Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33174 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24795/2021 R.G. proposto da : COGNOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE PALERMO, con l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, in PALERMO n. 1742/2021 depositata il 23/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha formulato ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Palermo al fine di sentire riconoscere e dichiarare l’illegittimità dell’ avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni n. 667 del 27.4.2016 – TOSAP Temporanea anno 2013, notificato in data 13.10.2016, per difetto dei presupposti impositivi della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli artt. 38 e ss. D. Lgs. n. 507/1993.
La C.T.P. adìta, con sentenza n. 5429-02-18 del 23.11.2018, in conformità alle argomentazioni formulate dal ricorrente, ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio, annullando l’atto impugnato , sull’assunto che il tributo TOSAP contestato riguardasse solo il periodo in cui il manufatto del ricorrente era sottoposto a sequestro e che in tale periodo mancasse il presupposto d’imposta, poiché la tassa si giustifica solo se l’occupante utilizza l’area sottraendola alla collettività e traendo da essa utilità, mentre il sequestro ha impedito al contribuente sia l’uso sia la rimozione del manufatto, rendendo la persistenza dell’occupazione indipendente dalla sua volontà . Imporre la TARGA_VEICOLO in tali condizioni sarebbe ingiustificato e assimilabile a una sanzione per l’occupazione inizialmente illegittima.
Il comune ha interposto appello.
La CTR, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto il gravame, chiarendo che la TOSAP è dovuta per qualsiasi occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, anche senza titolo, quando comporti effettiva sottrazione all’uso pubblico , ed ha ritenuto irrilevante il sequestro dell’area, in quanto esso non elimina il presupposto d’imposta ma costituisce la sanzione per l’occupazione abusiva.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il comune di Palermo.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 d. lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.1. Nello specifico, si contesta la sentenza della CTR sostenendo che, durante il periodo di sequestro del manufatto del contribuente, mancassero i presupposti essenziali per l’applicazione della TOSAP. In particolare, si evidenzia in primo luogo la mancanza di utilizzazione, atteso che la TOSAP richiede non solo la sottrazione del suolo all’uso pubblico, ma anche il beneficio economico o l’utilizzo particolare del contribuente e considerato che durante il sequestro, il contribuente non poteva usare né trarre vantaggio dal gazebo, rendendo ingiustificata l’imposizione della tassa. La CTR, nel ritenere irrilevante il sequestro, avrebbe erroneamente attribuito alla TOSAP una funzione sanzionatoria, contraria alla sua natura di corrispettivo.
1.2. In secondo luogo, si deduce la mancanza di effettiva occupazione: durante tutto il periodo di tassazione (dal 7.4.2011 al 19.3.2013) il bene era sotto sequestro probatorio e quindi nella disponibilità esclusiva dell’Autorità Giudiziaria e il contribuente non poteva utilizzarlo o rimuoverlo senza violare obblighi penali. La sottrazione all’uso pubblico era quindi indipendente dalla sua volontà e non poteva costituire presupposto per la TOSAP.
1.3. Conclude quindi che la TOSAP non era dovuta in quanto, in costanza di sequestro, mancavano sia l’utilizzazione economica sia la disponibilità effettiva del suolo da parte del contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullità della sentenza per mancanza o insufficiente motivazione e per omessa valutazione di fatti decisivi in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.
2.1. Il ricorrente lamenta sia la mancanza o insufficienza della motivazione, ridotta a formule apparenti e prive di percorso logicogiuridico, sia l’omesso esame di un fatto decisivo: il sequestro probatorio gravante sul manufatto. Tale circostanza, centrale ai fini della sussistenza dei presupposti della TOSAP, sarebbe stata liquidata dalla CTR con una motivazione apodittica (‘la tassa è dovuta ogni volta che vi sia sottrazione all’uso pubblico, a nulla valendo il sequestro’), senza reale valutazione. Il ricorrente chiede quindi la cassazione della sentenza per difetto motivazionale e il rinvio al giudice di merito per un corretto esame del rilievo del sequestro sul presupposto impositivo.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Va innanzitutto evidenziato che il sequestro è stato effettuato proprio relativamente alla illegittima occupazione del suolo con i tavolini, solo successivamente rimossi in esecuzione, seguito di contestazione.
4.1. Le censure sono infondate.
4.2. La questione giuridica concernente la debenza della TOSAP (RAGIONE_SOCIALE Spazi RAGIONE_SOCIALE Aree Pubbliche) in ipotesi di sequestro di un immobile si inserisce nel più ampio dibattito relativo all’individuazione del soggetto passivo del tributo e alla natura del presupposto impositivo, specialmente in situazioni caratterizzate da una limitazione della disponibilità del bene.
I principi generali che governano la materia della TOSAP sono delineati dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.
L’articolo 38 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce il presupposto oggettivo della tassa, individuandolo nelle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, di spazi e aree pubbliche, comprese quelle soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comportino un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. L’obbligo contributivo sorge, quindi, quando vi sia stata una limitazione o sottrazione all’uso normale e collettivo di suolo nell’interesse proprio del singolo. L’articolo 39 del medesimo decreto, invece, individua il soggetto passivo del tributo.
4.3. Originariamente, l’interpretazione di tale disposizione ha generato un contrasto giurisprudenziale, risolto poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4.4. L’evoluzione giurisprudenziale in materia di individuazione del soggetto passivo della TOSAP è stata invero significativa. Un orientamento più risalente attribuiva valore preminente all’occupazione di fatto, ritenendo rilevante la sussistenza di una concessione o autorizzazione solo in via subordinata. Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8628 del 7 maggio 2020, hanno risolto il contrasto, stabilendo un principio di diritto chiaro e gerarchico: in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ex art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica (Cass. 07/05/2020, n. NUMERO_DOCUMENTO (Rv. NUMERO_DOCUMENTO)).
4.5. Secondo tale pronuncia, dunque, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’articolo 39
del D.Lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto. Solo in mancanza di un titolo concessorio o autorizzatorio, la tassa è dovuta dall’occupante di fatto, anche abusivo. Questa decisione ha chiarito che l’impianto normativo distingue nettamente il presupposto impositivo oggettivo, rappresentato dall’occupazione materiale, da quello passivo-soggettivo, che individua il debitore d’imposta nel titolare della concessione o, in via residuale, nell’occupante di fatto.
È stato altresì precisato che l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di un atto di natura privatistica è irrilevante ai fini della legittimazione passiva. La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in diverse occasioni, come nell’ordinanza n. 16395 del 10 giugno 2021, che ha sottolineato la differenza tra TOSAP e COSAP, evidenziando come la prima sia un tributo fondato sulla capacità contributiva derivante dal godimento esclusivo o speciale di spazi pubblici, mentre il secondo sia il corrispettivo di una concessione: la TOSAP ed il COSAP hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l’occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell’ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass, n.24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n.12167 del 19/8/2003). Il COSAP, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare
o eccezionale che ne trae il singolo; il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione R.G.N. 12685/2015 Cons. est. AVV_NOTAIO 8 di fatto del suolo pubblico (Cass. n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell’8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020). Tale principio è stato espresso anche dalla decisione del 7/1/2016 n. 61 delle Sezioni Unite, in tema di riparto di giurisdizione, che ha ribadito che il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, e non già dovuto per la sottrazione al sistema della viabilità di un’area o spazio pubblico (Cass. 10/06/2021, n. 16395).
4.6. Alla luce di tale quadro giurisprudenziale, la debenza della TOSAP in ipotesi di sequestro dell’immobile deve essere valutata considerando la natura del sequestro e il suo impatto sulla titolarità della concessione o sull’occupazione di fatto.
Se il sequestro, sia esso preventivo o giudiziario, non determina la revoca o la sospensione della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, il soggetto passivo della TOSAP rimane il titolare di tale atto, in conformità con il principio stabilito dalle Sezioni Unite. Questo perché l’obbligazione tributaria è collegata alla titolarità del provvedimento amministrativo che legittima l’occupazione, o all’occupazione materiale in sua assenza, e non direttamente alla disponibilità materiale dell’immobile in senso lato. Il sequestro, infatti, pur limitando la facoltà di godimento e disposizione del bene, non incide automaticamente sulla validità e sull’efficacia del titolo concessorio preesistente, né esclude l’occupazione di fatto se questa continua a sussistere.
4.7. Pertanto, la mera apposizione di un vincolo di sequestro su un immobile non è di per sé sufficiente a far venir meno la debenza della TOSAP, a meno che non si verifichi una cessazione dell’occupazione o una modifica della titolarità del titolo concessorio per effetto del provvedimento giudiziario. Nel caso di specie il bene immobile ha continuato ad essere occupato dai beni mobili del contribuente (il quale non ha del resto neanche documentato di aver chiesto autorizzazione alla rimozione, pur in costanza di sequestro, al fine di far eventualmente cessare la propria condotta rilevante ai fini del presupposto d’imposta ).
Deve quindi ritenersi che in materia di TOSAP, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il sequestro dell’area non esclude di per sé l’obbligazione tributaria, che permane in capo al titolare della concessione (o all’occupante di fatto), salvo che il provvedimento determini la cessazione dell’occupazione o la perdita del titolo concessorio.
Le doglianze non meritano quindi accoglimento.
In conclusione, il ricorso va rigettato nella sua interezza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.880,00 per compensi oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME