Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33173 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10049/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE n. 8815/2021 depositata il 07/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel 2002 NOME COGNOME ha stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE un contratto di locazione avente ad oggetto un terreno di circa 1.700 mq a Mondello, destinato esclusivamente a parcheggio di autovetture. Il contratto decorreva dal 1° aprile 2002 e prevedeva un canone annuo di 13.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da corrispondere in rate trimestrali.
A seguito dell’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE Pia, comunicata con nota del 31 agosto 2006, il RAGIONE_SOCIALE di Palermo è subentrato nella titolarità del bene e ha invitato NOME a versare i canoni direttamente a favore dell’Ente. L’interessato ha quindi da tale data corrisposto il canone al RAGIONE_SOCIALE, proseguendo così il rapporto locativo già instaurato.
Con successivo «Contratto di concessione» n. 251 del 29 settembre 2009, l’ ente locale ha assegnato «in concessione per la «durata di anni sei … a decorrere dal 01/10/2009», il medesimo appezzamento di terreno di cui al l’ originario contratto di locazione; terreno che restava adibito «a parcheggio» e veniva concesso «nello stato di fatto e di diritto» in cui si trovava, con pattuizione di un canone annuo pari a «€ 14.405,00 … da corrispondersi a rate» .
Nel 2012, tuttavia, il RAGIONE_SOCIALE ha notificato al contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 5 ottobre 2016 in tema di RAGIONE_SOCIALE, c on il quale gli contestava l’occupazione permanente di suolo pubblico per l’anno 20 11, pretendendo il pagamento di tributi, sanzioni e interessi per un importo complessivo di 172.958,00 euro.
Il contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, la quale, con sentenza n. 1247/12/2020, emessa il 4 settembre 2019 e depositata il 29 marzo 2020, ha rigettato il ricorso proposto.
Il contribuente ha proposto appello.
Con sentenza n. 8815/12/2021, depositata il 7 ottobre 2021, la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto, ritenendo che non
sussiste un obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, l’obbligazione impositiva discende semplicemente dalla occupazione dell’area ed è compatibile con contestuale il pagamento della concessione (non potendosi applicare al caso d i specie l’art. 63 d.lgs. 446/1997 in quanto in presenza di locazione), ha riconosciuto l’ammissibilità del cumulo tra sanzione per omessa denuncia e omesso versamento.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 10, della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 41 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con n ullità dell’avviso di accertamento per difetto del contraddittorio preventivo.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in tema di accertamento tributario, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente sussiste, per i tributi non armonizzati, esclusivamente nelle ipotesi in cui esso risulti sancito da una specifica previsione normativa (Cass. 23/05/2025, n. 13818 (Rv. 675071 – 01)).
1.3. Nel caso di specie è pacifico che si tratti di tributo locale e che non vi è una normativa specifica che preveda tale obbligo per l’amministrazione, sicché la censura non può essere accolta.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’ error in iudicando per violazione e falsa applicazione, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 38, commi 1 e 5, d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 826, c.c.; error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.c.p.c.
2.1. Il ricorrente contesta la legittimità dell’imposizione RAGIONE_SOCIALE sostenendo innanzitutto la carenza del presupposto oggettivo: l’area oggetto di occupazione non apparteneva al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE, ma al patrimonio disponibile, poiché mancava una formale e attuale destinazione a pubblico servizio. La RAGIONE_SOCIALE aveva invece ritenuto l’area indisponibile, basandosi sulla sola circostanza dell’occupazione e senza considerare che l’immobile, già concesso in locazione da un ente di beneficenza, era transitato al RAGIONE_SOCIALE senza mutamento di destinazione, rimanendo utilizzato iure privatorum.
Il ricorrente lamenta inoltre un vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata contiene affermazioni tra loro inconciliabili: da un lato qualifica l’area come patrimonio indisponibile, dall’altro riconosce l’esistenza di un contratto di locazione tra RAGIONE_SOCIALE e privato, incompatibile con tale qualificazione. Tale contraddizione renderebbe la motivazione apparente e logicamente incomprensibile.
Infine, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia la destinazione concreta dell’area a parcheggio a pagamento e la sua immutata natura dopo il subentro del RAGIONE_SOCIALE. La corretta valutazione di tali circostanze avrebbe escluso l’indisponibilità del bene e quindi la legittimità della pretesa tributaria.
2.2. La censura non può essere accolta.
2.3. Va premesso che la questione della compatibilità tra la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e la locazione di un’area adibita a parcheggio è tema che interseca il diritto tributario con il diritto amministrativo e civile, ponendo interrogativi sui
presupposti impositivi del tributo e sulla natura giuridica dei rapporti contrattuali che coinvolgono l’uso di beni pubblici. Nel caso di specie l’area, originariamente oggetto di locazione, è stata successivamente oggetto di concessione in favore del contribuente oggi ricorrente.
2.4. La RAGIONE_SOCIALE, istituita dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successivamente sostituita dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, si configura come un tributo dovuto per l’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di comuni e province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico.
I principi generali che regolano la materia si fondano sulla natura della RAGIONE_SOCIALE quale tributo correlato al godimento esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti destinati all’uso pubblico generalizzato. Il presupposto impositivo non è legato alla mera disponibilità giuridica dell’area, bensì all’effettiva occupazione fisica che sottragga il bene all’uso collettivo, generando un vantaggio specifico per il soggetto occupante. È fondamentale distinguere tra l’occupazione del suolo pubblico che integra il presupposto della RAGIONE_SOCIALE e la mera gestione di un servizio su un’area che rimane a disposizione del pubblico. In quest’ultimo caso, infatti, l’attività del privato si configura come un servizio reso alla collettività, senza che vi sia una vera e propria sottrazione del suolo all’uso pubblico. La giurisprudenza ha altresì chiarito che la RAGIONE_SOCIALE è compatibile con i canoni di concessione, poiché questi ultimi costituiscono il corrispettivo per l’uso speciale del bene, mentre la tassa è dovuta per la sottrazione del bene all’uso pubblico, evidenziando la diversa natura giuridica e il differente fondamento delle due pretese.
2.5. L’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha delineato con maggiore precisione i contorni di tale compatibilità. Un orientamento consolidato, espresso ad esempio con la sentenza n.
11553 del 21 giugno 2004, ha stabilito che, nel caso di area del demanio comunale adibita a parcheggio di autoveicoli e data in concessione a società privata, occorre verificare se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della RAGIONE_SOCIALE, ovvero se ad essa sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso dell’area. In tale seconda ipotesi, si ravvisa un’occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non della concessionaria, la quale non sottrarrebbe al pubblico uso l’area. Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce successive: il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando così il presupposto della RAGIONE_SOCIALE, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrarrebbe al pubblico uso l’area (non oggetto, in quanto tale, della concessione e rimasta, anche di fatto, nella disponibilità del comune) (Cass. 21/06/2004, n. 11553(Rv. 573794 – 01)).
2.6. La Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che il presupposto impositivo della RAGIONE_SOCIALE si realizza se un’area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città e adibita a parcheggio, è affidata in concessione a un operatore privato che la occupa, sottraendola all’uso pubblico. Se, invece, al privato viene attribuita in concessione la mera gestione del servizio di parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per la sosta, si configura un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non del concessionario, il quale risulta esente dalla RAGIONE_SOCIALE. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15440 del 21 giugno 2017, ha affermato che l’occupazione di un’area pubblica destinata a parcheggio dall’ente proprietario mediante concessione va assoggettata a tassazione in capo al concessionario, qualora quest’ultimo eserciti una tipica attività d’impresa con fine lucrativo, a prescindere dalla predeterminazione delle tariffe di parcheggio e dagli oneri: l ‘occupazione di un’area pubblica, destinata a parcheggio dall’ente proprietario mediante concessione, va assoggettata a tassazione (RAGIONE_SOCIALE) in capo al concessionario, con riferimento all’area oggetto della concessione stessa e secondo il regime tariffario dettato dal d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che il concessionario medesimo, malgrado la predeterminazione delle tariffe di parcheggio ed i relativi oneri, esercita una tipica attività d’impresa, alla quale è naturalmente connesso il fine lucrativo (Cass. 21/06/2017, n. 15440 (Rv. 644718 – 01)).
Tale orientamento è stato confermato anche da pronunce più recenti, come l’ordinanza n. 613 del 15 gennaio 2020, che ha rigettato il ricorso di una società concessionaria del servizio comunale, ribadendo che l’esenzione dal pagamento della RAGIONE_SOCIALE spetta solo se non vi è una sottrazione del suolo pubblico all’uso collettivo e l’attività del privato si configura come mera gestione di un servizio.
2.7. Inoltre, la Corte ha precisato che l’esenzione dalla RAGIONE_SOCIALE non si applica quando l’attività di gestione del parcheggio, seppur inserita in un contesto di pubblica utilità, è svolta con criteri imprenditoriali e a scopo di lucro, sottraendo l’area all’uso pubblico generalizzato. La legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o autorizzazione, spetta al titolare di tale atto e solo in mancanza all’occupante di fatto, come ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8628 del 7 maggio 2020.
2.8. In sintesi, la compatibilità tra RAGIONE_SOCIALE e locazione di area di parcheggio è strettamente dipendente dalla natura dell’occupazione e dalla finalità dell’attività svolta. La tassa è dovuta quando l’occupazione del suolo pubblico da parte del privato concessionario comporta una sottrazione effettiva dell’area all’uso collettivo e persegue un fine di lucro, configurandosi come attività d’impresa. Al contrario, se al privato è affidata la mera gestione del servizio di parcheggio, senza una reale sottrazione del suolo all’uso pubblico, e l’occupazione è imputabile ai singoli utenti, il presupposto impositivo della RAGIONE_SOCIALE non si realizza. La giurisprudenza della Cassazione ha costantemente orientato l’interpretazione verso la necessità di accertare la concreta sottrazione del bene all’uso pubblico e il vantaggio economico specifico del concessionario, distinguendo nettamente tra la concessione di un’area e la concessione della gestione di un servizio.
2.9. Orbene, nella fattispecie concreta la CTR ha eccepito la mancanza di prova da parte del contribuente e la rilevanza anche della sola occupazione di fatto (pag. 2 della sentenza), sicché la censura non appare di per sé idonea neanche a superare la ratio decidendi . Inoltre è intervenuto un esplicito atto di concessione tra le parti.
2.10. Sul punto, va comunque rammentato che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che in materia di RAGIONE_SOCIALE, ove l’ente pubblico abbia dato in concessione a privati un’area pubblica da
destinare al parcheggio di autoveicoli, l’imposta si applica nel caso in cui l’atto di concessione abbia ad oggetto l’area stessa e non la gestione del servizio di parcheggio e di riscossione dei relativi incassi, poiché solo nel primo caso è ravvisabile il presupposto impositivo, rappresentato dall’occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, con conseguente sottrazione della relativa superficie all’uso collettivo, mentre nel secondo caso si verifica solo un’occupazione temporanea ad opera del singolo automobilista e non del gestore che, operando quale sostituto dell’ente comunale nello sfruttamento del bene per l’esazione delle entrate, non può essere considerato soggetto passivo d’imposta (Cass. 03/07/2023, n. 18670 (Rv. 668248 – 01)) e che il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando, così, il presupposto della RAGIONE_SOCIALE, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito – quale sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest’ultima dalla tassazione in forza dell’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione n on emerga una diversa volontà pattizia (Cass. 21/07/2017, n. 18102 (Rv. 644912 – 01))
2.11. Ne consegue che -anche in considerazione del fatto che è preclusa al giudice di legittimità una diversa valutazione in fatto e una rilettura delle prove – la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti da questa Corte, e non sussistono, conseguentemente, le violazioni dedotte.
1.12. Il motivo va quindi rigettato.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 63, d.lgs. n. 446 del 1997, stante il divieto di cumulo tra tassa e canone concessorio.
3.1. Il ricorrente sostiene che, qualora l’area fosse ritenuta appartenente al patrimonio indisponibile e quindi assoggettabile a RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe comunque legittimo cumulare tale tassa con il canone di locazione applicato dal RAGIONE_SOCIALE di Palermo. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE aveva respinto la doglianza ritenendo che tassa e canone possano coesistere, poiché di natura giuridica diversa, ed escludendo l’applicabilità dell’art. 63 in quanto la vicenda riguarderebbe un contratto di locazione e non un servizio pubblico.
3.2. Secondo il ricorrente, tale argomentazione è illogica perché la stessa C.t.r. da un lato qualifica l’area come soggetta a RAGIONE_SOCIALE, dall’altro nega la sussistenza di un servizio pubblico, indispensabile per definirla patrimonio indisponibile. Egli richiama il principio di alternatività, che impone di detrarre dalla tassa l’importo di altri canoni riscossi per la medesima occupazione, evitando il doppio prelievo su uno stesso presupposto. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe falsamente applicato l’art. 63, non riconoscendo l’illegittimità del cumulo tra RAGIONE_SOCIALE e canone concessorio.
3.3. Va rammentato che nel caso di specie viene in rilievo la RAGIONE_SOCIALE e che il bene è stato oggetto di concessione.
3.4. Relativamente alla questione del cumulo tra RAGIONE_SOCIALE e canone concessorio, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la
RAGIONE_SOCIALE è compatibile con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal tributo: L’assoggettamento alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) non è incompatibile con la concessione in uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di un ente territoriale, configurandosi il canone concessorio come il corrispettivo dell’uso esclusivo o speciale dei beni pubblici, e, quindi, come un ” quid ” ontologicamente diverso dalla tassa dovuta per la sottrazione del bene all’uso pubblico cui è ordinariamente destinato. Peraltro, qualora, risulti (sulla base di un’indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all’esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia, non essendo tuttavia, all’uopo sufficienti generiche espressioni a significare l’intenzione del concedente di cumulare canone e tassa, e non costituendo ostacolo alla spettanza dell’esenzione la circostanza che il concessionario, agendo in qualità di imprenditore commerciale, si proponga uno scopo di lucro (Cass. 18/02/2020, n. 4078 (Rv. 656976 – 01)). Questo principio di carattere generale vale anche in riferimento al COSAP, istituito dall’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
3.5. Pertanto, il canone concessorio, quando non ricognitorio, e la RAGIONE_SOCIALE non sono fra loro incompatibili, poiché hanno natura e finalità diverse, a meno che il comune non abbia esercitato la facoltà, prevista dall’art. 63, di escludere la RAGIONE_SOCIALE in sostituzione del canone. La possibilità di cumulo è stata ribadita dalla giurisprudenza, ad esempio, con riferimento alla compatibilità di RAGIONE_SOCIALE/COSAP e Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) o Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (CIMP), in virtù dei distinti presupposti impositivi (occupazione di suolo pubblico per
RAGIONE_SOCIALE/COSAP, diffusione di messaggi pubblicitari per ICP/CIMP). La Cassazione, con l’ordinanza n. 10499 del 3 maggio 2018, ha risposto favorevolmente al quesito sulla compatibilità della RAGIONE_SOCIALE con il pagamento di un canone concessorio, sottolineando che l’ente locale può esercitare il potere facoltativo di ridurre o annullare la tassa, ma in difetto di tale esercizio, la cumulabilità è legittima : ‘Resta da affrontare il problema della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori. Questa Corte, seppur in tema di RAGIONE_SOCIALE, ha dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) è compatibile (art. 17, comma sessantatreesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il RAGIONE_SOCIALE non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Sez. 5, Sentenza n. 23244 del 27/10/2006 Rv. 594956). Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 31 della legge n. 448 del 1998′ .
Tale orientamento è stato ripreso e consolidato da pronunce successive, tra cui Cass. n. 16395 del 10 giugno 2021.
3.6. Infine, va rammentato che la giurisprudenza ha chiarito che solo qualora il concessionario agisca come mero sostituto dell’ente territoriale nello sfruttamento del bene, viene meno il presupposto della tassazione in virtù dell’esenzione soggettiva prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 507/1993: tale esenzione non è esclusa dalla finalità di lucro del concessionario, ma deve emergere dall’atto di concessione o dalla funzione concretamente svolta’ (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2020, n. 4078).
3.7. Ne consegue che la censura è infondata, dovendo essere applicati (ed in parte confermati) i seguenti principi di diritto: ‘La RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993, ha natura tributaria ed è dovuta per il mero fatto dell’occupazione, anche abusiva, di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, in quanto tale occupazione determina una sottrazione del bene all’uso pubblico generale’ (a conferma di quanto già esp resso da Cass., Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 24541).
‘L’assoggettamento alla RAGIONE_SOCIALE non è incompatibile con il pagamento di un canone concessorio, poiché il primo rappresenta un prelievo fiscale e il secondo il corrispettivo dell’uso esclusivo o speciale del bene pubblico. La cumulabilità viene meno solo se il RAGIONE_SOCIALE esercita la facoltà prevista dall’art. 63 D.Lgs. n. 446/1997 di sostituire la RAGIONE_SOCIALE con il COSAP tramite regolamento ‘ .
‘Qualora il concessionario agisca come mero sostituto dell’ente territoriale nello sfruttamento del bene, viene meno il presupposto della tassazione in virtù dell’esenzione soggettiva prevista dall’art. 49, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 507/1993; tale esenzione non è esclusa dalla finalità di lucro del concessionario, ma deve emergere dall’atto di concessione o dalla funzione concretamente svolta ‘
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per l’illegittimità del cumulo della sanzione per omessa denuncia con la sanzione per omesso versamento.
4.1. La censura non è fondata.
4.2. Giova innanzitutto richiamare la invocata normativa.
L’ art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993 (nella disposizione protempore applicabile) dispone che ‘1. Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.’.
L’art. 13, del D.Lgs. n. 471 del 1997 recita testualmente: ‘ 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. ‘
4.3. In materia di RAGIONE_SOCIALE, le due condotte contestate -l’omessa presentazione della denuncia dell’occupazione e l’omesso versamento del tributo -integrano illeciti distinti, ciascuno disciplinato da una norma autonoma.
L’oggetto del comportamento sanzionato è chiaramente distinto: l’omessa denuncia sanziona il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo, funzionale a consentire all’Amministrazione di acquisire i dati necessari per accertare e liquidare il tributo; l’om esso versamento, invece, riguarda la violazione dell’obbligo di corrispondere quanto dovuto nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione.
4.4. La tesi dell’assorbimento, come prospettata dal ricorrente, non è condivisibile. Il fatto che, in via logica, il pagamento presupponga
la dichiarazione non elimina l’autonomia delle due fattispecie: l’omissione dichiarativa non esclude, ma anzi può concorrere, con l’omesso pagamento, in quanto si tratta di comportamenti lesivi di interessi diversi (il primo impedisce il corretto esercizio della potestà impositiva, il secondo determina la sottrazione di risorse finanziarie).
La cumulabilità delle sanzioni per omessa denuncia e per omesso versamento non viola neanche il principio del ne bis in idem , trattandosi di violazioni diverse, ciascuna con un autonomo presupposto e una distinta funzione sanzionatoria.
4.5. Pertanto, non è applicabile alcun principio di assorbimento, dovendosi riconoscere la legittimità dell’irrogazione congiunta delle due sanzioni, in virtù del principio di diritto in base al quale : ‘ In materia di RAGIONE_SOCIALE, le sanzioni previste per l’omessa presentazione della denuncia (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) e per l’omesso versamento del tributo (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997) hanno presupposti e funzioni differenti, sicché costituiscono illeciti autonomi e cumulabili. Ne consegue che non trova applicazione il principio dell’assorbimento, non configurandosi violazione del divieto di ne bis in idem, atteso che la prima condotta incide sull’attività di accertamento dell’Amministrazione, mentre la seconda riguarda l’inadempimento dell’obbligo di pagamento’.
4.6. La censura va quindi rigettata.
Con il quinto motivo di ricorso, contesta l’ error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente omessa pronuncia sul quarto, quinto e sesto motivo del ricorso in appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con conseguente violazione e falsa applicazione, rispettiva mente, dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 12, comma 1 e 5, d.lgs. n. 472/1997. Nello specifico, i giudici d’appello si sarebbero limitati a decidere sulla cumulabilità delle sanzioni per omessa denuncia e omesso versamento, senza esaminare tre motivi specificamente
dedotti in appello. Tali motivi, riproposti in Cassazione, riguardano: l’illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione e di colpevolezza, in quanto l’atto impositivo non avrebbe accertato l’elemento soggettivo richiesto e sarebbe nullo per carenza motivazionale; la mancata applicazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, essendo le violazioni esecutive di un unico disegno e dovendo quindi applicarsi la sanzione più grave con aumento; la mancata applicazione della disciplina delle violazioni continuative ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, che avrebbe imposto di considerare le infrazioni pregresse per determinare la misura della sanzione. Secondo il ricorrente, l’omissione della C.T.R. su tali profili determinerebbe un error in procedendo che rende la sentenza nulla e cassabile.
5.1. La censura è infondata e vanno richiamate, sul punto, le argomentazioni già esposte con riferimento al precedente motivo: anche laddove sussistesse l’omessa motivazione, la censura sarebbe irrilevante, in quanto non meritevole di accoglimento.
Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 10, legge n. 212 del 2000, nonché dei principi di rilevanza costituzionale e di derivazione europea di buona fede e di tutela del legittimo affidamento.
6.1. Il ricorrente sostiene che, essendo il RAGIONE_SOCIALE subentrato in un contratto preesistente senza modificarlo e successivamente avendo stipulato un contratto di concessione senza menzionare la tassa, si era creato un affidamento concreto sulla non debenza del tributo. La C.T.R. aveva rigettato la doglianza, ritenendo che il contribuente dovesse comunque conoscere le conseguenze tributarie e che non vi fosse commistione tra l’agire privatistico del RAGIONE_SOCIALE e la sua funzione impositiva. Il ricorrente contesta tale statuizione, evidenziando l’illogicità nel distinguere privatistico e pubblico a seconda della
questione e sostenendo che il mancato pagamento della RAGIONE_SOCIALE derivava dagli accordi con il RAGIONE_SOCIALE. In base al principio del legittimo affidamento, si richiede che la pretesa tributaria risulti inesigibile, e non limitata all’esclusione di sanzioni e interessi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
6.2. La doglianza non è fondata.
6.3. La stipula del contratto di concessione determina il superamento del precedente rapporto locatizio, spostando la fattispecie nell’alveo pubblicistico. Ciò comporta che l’occupazione del suolo non può più essere considerata come semplice rapporto privatisti co tra le parti, ma rientra nell’esercizio della pubblica potestà dell’ente territoriale, soggetto quindi al regime tributario previsto per l’uso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile.
Ne consegue che l’eventuale affidamento del contribuente sulla non debenza del tributo, basato su pregressi e superati accordi privatistici o sulla continuità formale del rapporto, non può incidere sull’obbligo di pagamento della RAGIONE_SOCIALE. La funzione pubblic istica della concessione comporta che la posizione del contribuente sia regolata dalla normativa tributaria vigente, con obblighi dichiarativi e di versamento, indipendentemente dalle intese private con l’ente.
6.4. In definitiva, la transizione al regime concessorio pubblicistico legittima la pretesa tributaria e rende inapplicabile l’eccezione di inesigibilità fondata sul legittimo affidamento.
6.5. La censura va rigettata.
In conclusione, il ricorso va rigettato nella sua interezza.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la
presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME