vista soggettivo, vi è separazione tra le imprese produttrici e le altre RAGIONE_SOCIALEa filiera, dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizione del servizio energetico come unitario.
18.3.  Passando  all’esame  RAGIONE_SOCIALEa  disciplina  interna  è  necessario soffermarsi non solo sugli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, che si occupano specificamente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma anche sull’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, che si occupa del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.
18.4.Deve, difatti, ricordarsi che l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l’abolizione, dal 1° gennaio 1999, RAGIONE_SOCIALEe tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall’art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, che, nella versione riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l’occupazione del suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. L’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47»: tale ultima disposizione, abbandonato il criterio RAGIONE_SOCIALEa tassazione per metro lineare o quadrato, poneva quale unità di misura il chilometro lineare (vedi Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555). L’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, alla lett. f, imponeva, invece, la previsione per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di canone, che avrebbe dovuto essere commisurata, solo in sede di prima applicazione, al numero complessivo RAGIONE_SOCIALEe utenze relative a ciascuna azienda di erogazione
del  pubblico  servizio,  per  la  misura  unitaria  di  tariffa  prevista  in relazione a ciascuna classe di comune, ma che successivamente è divenuta il normale criterio di quantificazione del c.o.s.a.p.
18.5. In questa sede si deve evidenziare che, per la RAGIONE_SOCIALE, il regime speciale era riconosciuto solo per le occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, mentre, per il RAGIONE_SOCIALE, era contemplato altresì per le occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazione dei pubblici servizi. Tuttavia, il secondo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del 1999, che ha eliminato la soppressione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p. ed istituito l’alternatività RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisato che per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., relativa alle occupRAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che proprio l’alternatività del c.o.s.a.p. alla t.o.s.a.p., a prescindere dalla diversa natura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse regole e degli stessi criteri di quantificazione.
19. Come hanno già chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l’art.18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, sostituendo la lettera f) del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.63 del d.lgs. n.446 del 1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolare modalità di determinazione del canone per tale tipo di occupazione permanente, basata sul numero di utenze attivate, e ha esteso l’applicazione di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. RAGIONE_SOCIALE sulla medesima tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE. La disposizione è stata introdotta allo scopo di semplificare il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ritenendosi il metodo basato sulle utenze attive di più facile applicazione rispetto al precedente metodo incentrato
sulla superficie effettivamente occupata. In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n. 446 del 1997, pur avendo interessato un’entrata di carattere extratributario (il c.o.s.a.p.), hanno avuto un’incidenza anche sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), in quanto alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la predeterminazione forfetaria del canone per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10345). Ne deriva, pertanto, che per tale tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE, dal 1° gennaio 2000, è stato abbandonato il criterio di determinazione forfetaria RAGIONE_SOCIALEa tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, anche per la RAGIONE_SOCIALE., come per il cRAGIONE_SOCIALE, non solo alle occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, ma pure alle occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazione dei pubblici servizi. In definitiva, l’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte, abrogato con l’introduzione del citato art. 63, terzo comma, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, visto che continua ad operare solo con riferimento alle occupRAGIONE_SOCIALE non riconducibili a quelle disciplinate dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997.
19.1.In  quest’ottica,  alla  società  RAGIONE_SOCIALE,  quale soggetto  che  svolge  attività  strumentale  a  quello  di  pubblico servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. Più precisamente, l’attività  di  produzione  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE  elettrica,  che  comprende  il
trasporto RAGIONE_SOCIALEa stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all’utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE elettrica. Gli impianti sotterranei che trasportano l’RAGIONE_SOCIALE prodotta dagli impianti degli operatori RAGIONE_SOCIALEe energie verso la rete di trasmissione e quelle di distribuzione, al pari di tutti gli impianti che veicolano l’RAGIONE_SOCIALE al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe agevolate.
19.2.Ciò in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. L’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’RAGIONE_SOCIALE costituisce, così, una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi RAGIONE_SOCIALEa filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui: in assenza RAGIONE_SOCIALE‘una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà); – tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività).
19.3.Del resto, secondo la giurisprudenza interna e sovranazionale (la quale fa riferimento in genere ai servizi di interesse generale), i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l’idoneità del servizio, sul piano finalistico, a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, e, dall’altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità. Requisiti,
entrambi, compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impianto capace di dare luogo ad un servizio e destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica. In definitiva, tra le società esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario (come peraltro, già rilevato, già con riferimento all’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 da Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2005, n. 1974 e Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 25479). A conferma RAGIONE_SOCIALEe considerRAGIONE_SOCIALE che precedono, occorre evidenziare che l’art. 46 si riferisce in generale ai manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi non ponendo una limitazione ai soli manufatti che erogano l’RAGIONE_SOCIALE elettrica.
19.4.Del resto, già Cass. n. 1974/2005  ( seguita da Cass. n.25479/2008) aveva già statuito quanto segue: <>.
20. D’altro canto, non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime ridotto la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE sia una società per RAGIONE_SOCIALE che persegue scopi di lucro, viepiù se si considera che l’attenzione deve essere concentrata sul tipo  di  attività  svolta  e  non  già  sulla  veste  del  soggetto  che  la esercita; ill pubblico servizio può, difatti, essere erogato anche da soggetti privati.
20.1.  Al  riguardo,  giova  richiamare  Cass.,  sez.  un.,  n.  8628/20, secondo cui nessuna rilevanza può essere ascritta all’elemento dato dalla ritrazione dalla relazione materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: .
20.2.Ulteriori conferme a tale conclusione pervengono dalla legge n. 146 del 1990, che qualifica l’approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, dalla direttiva attuativa RAGIONE_SOCIALEa Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, dalla legge istitutiva RAGIONE_SOCIALEa Autorità amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE ex l. 14 novembre 1995, n. 481 – produzione normativa che è stata il frutto di un prolungato dibattito interpretativo, essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘attributo pubblico riferito al servizio, ad una lettura invece in senso oggettivo che riconosce rilevanza alle prestRAGIONE_SOCIALE dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEe prestRAGIONE_SOCIALE erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento.
20.3.Anche in ambito penale è stato osservato che la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettrica come servizio pubblico, riferito tanto alla fase RAGIONE_SOCIALEa produzione che a quella RAGIONE_SOCIALEa distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40162). Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall’imposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993.
20.4. Parimenti, non possono valorizzarsi in senso contrario alla impostazione che si è inteso privilegiare le pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13142/2022 e 13332/2022) secondo cui in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), e con riguardo alle occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupRAGIONE_SOCIALE connesse all’esercizio ed alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 1659).
20.5.Per  quanto  concerne,  in  particolare,  Cass.,  Sez.  5,  5  luglio 2017, n. 16539, secondo cui non sarebbe estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati un criterio agevolato per ragioni di pubblica  utilità,  come  condivisibilmente  evidenziato  dalla  odierna ricorrente, si tratta di una pronuncia che si riferisce ad un’occupazione operata con impianto irriguo di un soggetto persona  fisica,  per  la  soddisfazione  di  un  bisogno  personale,  non
avvinta  da  alcun  vincolo  di  complementarietà  ed  esclusività  alla filiera  nazionale  RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE,  mentre,  nel  caso  di  specie,  i  beni, tramite cui è effettuata l’occupazione ed oggetto di accertamento, appartengono ad una rete che costituisce la infrastruttura strumentale al la erogazione del pubblico servizio di distribuzione di RAGIONE_SOCIALE. Il precedente, che fonda anche le altre decisioni di questa Corte,  ha,  quindi,  ad  oggetto  fattispecie  non  assimilabili  a  quella oggi in esame.
20.6.Né  può  condividersi  la  tesi  secondo  cui,  avendo  la  ricordata norma ‘agevolativa’, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando  una  deroga  alle  regole  generali  di  determinazione  RAGIONE_SOCIALEa tariffa  RAGIONE_SOCIALE),  sarebbe  imposta  una  lettura  ed  interpretazione rigorosamente  conforme  al  suo  tenore  letterale,  senza  ulteriori possibilità  di  applicRAGIONE_SOCIALE  analogiche  o  di  interpretRAGIONE_SOCIALE  estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788).
20.7.Invero,  sebbene  si  sia  in  presenza  di  una  tariffa  agevolata (vale  a  dire,  favorevole  ai  beneficiari),  a  ben  vedere,  si  è  al cospetto  non  già  di  una  norma  agevolativa  (vale  a  dire,  che introduce  una  deroga  alle  regole  ordinarie),  ma  di  un  criterio  di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa che assurge a criterio ordinario relativamente a determinati beni.
20.8.In particolare, il legislatore ha così effettuato, direttamente a livello normativo, una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, comune e provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità derivante dall’erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all’ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382; Cons. Stato n. 9184/2023). Dunque in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio
economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore RAGIONE_SOCIALEa medesima collettività di riferimento territoriale. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerRAGIONE_SOCIALE che precedono, non si pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva.
21.Alla  stregua  RAGIONE_SOCIALEe  considerRAGIONE_SOCIALE  che  precedono,  non  si  pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva.
22. Per quanto non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, depone nel senso che si è inteso avallare anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 21/10/2021, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE nella l. n. 215 del 17/12/2021, il quale stabilisce che <>. Proprio la disposizione di interpretazione autentica fa riferimento alle aziende che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, dovendo l’espressione ‘quali la trasmissione di RAGIONE_SOCIALE elettrica e il trasporto di gas naturale’ essere intesa come a titolo meramente esemplificativo, dovendosi riconoscere all’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa strumentalità rispetto a quella di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; in base alle suddette caratteristiche si deve, perciò,
concludere  che  fra  le  attività  strumentali  che  beneficiano  del pagamento  RAGIONE_SOCIALEe  tariffe  di  cui  agli  artt.  46  e  ss  cit.  deve  essere ricompresa anche l’attività di produzione di RAGIONE_SOCIALE elettrica, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche di complementarietà ed esclusività RAGIONE_SOCIALEa stessa nell’ambito.
23.D’altronde, anche il Consiglio di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esempio, Cons. Stato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, n. 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha riconosciuto la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalle aziende di produzione rispetto alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE elettrica, in difformità con l’orientamento riferito al cRAGIONE_SOCIALE (di cui resta, tuttavia, espressione Cons. Stato, 25 novembre 2022, n. 10382).
24. Sulla base dei rilievi che precedono, va enunciato il seguente principio di diritto:  <>.
25.Infine.  l ‘eccezione  di  giudicato  interno  deve  essere  disattesa, atteso che il Comune, nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado, ha insistito per la conferma RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso opposto, il che include ovviamente anche la richiesta di riformare la decisione relativa alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e degli interessi conseguenti alla contestata omessa denuncia.
Nella specie, è evidente che il Comune, a fronte RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione provinciale che aveva accolto parzialmente le doglianze RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, ha chiesto la riforma integrale di tale sentenza, evidenziando che l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnate chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento opposto. Pertanto, l’amministrazione comunale ha impugnato con l’appello principale l’intero percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure, sicché non si è formato il giudicato interno prospettato ed invocato dalla società contribuente.
26 .Segue, l’accoglimento del quarto ed il quinto motivo, respinti gli altri.  La  sentenza  impugnata  va  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  RAGIONE_SOCIALEa  Campania,  in  diversa composizione,  per  l’accertamento  del quantum RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Accoglie  il  quarto  ed  il  quinto  motivo,  respinti  gli  altri;  cassa  la sentenza impugnata con rinvio alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria RAGIONE_SOCIALEa
Corte di cassazione del 12 novembre 2024.
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME