Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8214/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
RAGIONE_SOCIALE
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controRAGIONE_SOCIALE–
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO n. 3940/2018 depositata il 24/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Sin dal 1989 il RAGIONE_SOCIALE affidò in concessione la gestione d ‘ un parcheggio pubblico, su area di proprietà comunale, posto a favore dei centri commerciali RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nonché del RAGIONE_SOCIALE Centro RAGIONE_SOCIALE, siti in INDIRIZZO di quel RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE. Quest’ultimo , pertanto tenuto al pagamento di un canone concessorio a favore dell’ente locale , provvide quindi a sua volta a concedere in gestione il medesimo parcheggio alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui già era stata affidata direttamente dal RAGIONE_SOCIALE nel 1985. Quest’ultima corrispondeva, direttamente all’ente locale e quale canone, una parte della tariffa di parcheggio, determinata sulla base di delibere comunali, pur fatturando il RAGIONE_SOCIALE tale corrispettivo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che si occupava della cura del verde mentre le altre manutenzioni erano a carico della RAGIONE_SOCIALE.
Nel 2013 il RAGIONE_SOCIALE notificò al concessionario un avviso di accertamento (n. 60/2010) per mancato pagamento della RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2010 dell’importo di € 87.922,92 oltre a interessi e sanzioni di pari importo per omessa dichiarazione.
RAGIONE_SOCIALE impugnò l’atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano sostenendo che la tassa non era dovuta ai sensi degli artt. 38, 39, 49/1 lett. a) ed e), del d. lgs. 507/93 in quanto:
da un lato, il RAGIONE_SOCIALE rivestiva la mera qualifica di concessionario, con tariffe predeterminate dal RAGIONE_SOCIALE percipiente un canone di concessione e pertanto era soggetto alla RAGIONE_SOCIALE (canone occupazione spazi e aree pubbliche), alternativa alla RAGIONE_SOCIALE;
-dall’altro, il parcheggio era stato a sua volta concesso in gestione alla RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi effettivo ‘occupante’ l’area in questione ;
inoltre, la struttura del parcheggio, una volta terminato il rapporto di concessione, era ritornata gratuitamente in disponibilità dell’ente locale, che ne era stato l’effettivo titolare ;
con conseguente esenzione dal tributo.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 7887 del 17/10/2016, accolse il ricorso consortile ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimato passivamente.
Su appello dell’ente locale e con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in Milano accolse il ricorso ritenendo invece che la normativa, e in particolare l’art. 39 del d.lgs. 507/93, dovesse essere interpretata nel senso sostenuto dal RAGIONE_SOCIALE , secondo l’orientamento di Cass. n. 4896 del 7/3/2005, escludendosi rilevanza alla cessione a terzi della gestione dell’area e valutando il RAGIONE_SOCIALE quale soggetto che svolge una propria attività d’impresa e non quale servizio comunale in concessione.
Il giudice d’appello negò inoltre che :
fosse prevista un’ alternatività necessaria tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
-l’esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a) del citato d.lgs. 507/93 fosse applicabile al RAGIONE_SOCIALE, non qualificabile come consorzio di enti pubblici.
Quest’ultimo ricorre per cassazione sulla base di sette motivi di doglianza integrati da successiva memoria.
Resiste l’ente locale con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione dell’art. 38 d. lgs. 507/93 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in merito alla legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE. Secondo quest’ultimo, l’effettiv a occupante dell’area sarebbe stat a la RAGIONE_SOCIALE che la gestiva, e in tal guisa dovrebbe applicarsi l’art. 38 del d.lgs. 507/93.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 La pronuncia impugnata richiama l’insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 5, 07/03/2005, n. 4896, Rv. 580221 -01), oggi consolidato (Cass. Sez. U., 07/05/2020, n. 8628, Rv. 657619 -01) secondo cui, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto e, solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi d’imposta, l’utilizzazione di suolo pubblico . Gli orientamenti richiamati dal RAGIONE_SOCIALE e respinti dal giudice d’appello devono pertanto ritenersi superati.
Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censura la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per carenza assoluta di motivazione ‘specifica’ sul fatto che non sarebbe corretta la verifica fatta dal giudice di primo grado in ordine all’ oggetto della concessione, in violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 e 156, comma 3, c.p.c., 118 disp. att., c.p.c., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che la CTR ha errato a non confermare la decisione di primo grado secondo cui oggetto della cessione era il servizio di gestione del parcheggio e non l’occupazione delle aree, escludendo conseguentemente l’imposizione a carico del RAGIONE_SOCIALE. Richiama talune clausole de ll’accordo del 3 maggio 1989 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE evidenziando come si parli di concessione ‘ del parcheggio ‘ e di affidamento ‘ del servizio di gestione ‘ del medesimo. Avrebbe pertanto errato il giudice d’appello a qualificare il titolo in termini di occupazione di suolo pubblico e comunque a valorizzare l’attività d’impresa atteso che il RAGIONE_SOCIALE non trarrebbe alcun introito economico dalla gestione stessa, affrontando invece le spese
di manutenzione del parcheggio (pulizia, spurgo, verde, spargimento sale e sgombero neve).
2.1 Il secondo motivo è inammissibile.
2.2 Si è già detto come tale distinzione, tra gestore e concessionario, apparisse correttamente valutata anche alla luce della giurisprudenza richiamata dal giudice d’appello e poi consolidatasi. Non era pertanto indispensabile per la Corte di merito pronunciarsi esplicitamente sul punto. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio invocato è ravvisabile nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 -01). La sentenza n. 8053/2014 delle SSUU, ripresa da numerosissime pronunce successive, ha infatti chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ” minimo costituzionale ” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile “, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione.
Non è quindi ravvisabile la presunta contraddittorietà tra il riferimento all’attività d’impresa con l’asserita assenza d’introiti,
poiché essa non emerge dal testo della pronuncia impugnata che non appare pertanto né illogica né contraddittoria. Deve inoltre osservarsi come la Commissione Regionale non abbia affermato, anche ove ciò avesse rilevanza, che il RAGIONE_SOCIALE trae profitto dalla gestione del parcheggio, bensì che ‘ ..la gestione del parcheggio non viene esercitata dal RAGIONE_SOCIALE come concessionario di un servizio comunale, ma quale soggetto privato che svolge una propria attività di impresa’, al dichiarato scopo d’escludere l’inv ocata ipotesi di esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. 507/93, che esenta dalla tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi. Le stesse SSUU citate hanno evidenziato come non abbia trovato espressa trasfusione, nel testo normativo, l’intenzione espressa dal legislatore delegante (art. 4, comma 4, della legge 23/10/1992 n. 421) di connettere il presupposto oggettivo della tassa al l’effettivo beneficio economico ritraibile dal privato per vi a dell’occupazione di suolo comunale. Ne è derivata un’attenuazione dello stesso carattere di ‘tassa’ attribuito alla RAGIONE_SOCIALE, per avvicinarla sempre più a quello di ‘imposta’ dovuta per il mero fatto della sottrazione di tale suolo al libero uso collettivo.
Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione degli artt. 38, 39, 49/1 lett. a) e lett. e ), del d. lgs. 507/93, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., atteso che il ‘ soggetto occupante ‘ non sarebbe il consorzio bensì lo stesso RAGIONE_SOCIALE proprietario dell’area che ha imposto la realizzazione del parcheggio per una specifica esigenza comunale (richiama Cass. n. 19841/2009).
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Si è già citata la giurisprudenza oggi pacifica in tema di identificazione del soggetto passivo dell’imposta in caso di concessione, né è contestata tale qualifica in capo al RAGIONE_SOCIALE. La giurisprudenza richiamata dal RAGIONE_SOCIALE (vv. da ultimo n. 4078/2020, che riprende la n. 19841/09 richiamata dalla sentenza
impugnata), deve ritenersi superata alla luce delle SSUU n. 8628/2020 che hanno escluso rilevanza:
-da una parte, all’eventuale scopo di lucro perseguito dal soggetto passivo;
-dall’altra, al rapporto che il medesimo abbia con l’eventuale diverso occupante l’area.
Con il quarto motivo il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censura la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’illegittimità dell’avviso d’accertamento per violazione dell’art. 49, co mma 1, lett. e) d. lgs. 507/93, rimasto assorbito in I grado e poi riproposto in appello. La CTR avrebbe limitato il suo esame alla fattispecie d’esenzione di cui alla lett. a) del citato comma 1, senza però esaminare il profilo relativo alla lett. e) dove è prevista l’esenzione dalla RAGIONE_SOCIALE delle occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione.
4.1 Il motivo è inammissibile.
4.2 Vale infatti quanto già detto in merito al secondo motivo di ricorso riguardo alla motivazione implicita, con la particolarità che, nel caso specifico, la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione di merito non censurabile in cassazione ove non risultino errori logici o giuridici, che la gestione del parcheggio non costituisse un servizio comunale ma un’at tività svolta da un imprenditore. Se così è, non può trattarsi d’occupazione con ‘ impianti adibiti a servizi pubblici ‘ atteso che alcun impianto realizzato dal RAGIONE_SOCIALE risulta oggetto della controversia o restituito al RAGIONE_SOCIALE, sicché la restituzione dell’area a fine rapporto costituisce semplicemente il naturale esito dello stesso.
Con il quinto motivo, formulato in via subordinata rispetto al precedente, censura la nullità della sentenza per carenza di motivazione specifica sulle ragioni del rigetto implicito del predetto motivo di illegittimità dell’avviso d’accertamento per vio lazione degli artt. 49, comma 1, lett e), d.lgs. n. 507/1993, 132, comma 1, n. 4 e 156, comma 3, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., ai quali rinvia l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Ove si ritenga che la suddetta eccezione sia stata implicitamente respinta, censura l’omessa motivazione specifica in merito alle ragioni per cui il giudice d’appello non ha ritenuto applicabile l’invocata esenzione. 5.1 Il motivo è parimenti inammissibile.
5.2 Si tratta di una riproposizione della censura precedente: ove la motivazione sia comunque ricavabile dalla sentenza, non è necessaria una motivazione ‘specifica’.
Con il sesto motivo, formulato in ulteriore subordine, prospetta la nullità parziale della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sul motivo subordinato in merito alla disapplicazione della sanzione amministrativa ex art. 8 cpt, motivo ritenuto assorbito in I grado e riproposto in appello. Sostiene che la sanzione sia stata irrogata in violazione dell’art. 10, comma 3, l. 212/2000 e, comunque, la relativa previsione andrebbe disapplicata ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 ravvisando obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito d’applicazione degli artt. 38, d.lgs. n. 507/1993 e 63, comma 1, d.lgs n. 446/1997, giuste le contrarie pronunce di legittimità nn. 19841, già richiamata, e 19843 del 2009, che hanno ammesso la sottoposizione a RAGIONE_SOCIALE di aree concesse in gestione solo ove sia espressamente stabilito il cumulo con il canone concessorio.
Con il settimo motivo, svolto in ulteriore subordine, censura la nullità parziale della sentenza per carenza di motivazione specifica sulla domanda di disapplicazione della sanzione amministrativa, con violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 e 156, comma 3, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., ai quali rinvia l’art. 1, com ma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene che, anche ove si ravvisasse la reiezione implicita della relativa domanda, la sentenza gravata avrebbe comunque dovuto motivare sulle ragioni del suo rigetto.
I motivi sesto e settimo, che possono essere trattati congiuntamente trattandosi in sostanza della medesima questione, sono inammissibili.
8.1 In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 – 01).
8.2 Nel caso specifico deve inoltre rilevarsi come la stessa decisione sia incompatibile con l’invocata disapplicazione e comunque l’eccezione appaia del resto infondata nel merito atteso che l’incertezza cui fanno riferimento le disposizioni invocate è, a tutto concedere, di natura giurisprudenziale e non normativa.
8.3 Infatti e in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva -causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 – postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il poteredovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa. (Cass. Sez. 5, 06/06/2025, n. 15144, Rv. 675086 – 02).
Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, a favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €
5.880,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME