Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33172 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33172 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16250/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI TARQUINIA, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in ROMA n. 1095/2023 depositata il 01/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 205/18, notificatole il 3/10/2018 dalla RAGIONE_SOCIALE, società concessionaria del Comune di Tarquinia, per la RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno di imposta 2018 per un importo di €7 .111,24, dovuta per l’occupazione, con ponti e viadotti, degli spazi sovrastanti le strade situate nel Comune di Tarquinia, da parte della società costruttrice dell’autostrada predetta.
Con sentenza n. 619/2019 depositata il 14 dicembre 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo ha rigettato il ricorso.
La società contribuente ha interposto appello e la Commissione tributaria di secondo grado lo ha accolto.
In particolare, ha ritenuto che le opere in questione non siano soggette alla RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del principio di stretta interpretazione delle norme impositive, secondo cui fattispecie come viadotti e sottopassi autostradali non rientrano nel paradigma legislativo della tassa, atteso che tali opere non costituiscono un’occupazione ‘senza titolo’ o di ‘mero fatto’, essendo realizzate in base a leggi specifiche e autorizzazioni pubbliche e destinate all’interesse generale, né possono essere assimilate a condutture o impianti di servizi pubblici. In definitiva, ad avviso del giudice del gravame, per sottoporle a RAGIONE_SOCIALE sarebbe necessaria una norma legislativa specifica.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
L’intimata società RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso.
Successivamente il comune ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il comune ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 comma 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di Giustizia di II grado del Lazio non assoggettato alla tassa in questione, in danno della concessionaria odierna resistente, le occupazioni di suolo pubblico relative a viadotti e sottopassi delle aree appartenenti al Comune di Tarquinia nonché dell’art. 49 lettera a) del decreto legislativo n. 507 del 1993 per aver, occorrendo, applicato l’esenzione ivi prevista a soggetti diversi dallo Stato.
1.1. La decisione sarebbe in contrasto con l’orientamento della Cassazione secondo cui il presupposto impositivo è l’effettiva occupazione di spazi pubblici, indipendentemente da concessioni o autorizzazioni, e che tali opere costituiscono impianti ai sensi dell’art. 38, comma 2. Inoltre, il Comune contesta l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 49, lett. a), sostenendo che spetta solo allo Stato e non alla società concessionaria, la quale agisce in autonomia, trae vantaggio economico dall’opera e non può essere considerata mero sostituto dello Stato.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. La giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce che la RAGIONE_SOCIALE è dovuta dalle società concessionarie per l’occupazione di suolo pubblico con viadotti e sottopassi autostradali.
Il principio fondamentale è che il tributo sorge ogniqualvolta vi sia un’effettiva sottrazione di spazi ed aree pubbliche, anche sovrastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni RAGIONE_SOCIALE delle Province, indipendentemente dalla natura del titolo autorizzativo e dalla finalità dell’opera, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993.
In questo senso si è affermato (Cass. 12/01/2025, n. 798): ‘Per cui, la destinazione del bene ad uso collettivo di viabilità non esclude l’occupazione, avendo questa Corte già chiarito che la società concessionaria dello Stato che abbia realizzato e gestito un’opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento della RAGIONE_SOCIALE, non assumendo rilievo il fatto che l’opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società concessionaria nello svolgimento, in autonomia, della propria attività d’impresa, per cui è sufficiente l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall’ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una specifica ipotesi di esenzione; tanto più considerandosi che il tributo è ex lege dovuto anche per le occupazioni «poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa» (art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507).
Dunque, la pianificazione del tracciato autostradale e, quindi, l’attraversamento da parte del viadotto autostradale del soprassuolo comunale o provinciale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729 (recante il ‘Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali’) non eliminano l’operatività del regime previsto dagli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, giacché la regolarità delle procedure dirette al rilascio della concessione per la costruzione e/o l’esercizio dell’opera pubblica (anche in relazione all’acquisizione coattiva dei suoli interessati dalla collocazione del sedime autostradale con le relative pertinenze) non esclude che l’occupazione del soprassuolo inerente a strade comprese nel demanio comunale o provinciale sia sine titulo ris petto all’ente locale, che è del tutto estraneo alle vicende riguardanti la predetta concessione.
Per cui, secondo la corretta deduzione della ricorrente (alla pagina 9 del ricorso), «la concessione con la quale lo Stato affida al concessionario la progettazione, la costruzione, la realizzazione e la gestione di una rete autostradale non è quella di cui all’articolo 39, che è invece quella per mezzo della quale il Comune o la Provincia autorizzano un determinato soggetto ad effettuare un’occupazione di uno spazio pubblico, sia che essa si realizzi in superficie, così come previsto dal primo comma dell’a rticolo 38, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, sia che essa si realizzi nel soprassuolo o nel sottosuolo, a mente del secondo comma dello stesso articolo».’
1.4. Tale profilo di censura merita quindi accoglimento, essendo la affermazione del giudice del gravame in contrasto con i principi affermato da questa Corte di legittimità.
Anche con riferimento alla seconda questione prospettata nel corpo del motivo unico, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. 12/05/2017, n. 11886 (Rv. 644118 – 01)).
2.1. Tale orientamento è stato recentemente confermato (Cass. 23/06/2025, n. 16864, nonché decreto di estinzione segnalato con memoria dal ricorrente).
2.2. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, il motivo deve essere accolto.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società contribuente.
Condanna la società controinteressata al pagamento delle spese dei giudizi di merito in favore del comune, che liquida per il primo grado in euro 3471,00 e per il secondo grado in euro 3964,00 e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.410,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME