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TOSAP e CCNR: cumulabilità e detrazione secondo la Cassazione

Una società di distribuzione energetica ha contestato una richiesta di pagamento del Canone Concessorio Non Ricognitorio (CCNR) da parte di un ente locale, sostenendo di aver già versato la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e che questa costituisse un limite massimo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, basandosi su un precedente giudicato tra le stesse parti. La Corte ha stabilito che TOSAP e CCNR sono cumulabili, ma l’importo versato per la TOSAP deve essere detratto da quello, maggiore, dovuto per il CCNR, pagando solo la differenza.

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Pubblicato il 12 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

TOSAP e CCNR: la Cassazione chiarisce la regola della detrazione

La questione della coesistenza tra TOSAP e CCNR rappresenta un tema complesso e dibattuto, con importanti implicazioni economiche per le aziende che utilizzano il suolo pubblico e per gli enti locali che ne gestiscono la concessione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento decisivo, stabilendo un principio fondamentale basato sulla cumulabilità e sulla detrazione, piuttosto che sull’alternatività dei due oneri. Analizziamo la decisione per comprendere la sua portata.

I fatti del caso: la duplice richiesta del canone

Una società operante nel settore della distribuzione di energia elettrica si è opposta alla richiesta di pagamento del Canone Concessorio Non Ricognitorio (CCNR) avanzata da un Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) per l’occupazione di suolo, sottosuolo e spazi aerei con cavi e linee elettriche per le annualità 2001, 2002 e 2003. La società sosteneva di aver già adempiuto ai propri obblighi versando la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per le medesime occupazioni. A suo avviso, la TOSAP rappresentava l’importo massimo esigibile dall’ente locale, rendendo illegittima ogni ulteriore pretesa a titolo di CCNR.

La questione giuridica: cumulabilità o alternatività tra TOSAP e CCNR?

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione del rapporto tra due diversi tipi di oneri. Da un lato, la TOSAP, una tassa di natura tributaria. Dall’altro, il CCNR, un canone di natura patrimoniale previsto dal Codice della Strada (art. 27 D.Lgs. 285/1992) come corrispettivo per una concessione d’uso. La società ricorrente, basandosi sull’art. 63 del D.Lgs. 446/1997, riteneva che la TOSAP agisse come un “tetto” invalicabile. L’ente locale, al contrario, sosteneva la piena compatibilità e cumulabilità dei due oneri, data la loro differente natura giuridica.

L’intervento del giudicato esterno nel rapporto tra TOSAP e CCNR

La Corte di Cassazione, nel decidere il caso, ha posto l’accento su un elemento risolutivo: l’esistenza di un “giudicato esterno”. Era infatti già intervenuta un’altra ordinanza della stessa Corte (n. 30778 del 2024) tra le medesime parti, sebbene per annualità diverse (2008-2010), che aveva già affrontato e risolto la stessa identica questione legale. In base al principio del giudicato, una questione già decisa in via definitiva non può essere nuovamente messa in discussione. Tale precedente aveva stabilito che la pretesa per il CCNR è legittima anche in presenza del pagamento della TOSAP, ma aveva anche chiarito le modalità di calcolo dell’importo dovuto.

Le motivazioni della Corte

La Cassazione ha ribadito le conclusioni del precedente giudicato, chiarendo in modo definitivo la corretta interpretazione delle norme. La Corte ha spiegato che la TOSAP e il CCNR non si escludono a vicenda. L’art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 non ha abrogato l’art. 27 del Codice della Strada. Anzi, la norma prevede espressamente che “dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa […] va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi […] per la medesima occupazione”.
Questo passaggio è cruciale: la legge non istituisce un limite massimo pari alla TOSAP, ma un meccanismo di detrazione. Di conseguenza, i due oneri possono coesistere e l’ente locale può legittimamente richiedere il pagamento del CCNR anche se ha già incassato la TOSAP. Tuttavia, per evitare una duplicazione del pagamento per la stessa occupazione, l’importo già versato a titolo di TOSAP (solitamente inferiore) deve essere sottratto dall’importo, maggiore, calcolato per il CCNR. Il contribuente sarà quindi tenuto a versare solo la “differenza algebrica” tra i due.

Conclusioni: cosa cambia per le aziende e gli enti locali?

La decisione consolida un principio di equilibrio. Da un lato, si riconosce il diritto degli enti locali di valorizzare il proprio patrimonio attraverso l’imposizione di un canone concessorio (CCNR) commisurato al valore dell’utilizzo del bene pubblico, anche quando è già prevista una tassa (TOSAP). Dall’altro, si tutela il contribuente dal rischio di un doppio prelievo per la medesima occupazione. La regola è chiara: si paga l’onere di importo maggiore, ma da questo va scomputato quanto già versato a titolo dell’altro onere. Per le aziende, ciò significa la necessità di una corretta pianificazione fiscale che tenga conto della possibile coesistenza di entrambi i prelievi. Per gli enti locali, conferma la legittimità delle loro pretese, a condizione che applichino correttamente il meccanismo di detrazione previsto dalla legge.

Un ente locale può richiedere il pagamento del Canone Concessorio Non Ricognitorio (CCNR) a un’azienda che ha già pagato la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per la stessa occupazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la TOSAP (di natura tributaria) e il CCNR (di natura patrimoniale) sono compatibili e possono coesistere. L’ente locale può quindi richiederli entrambi per la medesima occupazione di suolo pubblico.

L’importo della TOSAP costituisce un limite massimo a quanto un ente può richiedere per l’occupazione di suolo pubblico?
No, la TOSAP non rappresenta un limite massimo. La normativa (art. 63, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997) non stabilisce un “tetto” ma un principio di detrazione, secondo cui un onere va sottratto dall’altro.

Come si calcola l’importo finale dovuto quando coesistono TOSAP e CCNR?
L’importo finale dovuto è calcolato per differenza. Se l’importo del CCNR è maggiore di quello della TOSAP, il soggetto che ha già pagato la TOSAP dovrà versare solo la differenza tra l’importo del CCNR e quello della TOSAP già corrisposto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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