Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5801 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5801  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 503/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE ROCCA D’EVANDRO, elettivamente domiciliato digitalmente per il presente giudizio con la seguente pec: EMAIL, rappresentato e difeso dall’ Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende  unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  COMM.TRIB.REG.  RAGIONE_SOCIALEa  CAMPANIA  n. 2759/2020 depositata il 09/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito  il  P.G.,  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  la  quale  ha  chiesto rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEe S.U. sulla questione relativa i limiti RAGIONE_SOCIALE‘autotutela .
Uditi di difensori RAGIONE_SOCIALEe parti Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con la sentenza n. 4772/5/2018 rigettava il ricorso proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento TOSAP annualità 2013 n. 0006707/2017. La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania con la sentenza n. 2759/21/2020, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa pronunzia di primo grado, stabiliva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe agevolRAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 46-47 d.lgs. 507/93, ed escludeva le sanzioni accessorie, compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di  tre  motivi,  il  Comune  di  Rocca  d’Evandro  cui  resiste  con controricorso RAGIONE_SOCIALE, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
Il Comune di Rocca d’Evandro ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
Il P.G. ha depositato memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Per  ragioni  di  ordine  logico  vanno  prima  esaminati  i  motivi  di ricorso incidentale formulati da RAGIONE_SOCIALE, la quale:
-con il primo motivo lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -quater , d.l. n. 564/1994 e degli artt. 42 e 43, d.P.R. n. 600/1973 quanto all’esercizio del potere di autotutela sostitutiva ed al principio di unicità e globalità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, assumendo che i giudici di merito non avevano valutato che l’ente impositore av eva esercitato il potere di autotutela sostitutiva nonostante l’assenza dei presupposti legittimanti;
-con il secondo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, L. n. 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006, laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’avviso di accert amento de quo nonostante le evidenti carenze motivazionali RAGIONE_SOCIALEo stesso tali da non consentire di  individuare  le  ragioni  RAGIONE_SOCIALE‘imposizione,  i  criteri  di  qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione ed i criteri di quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva.
Entrambi tali motivi sono privi di pregio.
2.1. In ordine alla prima questione va premesso questa Corte ha reiteratamente affermato, con argomentRAGIONE_SOCIALE pienamente condivisibili, che il potere di autotutela RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l’emissione del nuovo avviso di accertamento (Cass. nn. 3267 e 3268 del 2022; Cass. n. 38744/2021; Cass. n. 18446/2021; Cass. n. 18388/2021; Cass. n. 17924/2021; Cass. n. 16996/2021; Cass. n. 27481/2019; Cass. n. 7751/2019; Cass. n. 7033/2018; Cass., 31 maggio 24994/2017; Cass. n. 8379/2009) e che, ove non si sia formato il giudicato all’atto RAGIONE_SOCIALEa notificazione del nuovo atto impositivo e non vi sia stata decadenza dal potere di accertamento, l’esercizio del potere di autotutela è non solo legittimo, ma
corrisponde a un preciso poteredovere RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria,  la  quale  è  onerata,  in  virtù  del  c.d.  «principio  di perennità», a sostituire l’atto annullato con un nuovo atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari RAGIONE_SOCIALEo stesso  (Cass.,  n.  13407/2021;  Cass.  n.  20705/2020;  Cass.  n. 13807/2020; Cass. n. 10981/2020; Cass. n. 4153/2020; Cass., 20 marzo n. 7751/2019).
Occorre, quindi, rilevare che la questione rimessa alle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 33665 del 2023, concernente differenti tributi e cioè IRPEF ed IVA non è sovrapponibile a quella in esame in materia di TOSAP, poiché è calibrata sostanzialmente sul l’autotutela in malam partem. In ogni caso va osservato che nelle more le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, affermando, ai fini che qui interessano, il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2 -quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10quater e 10quinquies , legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., in vista del perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla corretta e sazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa».
L’applicazione di detto principio, giova ribadire conforme  alla consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte,  rende  prive  di  pregio
alcuno le censure formulate da parte contribuente con il suddetto primo motivo del ricorso incidentale.
2.2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno.
Occorre richiamare il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'” an ” ed il ” quantum debeatur ” ( vedi, per tutte, Cass. n. 27800 del 2019). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ritenuto che l’atto fosse adeguatamente motivato e che gli ulteriori elementi forniti dal Comune fossero idonei, non già ad integrare la motivazione, quanto piuttosto a comprovare nel merito la pretesa impositiva.
Risulta, pervero, che la RAGIONE_SOCIALE contribuente è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendere posto che nel caso di specie l’atto richiamato dall’avviso di accertamento è una delibera del Comune, essendo soggetta a pubblicità legale, si presume conosciuta dal contribuente e considerato che sono state indicate le particelle di terreno interessate e la superficie totale occupata (256 mq) e applicata la tariffa minima tra quelle previste ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.lgs. n. 507 del 1933 né è emerso quale sarebbe stato il concreto ed effettivo pregiudizio subito al diritto di difesa che quest’ultima avrebbe asseritamente subito.
Deve ribadirsi che solo l’avviso di accertamento privo, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000,  di  una  congrua  motivazione  non  può  essere  integrato  in giudizio  dall’Amministrazione  finanziaria,  in  ragione  RAGIONE_SOCIALEa  natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 – 5, 21/05/2018, n. 12400), mentre, in virtù RAGIONE_SOCIALEa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge
n. 212 del 2000 ratione temporis vigente , la prova RAGIONE_SOCIALEe pretesa tributaria, avanzata con l’avviso, può essere fornita in giudizio, non dovendo necessariamente essere indicata nell’atto impositivo. Secondo l’orientamento sinora consolidato, difatti, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe contestRAGIONE_SOCIALE proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria; invece, la prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso (Cass., Sez. 5, 20 settembre 2024, n. 25321). Occorre, infine, precisare che non vengono in rilievo, ratione temporis , in questa sede le modifiche apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023 in tema di motivazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria.
Per il resto, va osservato le doglianze RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge consistente in un difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, investono nella sostanza il merito RAGIONE_SOCIALEa lite in quanto la ricorrente chiede al giudice di legittimità un giudizio di fatto in ordine all’esaustività RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato, non considerando che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5811/2019; Cass. n. 27899/2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). 3. Osserva, quindi, questa Corte che con il primo motivo del ricorso principale l’ente impositore lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, assumendo che risultava essere stato omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE‘elemento di fatto RAGIONE_SOCIALEa mancanza di ‘una espressa richiesta del contribuente per l’applicazione del regime agevolato’ necessaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 del  d.lgs.  n.  507/93,  circostanza  che  non  era  stata  presa  in considerazione o, comunque, valutata adeguatamente dai giudici di appello.
Tale motivo è privo di fondamento se non, in radice, inammissibile.
Occorre premettere che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Invero appare di tutta evidenza che con il motivo in questione l’ente impositore, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, profilo che è stato ritenuto, implicitamente, privo di
rilievo dal giudice di appello pone, in realtà, una mera questione di puro  diritto,  con  conseguente  inammissibilità  del  motivo  sì  come formulato.
Anche a volere riqualificare il motivo come dedotta violazione di legge va osservato che le censure formulate non colgono nel segno alla stregua del principio di diritto fissato in analoga fattispecie da questa Corte con la sentenza n. 774/2025 la quale ha affermato che in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il regime previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (oggi sostituito, in parte, dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all’espressa richiesta del contribuente e deve essere applicato dall’ente impositore laddove ne ricorrano i presupposti.
In seno a detta pronunzia è stato chiarito che:
-l’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993, nello stabilire che le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997, in virtù del comma 3, secondo periodo, di tale disposizione), si limita a stabilire i criteri per la determinazione del quantum del tributo, senza subordinarne l’applicazione di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente;
-l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia, contenente le informRAGIONE_SOCIALE necessarie  per  la  quantificazione  del  tributo,  comporta  solo  la legittimità  di  un  accertamento  adottato  in  base  alle  informRAGIONE_SOCIALE disponibili al Comune, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile (così Cass., Sez. 5, 16  dicembre  2011,  n.  27166)  secondo  cui,  in  tema  di  tassa  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’art. 50 del d.lgs. n. 507
del 1993 impone al contribuente di denunciare l’occupazione e di versare la tassa sulla base RAGIONE_SOCIALEe opere da effettuare, dei tempi di esecuzione e RAGIONE_SOCIALEa superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico, con la conseguenza che, in mancanza dei prescritti adempimenti e del pagamento entro i termini di legge, l’ente territoriale, titolare del potere impositivo, è autorizzato a procedere alla liquidazione d’ufficio del tributo con le informRAGIONE_SOCIALE in suo possesso, contenute nel provvedimento autorizzativo, ossia con i dati indicati dallo stesso contribuente, senza che in ciò possa, quindi, ravvisarsi alcun accertamento induttivo; v. anche in questo senso Cass., Sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9697 e Cass., Sez. 5, 16 maggio 2005, n. 10263);
– deve essere superato il precedente isolato di questa Corte (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10349), secondo cui, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, vale il principio, esteso a tutti i tributi locali, in base al quale le deroghe ai criteri generali di tassazione non operano in via automatica, per la mera affermata sussistenza RAGIONE_SOCIALEe previste situRAGIONE_SOCIALE di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia appositamente presentata secondo il regime proprio del tributo in questione in quanto non si rinviene, difatti, nella disciplina dei tributi locali tale regola o principio generale. Né possono estendersi, in tema di t.o.s.a.p., le regole specificamente dettate per altri tributi, in particolare, non potendosi applicare alla t.o.s.a.p. gli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993, che espressamente subordinano, in tema di t.a.r.s.u., le deroghe alla tassazione e le riduzioni RAGIONE_SOCIALEe superfici e tariffe stabilite non al mero ricorrere RAGIONE_SOCIALEe situRAGIONE_SOCIALE di fatto, ma alla allegazione dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione, essendo la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE tributi differenti, i cui presupposti impositivi non presentano similitudini, e le cui discipline sono del tutto autonome e prive di connessioni o interferenze.
5. Con il secondo motivo l’ente impositore lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di una norma di legge in relazione agli art. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 rilevando che l’impugnata sentenza doveva ri tenersi errata anche nella parte in cui i giudici di secondo grado avevano illegittimamente annullato le sanzioni applicate con l’impugnato avviso di accertamento in ragione RAGIONE_SOCIALEe ‘obbiettive difficoltà di individuare la disciplina applicabile’.
6. Tale motivo è da ritenere infondato sulla scorta del principio di diritto affermato in data odierna da questa Corte con la sentenza nn. 775/2025, – emessa in analoga fattispecie -(principio confermato anche nelle sentenze nn. 769, 771, 773 e 774, del 2025 ed altre sulla medesima tematica) secondo cui: « In tema di RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la disposizione ‘agevolativa’ di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la RAGIONE_SOCIALE del sistema elettrico RAGIONE_SOCIALE, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di RAGIONE_SOCIALE, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connat urati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività) ».
Appare  necessario  richiamare  testualmente,  in  seno  all’odierna pronunzia, quanto argomentato sul punto nella citata sentenza ove, nell’accogliere identica censura, è stato precisato che: ‘ La questione posta  dalla  doglianza  in  esame  è  se  la  tariffa  agevolata,  prevista
prima dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall’art. 63, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all’impresa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.…Con riferimento al diritto sovraRAGIONE_SOCIALE, occorre brevemente ricordare che la separazione tra imprese produttrici e imprese distributrici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è imposta dal diritto unionale al fine di scongiurare il rischio di creare discriminRAGIONE_SOCIALE non solo nell’accesso alla rete, ma anche negli investimenti ne lla rete (cfr. il considerando 9 e 24 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2009/72/CE, contenente norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed i punti 35 e 80 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte giustizia nella causa C-718/18), non esclude che le imprese separate concorrano ai fini RAGIONE_SOCIALEa prestazione del servizio energetico, consistente, secondo la definizione di cui all’art. 1, n. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2012/27/UE, applicabile ratione temporis, nella «prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di RAGIONE_SOCIALE con tecnologie o operRAGIONE_SOCIALE che utilizzano in maniera efficiente l’RAGIONE_SOCIALE, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili». Pertanto, mentre, dal punto di vista soggettivo, vi è separazione tra le imprese produttrici e le altre RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizione del servizio energetico come unitario… Passando all’esame RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna è necessario soffermarsi non solo sugli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, che si occupano specificamente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma anche sull’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, che si occupa del RAGIONE_SOCIALE Deve, difatti, ricordarsi che l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l’abolizione, dal 1° gennaio 1999, RAGIONE_SOCIALEe tasse per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall’art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, che, nella versione riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l’occupazione del suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. L’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47»: tale ultima disposizione, abbandonato il criterio RAGIONE_SOCIALEa tassazione per metro lineare o quadrato, poneva quale unità di misura il chilometro lineare (vedi Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555). L’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, alla lett. f, imponeva, invece, la previsione per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di canone, che avrebbe dovuto essere commisurata, solo in sede di prima applicazione, al numero complessivo RAGIONE_SOCIALEe utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa prevista in relazione a ciascuna classe di comune, ma che successivamente è divenuta il normale criterio di quantificazione del c.o.s.a.p. In questa sede si deve evidenziare che, per la tRAGIONE_SOCIALE, il regime speciale era riconosciuto solo per le occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, mentre, per il RAGIONE_SOCIALE, era contemplato altresì per le occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazione dei pubblici servizi.
Tuttavia, il secondo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del 1999, che ha eliminato la soppressione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p. ed istituito l’alternatività RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisat o che per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., relativa alle occupRAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che proprio l’alternatività del cRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla diversa natura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse regole e degli stessi criteri di quantificazione. Come hanno già chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l’art.18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, sostituendo la lettera f) del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.63 del d.lgs. n.446 del 1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolare modalità di determinazione del canone per tale tipo di occupazione permanente, basata sul numero di utenze attivate, e ha esteso l’applicazione di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. dovuta sulla medesima tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE. La disposizione è stata introdotta allo scopo di semplificare il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., ritenendosi il metodo basato sulle utenze attive di più facile applicazione rispetto al precedente metodo incentrato sulla superficie effettivamente occupata. In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n. 446 del 1997, pur avendo interessato un’entrata di carattere extratributario (il c.o.s.a.p.), hanno avuto un’incidenza anche sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), in quanto alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la predeterminazione forfetaria del canone per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10345). Ne deriva, pertanto, che per tale tipologia
di occupRAGIONE_SOCIALE, dal 1° gennaio 2000, è stato abbandonato il criterio di determinazione forfetaria RAGIONE_SOCIALEa tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, anche per la t.o.s.a.p., come per il c.o.s.a.p., non solo alle occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, ma pure alle occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazione dei pubblici servizi. In definitiva, l’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte, abrogato con l’introduzione del citato art. 63, terzo comma, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, visto che continua ad operare solo con riferimento alle occupRAGIONE_SOCIALE non riconducibili a quelle disciplinate dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997…. In quest’ottica, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. Più precisamente, l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che comprende il trasporto RAGIONE_SOCIALEa stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all’utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Gli impianti sotterranei che trasportano l’RAGIONE_SOCIALE prodotta dagli impianti degli operatori RAGIONE_SOCIALEe energie verso la rete di trasmissione e quelle di distribuzione, al pari di tutti gli impianti che veicolano l’RAGIONE_SOCIALE al sistema elettrico RAGIONE_SOCIALE, non possono che risultare direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe agevolato. Ciò in quanto la RAGIONE_SOCIALE del sistema elettrico RAGIONE_SOCIALE, che
è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la RAGIONE_SOCIALE costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. In particolare l’attività d’impresa svolta dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’energi a costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza d ell’una, non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e per cui tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività). Del resto, secondo la giurisprudenza interna e sovraRAGIONE_SOCIALE (la quale parla in genere di servizi di interesse generale), i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l’idoneità del servizio, sul piano finalistico, a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea ind ifferenziata di utenti, e, dall’altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità: requisiti entrambi compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impianto capace di dare luogo ad un servizio e destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica. In definitiva, tra le RAGIONE_SOCIALE esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario (come, peraltro, già rilevato, già con riferimento all’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 da Cass., Sez. 5, 1° febbraio
2005, n. 1974 e Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 25479)…. Non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che persegue scopi di lucro. Al riguardo, giova richiamare Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, secondo cui nessuna rilevanza può essere ascritta all’elemento dato dalla ritrazione dalla relazione materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: «in aderenza al dettato normativo di cui all’art.39 (del d.lgs. n. 507 del 1993), come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione, per individuare il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconducibile l’interesse privato ritratto dall’occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l’ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l’Amministrazione territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati». Pertanto, non è significativa, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa tariffa ridotta in esame, la natura di s.p.a. RAGIONE_SOCIALEa contribuente, vieppiù se si considera che l’attenzione deve essere concentrata sul tipo di attività svolta e non già sulla veste del soggetto che la esercita. Il pubblico servizio può, difatti, essere erogato anche da soggetti privati. Ulteriori conferme a tale conclusione pervengono dalla legge n. 146 del 1990, che qualifica l’approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, dalla direttiva attuativa RAGIONE_SOCIALEa Presidenza del RAGIONE_SOCIALE dei ministri del 27 gennaio 1994, dalla legge istitutiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ex l. 14 novembre 1995, n. 481 – RAGIONE_SOCIALE normativa è stata il frutto di un prolungato dibattito interpretativo, essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘attributo pubblico riferito al servizio, ad una lettura invece in senso oggettivo che riconosce rilevanza alle prestRAGIONE_SOCIALE dei servizi
pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEe prestRAGIONE_SOCIALE erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. Anche in ambito penale è stato osservato che la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come servizio pubblico, riferito tanto alla fase RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che a quella RAGIONE_SOCIALEa distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40162). Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall’imposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993….. Parimenti, non possono valorizzarsi in senso contrario alla conclusione raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupRAGIONE_SOCIALE connesse all’esercizio ed alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539). Per quanto concerne, in particolare, Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539, secondo cui non sarebbe estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna ricorrente, si tratta di una pronuncia che si
riferisce ad un’occupazione operata con impianto irriguo di un soggetto persona fisica, per la soddisfazione di un bisogno personale, non avvinta da alcun vincolo di complementarietà ed esclusività alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, mentre, nel caso di s pecie, i beni, tramite cui è effettuata l’occupazione ed oggetto di accertamento, appartengono ad una rete che costituisce la infrastruttura strumentale alla erogazione del pubblico servizio di distribuzione di RAGIONE_SOCIALE. Il precedente, che fonda anche altre pronunce di questa Corte ha, quindi, ad oggetto fattispecie non assimilabili a quella che oggi ci occupa. …. Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma ‘agevolativa’, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicRAGIONE_SOCIALE analogiche o di interpretRAGIONE_SOCIALE estensive (RAGIONE_SOCIALE di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari), a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire, che introduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa che assurge a criterio ordinario relativamente a determinati beni. In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, comune e provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità derivante dall’erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazione all’ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico,
trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore RAGIONE_SOCIALEa medesima collettività di riferimento territoriale. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerRAGIONE_SOCIALE che precedono, non si pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva…. Per quanto non sia applicabile alla fattispecie in oggetto, in virtù RAGIONE_SOCIALEa disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 816, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019, che fa decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, depone nel senso che si è inteso avallare anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE nella legge n. 215 del 2021, il quale stabilisce che ‘Il comma 831 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: […] b) per occupRAGIONE_SOCIALE permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il trasporto di gas naturale’. Proprio la disposizione di interpretazione autentica fa riferimento alle aziende che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, dovendo l’espressione ‘quali la trasmissione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il trasporto di gas naturale’ essere intesa come a titolo meramente esemplificativo. D’altronde, anche il RAGIONE_SOCIALE di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esempio, Cons. Stato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, n. 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha riconosciuto la strumentalità RAGIONE_SOCIALE ‘attività svolta dalle aziende di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in
difformità  con  l’orientamento  riferito  al  RAGIONE_SOCIALE  (di  cui  resta, tuttavia, espressione Cons. Stato, 25 novembre 2022, n. 10382)’.
Ribadito, dunque, che, per le ragioni anzicennate, in materia di TOSAP alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la disposizione ‘agevolativa’ di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 199 7, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio – possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio – e dovendo intendersi il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi in senso unitario, detto motivo va respinto.
 Con  il  terzo  motivo  il  Comune  lamenta,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘  art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione degli  art. 46 e 47 del d.lgs. n. 507/1993 nella parte  cui  i  giudici  di  secondo  grado  hanno  ‘illegittimamente’ annullato le sanzioni applicate con l’impugnato avviso di accertamento.
Il motivo è fondato.
La decisione risulta non corretta, in primo luogo, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di colpa grave, secondo le regole generali RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo, sul contribuente (tra varie, Cass., Sez. 5, 3 giugno 2015, n. 11433 e Cass., Sez. 5, 17 marzo 2017, n. 6930). Spetta dunque all’Ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria vantata, mentre spetta all’opponente che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez.un., 30 settembre 2009, n. 20930, resa con riguardo in generale alle sanzioni amministrative). È espressione di queste regole anche l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, ai sensi del quale nelle violRAGIONE_SOCIALE punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde
RAGIONE_SOCIALEa propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. A ciò si aggiunga che l’obbligo di denuncia di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sussistente relativamente ai terreni gravati da usi civici, in quanto riconducibili al patrimonio indisponibile del Comune), non essendo stato adempiuto, secondo le stesse allegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, dalla propria dante causa, sicuramente persisteva a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuente, che, una volta subentrata nel rapporto concessorio, avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione. Difatti, il comma 2 del menzionato art. 50, ai sensi del quale l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa tassa, sempreché non si verifichino variRAGIONE_SOCIALE nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo, può trovare applicazione solo laddove la denuncia sia stata presentata e non laddove sia stata omessa (in questo senso questa Corte si è già pronunciata con riferimento ad i.c.i. ed a t.a.r.s.u.: cfr. Cass., Sez. 5, 9 giugno 2017, n. 14399, e Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2019, n. 25063). Peraltro, pur essendo unico il rapporto concessorio, in virtù del quale è effettuata la occupazione, il mutamento del soggetto contribuente comporta l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo. Sono, dunque, del tutto destituite di fondamento le difese RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuente in ordine all’assenza di colpa per l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia .
In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso principale mentre  devono  essere  rigettati  il  primo  ed  il  secondo  motivo  del ricorso principale ed i motivi del ricorso incidentale; conseguentemente  la  sentenza  impugnata  deve  essere  cassata limitatamente  al  motivo  accolto  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia tributaria  di  secondo  grado  RAGIONE_SOCIALEa  Regione  Campania,  in  diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigetta gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data