Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4941 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4941 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazRAGIONE_SOCIALE: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16178/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato digitalmente per il presente giudizio con la seguente pec: EMAIL, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO vvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa CAMPANIA n. 7745/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazRAGIONE_SOCIALE svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il P.G., Dott.ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEe S.U. sulla questRAGIONE_SOCIALE relativa ai limiti RAGIONE_SOCIALE‘autotutela in materia tributaria . Uditi di difensori RAGIONE_SOCIALEe parti Avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME che hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
FATTI DI CAUSA
La CommissRAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania con la sentenza n. 7745/23/2019 rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza n. 4774/5/2018 RAGIONE_SOCIALEa CommissRAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Caserta che aveva respinto il ri corso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per omessa denuncia ed omesso versamento RAGIONE_SOCIALEa Tassa OccupazRAGIONE_SOCIALE Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’annualità 2012 avente ad oggetto il pagamento di una somma, comprensiva di interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di € 6.149,06, per occupazRAGIONE_SOCIALE di mq. 256 di suolo comunale, atto impositivo emesso dal Comune di Rocca d’Evandro nell’esercizio del proprio potere di autotutela sostitutiva, previo annullamen to RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento che era stato in precedenza annullato dalla CommissRAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Caserta con sentenza n. 4770/01/2017 in data 7 dicembre 2017.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazRAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi, RAGIONE_SOCIALE, cui resiste con controricorso il Comune di Rocca d’Evandro.
Il P.G. ha depositato memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE contribuente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazRAGIONE_SOCIALE e falsa applicazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -quater , d.l. n. 564/1994 e degli artt. 42 e 43, d.P.R. n. 600/1973 quanto all’esercizio del potere di autotutela sostitutiva ed al principio di unicità e globalità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, assumendo che i giudici di merito non avevano valutato che l’ente impositore av eva esercitato il potere di autotutela sostitutiva nonostante l’assenza dei presupposti legittimanti potendo tale potere essere esercitato, in materia tributaria, esclusivamente in presenza di vizi formali o di elementi sopravvenuti e non, come accaduto nel caso di specie, per sanare vizi sostanziali ed in assenza di elementi sopravvenuti.
La censura è infondata.
Va premesso questa Corte ha reiteratamente affermato, con argomentRAGIONE_SOCIALE pienamente condivisibili, che il potere di autotutela RAGIONE_SOCIALE‘AmministrazRAGIONE_SOCIALE ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull’atto oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso ovvero, al contempo, sino a che non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l’emissRAGIONE_SOCIALE del nuovo avviso di accertamento (Cass. nn. 3267 e 3268 del 2022; Cass. n. 38744/2021; Cass. n. 18446/2021; Cass. n. 18388/2021; Cass. n. 17924/2021; Cass. n. 16996/2021; Cass. n. 27481/2019; Cass. n. 7751/2019; Cass. n. 7033/2018; Cass., 31 maggio 24994/2017; Cass. n. 8379/2009) e che, ove non si sia formato il giudicato all’atto RAGIONE_SOCIALEa notificazRAGIONE_SOCIALE del nuovo atto impositivo e non vi sia stata decadenza dal potere di accertamento, l’esercizio del potere di autotutela è non solo legittimo, ma corrisponde a un preciso potere-dovere RAGIONE_SOCIALE‘AmministrazRAGIONE_SOCIALE finanziaria, la quale è onerata , in virtù del c.d. «principio di perennità», a sostituire l’atto annullato con un nuovo
atto, ancorché di contenuto identico a quello annullato, privo dei vizi originari RAGIONE_SOCIALEo stesso (Cass., n. 13407/2021; Cass. n. 20705/2020; Cass. n. 13807/2020; Cass. n. 10981/2020; Cass. n. 4153/2020; Cass., 20 marzo n. 7751/2019).
Occorre, quindi, rilevare che la questRAGIONE_SOCIALE rimessa alle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 33665 del 2023, concernente differenti tributi e cioè IRPEF ed IVA non è sovrapponibile a quella in esame in materia di TOSAP, poiché è calibrata sostanzialmente sul l’autotutela in malam partem. In ogni caso va osservato che nelle more le Sezioni Unite si sono pronunciate con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, affermando, ai fini che qui interessano, il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2 -quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. nella legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazRAGIONE_SOCIALE, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10quater e 10quinquies , legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost., in vista del perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico alla corretta e sazRAGIONE_SOCIALE dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’AmministrazRAGIONE_SOCIALE finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzRAGIONE_SOCIALE, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa».
L’applicazRAGIONE_SOCIALE di detto principio, giova ribadire conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende prive di pregio alcuno le censure formulate da parte contribuente con il suindicato motivo.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE contribuente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazRAGIONE_SOCIALE e falsa applicazRAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, legge n. 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006, laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento de quo nonostante le evidenti carenze motivazionali RAGIONE_SOCIALEo stesso tali da non consentire di individuare le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘imposizRAGIONE_SOCIALE, i criteri di qualificazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘occupazRAGIONE_SOCIALE ed i criteri di quantificazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva.
Anche tale motivo non coglie nel segno.
Occorre richiamare il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazRAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’AmministrazRAGIONE_SOCIALE abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'” an ” ed il ” quantum debeatur ” (vedi, per tutte, Cass. n. 27800 del 2019). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ritenuto che l’atto fosse adeguatamente motivato e che gli ulteriori elementi forniti dal Comune fossero idonei, non già ad integrare la motivazRAGIONE_SOCIALE, quanto piuttosto a comprovare nel merito la pretesa impositiva.
Risulta, pervero, che la RAGIONE_SOCIALE contribuente è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendere posto che nel caso di specie l’atto richiamato dall’avviso di accertamento è una delibera del Comune, essendo soggetta a pubblicità legale, si presume conosciuta dal contribuente e considerato che sono state indicate le particelle di terreno interessate e la superficie totale occupata (256 mq) e applicata la tariffa minima tra quelle previste ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.lgs. n. 507 del 1933 né è emerso quale sarebbe stato il concreto ed effettivo pregiudizio subito al diritto di difesa che quest’ultima avrebbe asseritamente subito.
Deve ribadirsi che solo l’avviso di accertamento privo, in violazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del
2000, di una congrua motivazRAGIONE_SOCIALE non può essere integrato in giudizio dall’AmministrazRAGIONE_SOCIALE finanziaria, in ragRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 – 5, 21/05/2018, n. 12400), mentre, in virtù RAGIONE_SOCIALEa formulazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 ratRAGIONE_SOCIALE temporis vigente , la prova RAGIONE_SOCIALEe pretesa tributaria, avanzata con l’avviso, può essere fornita in giudizio, non dovendo necessariamente essere indicata nell’atto impositivo. Secondo l’orientamento sinora consolidato, dif atti, la motivazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2002, ha la funzRAGIONE_SOCIALE di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe contestRAGIONE_SOCIALE proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria; invece, la prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo stesso (Cass., Sez. 5, 20 settembre 2024, n. 25321). Occorre, infine, precisare che non vengono in rilievo, ratRAGIONE_SOCIALE temporis , in questa sede le modifiche apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023 in tema di motivazRAGIONE_SOCIALE degli atti RAGIONE_SOCIALE‘AmministrazRAGIONE_SOCIALE finanziaria.
Per il resto, va osservato le doglianze RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazRAGIONE_SOCIALE di legge consistente in un difetto di motivazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, investono nella sostanza il merito RAGIONE_SOCIALEa lite in quanto la ricorrente chiede al giudice di legittimità un giudizio di fatto in ordine all’esaustività RAGIONE_SOCIALEa motivazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato, non considerando che con il ricorso per cassazRAGIONE_SOCIALE la parte non può rimettere in discussRAGIONE_SOCIALE, proponendo una propria diversa interpretazRAGIONE_SOCIALE, la valutazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisRAGIONE_SOCIALE degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è
preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5811/2019; Cass. n. 27899/2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
Con il terzo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazRAGIONE_SOCIALE e falsa applicazRAGIONE_SOCIALE degli artt. 46 e 47 d.lgs. n. 507/1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, d.lgs. n. 446/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 3 e 4, legge n. 10/1991 n onché degli artt. 2, comma 1, e 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 laddove la C.T.R. aveva escluso l’applicazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa più favorevole tariffa TOSAP previsto dagli artt. 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993 omettendo di valorizzare lo svolgimento di una attività di pubblico servizio ovvero di una attività strumentale a quelle di pubblico servizio da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE contribuente sull’erroneo presupposto che la sua veste giuridica di ente con scopo di lucro precludesse tale qualificazRAGIONE_SOCIALE.
Prima di esaminare, funditus , tale motivo occorre affrontare la questRAGIONE_SOCIALE dedotta dal Comune di Rocca d’Evandro in seno al controricorso – che riveste chiaramente carattere preliminare -secondo cui in assenza di una preventiva denunzia, necessaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 50 d.lgs. 507/1993 da parte del soggetto contribuente (nel caso in esame, RAGIONE_SOCIALE), è preclusa la possibilità di richiedere qualunque tipo di agevolazRAGIONE_SOCIALE.
6.1. Osserva questo Collegio che tale contestazRAGIONE_SOCIALE deve essere respinta sulla scorta di quanto precisato da questa Corte con la sentenza n. 774/2025 la quale ha affermato che in tema di tassa per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche, il regime previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (oggi sostituito, in parte, dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all’espressa richiesta del c ontribuente e deve essere applicato dall’ente impositore laddove ne ricorrano i presupposti.
In seno a detta pronunzia è stato chiarito che:
-l’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993, nello stabilire che le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47 (oggi sostituiti da quelli di cui all’art. 63, co mma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997, in virtù del comma 3, secondo periodo, di tale disposizRAGIONE_SOCIALE), si limita a stabilire i criteri per la determinazRAGIONE_SOCIALE del quantum del tributo, senza subordinarne l’applicazRAGIONE_SOCIALE di tale regime ad una espressa richiesta da parte del contribuente;
-l’omessa presentazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa denuncia, contenente le informRAGIONE_SOCIALE necessarie per la quantificazRAGIONE_SOCIALE del tributo, comporta solo la legittimità di un accertamento adottato in base alle informRAGIONE_SOCIALE disponibili al Comune, desumibili dagli atti in suo possesso, mentre non incide affatto sul regime tariffario applicabile (così Cass., Sez. 5, 16 dicembre 2011, n. 27166) secondo cui, in tema di tassa per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche, l’art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 impone al contribuente di denunciare l’occupazRAGIONE_SOCIALE e di versare la tassa sulla base RAGIONE_SOCIALEe opere da effettuare, dei tempi di esecuzRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico, con la conseguenza che, in mancanza dei prescritti adempimenti e del pagamento entro i termini di legge, l’ente territoriale, titolare del potere impositivo, è autorizzato a procedere alla liquidazRAGIONE_SOCIALE d’ufficio del tributo con le informRAGIONE_SOCIALE in suo possesso, contenute nel provvedimento autorizzativo, ossia con i dati indicati dallo stesso contribuente, senza che in ciò possa, quindi, ravvisarsi alcun accertamento induttivo; v. anche in questo senso Cass., Sez. 5, 10 maggio 2005, n. 9697 e Cass., Sez. 5, 16 maggio 2005, n. 10263);
deve essere superato il precedente isolato di questa Corte (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10349), secondo cui, in tema di tassa per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche, vale il principio, esteso a tutti i tributi locali, in base al quale le deroghe ai criteri generali di tassazRAGIONE_SOCIALE non operano in via automatica, per la mera affermata
sussistenza RAGIONE_SOCIALEe previste situRAGIONE_SOCIALE di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia appositamente presentata secondo il regime proprio del tributo in questRAGIONE_SOCIALE in quanto non si rinviene, difatti, nella disciplina dei tributi locali tale regola o principio generale. Né possono estendersi, in tema di t.o.s.a.p., le regole specificamente dettate per altri tributi, in particolare, non potendosi applicare alla t.o.s.a.p. gli artt. 62 e 66 del d.lgs. n. 507 del 1993, che espressamente subordinano, in tema di t.a.r.s.u., le deroghe alla tassazRAGIONE_SOCIALE e le riduzioni RAGIONE_SOCIALEe superfici e tariffe stabilite non al mero ricorrere RAGIONE_SOCIALEe situRAGIONE_SOCIALE di fatto, ma alla allegazRAGIONE_SOCIALE dei presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazRAGIONE_SOCIALE, essendo la tRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE. e la t.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALEu. tributi differenti, i cui presupposti impositivi non presentano similitudini, e le cui discipline sono del tutto autonome e prive di connessioni o interferenze.
7. Tanto premesso va osservato che il suddetto terzo motivo è da ritenere fondato sulla scorta del principio di diritto affermato in data odierna da questa Corte con la richiamata sentenza n. 775/2025, emessa in analoga fattispecie -(principio confermato anche nelle sentenze nn. 769, 771, 773 e 774, del 2025 ed altre sulla medesima tematica) secondo cui: « In tema di RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE di produzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la disposizRAGIONE_SOCIALE ‘agevolativa’ di cui all’art . 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazRAGIONE_SOCIALE di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la RAGIONE_SOCIALE del sistema elettrico RAGIONE_SOCIALE, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzRAGIONE_SOCIALE, di trasmissRAGIONE_SOCIALE, di dispacciamento e di distribuzRAGIONE_SOCIALE) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di
complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività) ».
Appare necessario richiamare testualmente, in seno all’odierna pronunzia, quanto argomentato sul punto nella citata sentenza ove, nell’accogliere identica censura, è stato precisato che: ‘ La questRAGIONE_SOCIALE posta dalla doglianza in esame è se la tariffa agevolata, prevista prima dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall’art. 63, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all’impresa di produzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘en ergia RAGIONE_SOCIALE.…Con riferimento al diritto sovraRAGIONE_SOCIALE, occorre brevemente ricordare che la separazRAGIONE_SOCIALE tra imprese produttrici e imprese distributrici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è imposta dal diritto unionale al fine di scongiurare il rischio di creare discriminRAGIONE_SOCIALE non solo nell’accesso alla rete, ma anche negli inv estimenti nella rete (cfr. il considerando 9 e 24 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2009/72/CE, contenente norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed i punti 35 e 80 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte giustizia nella causa C-718/18), non esclude che le imprese separate concorrano ai fini RAGIONE_SOCIALEa prestazRAGIONE_SOCIALE del servizio energetico, consistente, secondo la definizRAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, n. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2012/27/UE, applicabile ratRAGIONE_SOCIALE temporis, nella «prestazRAGIONE_SOCIALE materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con tecnologie o operRAGIONE_SOCIALE che utilizzano in maniera efficiente l’RAGIONE_SOCIALE, che possono includere le attività di gestRAGIONE_SOCIALE, di manutenzRAGIONE_SOCIALE e di controllo necessarie alla prestazRAGIONE_SOCIALE del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili». Pertanto, mentre, dal punto di vista soggettivo, vi è separazRAGIONE_SOCIALE tra le imprese produttrici e le altre RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizRAGIONE_SOCIALE del servizio energetico come
unitario… Passando all’esame RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna è necessario soffermarsi non solo sugli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, che si occupano specificamente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma anche sull’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, che si occupa del RAGIONE_SOCIALE Deve, difatti, ricordarsi che l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativo al canone per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l’abolizRAGIONE_SOCIALE, dal 1° gennaio 1999, RAGIONE_SOCIALEe tasse per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall’art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, che, nella versRAGIONE_SOCIALE riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l’occupazRAGIONE_SOCIALE del suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa concessRAGIONE_SOCIALE, determinato nel medesimo atto di concessRAGIONE_SOCIALE in base a tariffa. L’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47»: tale ultima disposizRAGIONE_SOCIALE, abbandonato il criterio RAGIONE_SOCIALEa tassazRAGIONE_SOCIALE per metro lineare o quadrato, poneva quale unità di misura il chilometro lineare (vedi Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555). L’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, alla lett. f, imponeva, invece, la previsRAGIONE_SOCIALE per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazRAGIONE_SOCIALE dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di canone, che avrebbe dovuto essere commisurata, solo in sede di prima applicazRAGIONE_SOCIALE, al numero complessivo RAGIONE_SOCIALEe utenze relative a ciascuna azienda di erogazRAGIONE_SOCIALE del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa prevista in
relazRAGIONE_SOCIALE a ciascuna classe di comune, ma che successivamente è divenuta il normale criterio di quantificazRAGIONE_SOCIALE del c.o.s.a.p. In questa sede si deve evidenziare che, per la RAGIONE_SOCIALE, il regime speciale era riconosciuto solo per le occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi, mentre, per il cRAGIONE_SOCIALE, era contemplato altresì per le occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazRAGIONE_SOCIALE dei pubblici servizi. Tuttavia, il seco ndo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del 1999, che ha eliminato la soppressRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p. ed istituito l’alternatività RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisato che per la determinazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., relativa alle occupRAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazRAGIONE_SOCIALE forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che proprio l’alternatività del c.o.s.a.p. alla t.o.RAGIONE_SOCIALE .a.p., a prescindere dalla diversa natura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., l’applicazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe stesse regole e degli stessi criteri di quantificazRAGIONE_SOCIALE. Come hanno già chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l’art.18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, sostituendo la lettera f) del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.63 del d.lgs. n.446 del 1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolare modalità di determinazRAGIONE_SOCIALE del canone per tale tipo di occupazRAGIONE_SOCIALE permanente, basata sul numero di utenze attivate, e ha esteso l’applicazRAGIONE_SOCIALE di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. dovuta sulla medesima tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE. La disposizRAGIONE_SOCIALE è stata introdotta allo scopo di semplificare il criterio di determinazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., ritenendosi il metodo basato sulle utenze attive di più facile applicazRAGIONE_SOCIALE rispetto al precedente metodo incentrato sulla superficie effettivamente occupata. In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n. 446 del 1997, pur avendo interessato un’entrata di carattere extratributario (il c.o.s.a.p.), hanno avuto un’incidenza anche sulla
tassa per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), in quanto alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la predeterminazRAGIONE_SOCIALE forfetaria del canone per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazRAGIONE_SOCIALE dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10345). Ne deriva, pertanto, che per tale tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE, dal 1° gennaio 2000, è stato abbandonato il criterio di determinazRAGIONE_SOCIALE forfetaria RAGIONE_SOCIALEa tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazRAGIONE_SOCIALE e di accertamento del tributo da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, anche per la t.o.s.a.p., come per il c.o.s.a.p., non solo alle occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi, ma pure alle occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazRAGIONE_SOCIALE dei pubblici servizi. In definitiva, l’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte, abrogato con l’introduzRAGIONE_SOCIALE del citato art. 63, terzo comm a, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, visto che continua ad operare solo con riferimento alle occupRAGIONE_SOCIALE non riconducibili a quelle disciplinate dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997…. In quest’ottica, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio, è applicabile la disposizRAGIONE_SOCIALE agevolativa di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. Più precisamente, l’attività di produzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘energi a RAGIONE_SOCIALE, che comprende il trasporto RAGIONE_SOCIALEa stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all’utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del ser vizio di pubblica utilità di distribuzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Gli impianti sotterranei che trasportano l’RAGIONE_SOCIALE prodotta dagli impianti
degli operatori RAGIONE_SOCIALEe energie verso la rete di trasmissRAGIONE_SOCIALE e quelle di distribuzRAGIONE_SOCIALE, al pari di tutti gli impianti che veicolano l’RAGIONE_SOCIALE al sistema elettrico RAGIONE_SOCIALE, non possono che risultare direttamente funzionali all’erogazRAGIONE_SOCIALE del servizio a ret e secondo la definizRAGIONE_SOCIALE utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe tariffe agevolato. Ciò in quanto la RAGIONE_SOCIALE del sistema elettrico RAGIONE_SOCIALE, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzRAGIONE_SOCIALE costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissRAGIONE_SOCIALE, di dispacciamento e di distribuzRAGIONE_SOCIALE. In particolare l’attività d’impresa svolta dalle RAGIONE_SOCIALE di produzRAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del mercato elettrico (trasmissRAGIONE_SOCIALE, dispacciamento e distribuzRAGIONE_SOCIALE), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘una, non possono t rovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e per cui tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività). Del resto, secondo la giurisprudenza interna e sovraRAGIONE_SOCIALE (la quale parla in genere di servizi di interesse generale), i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l’idoneità del servizio, sul piano finalistico, a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti , e, dall’altro, la sottoposizRAGIONE_SOCIALE del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità: requisiti entrambi compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impianto capace di dare luogo ad un servizio e destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica. In definitiva, tra le RAGIONE_SOCIALE esercenti attività strumentali all’erogazRAGIONE_SOCIALE di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto
trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazRAGIONE_SOCIALE del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario (come, peraltro, già rilevato, già con riferimento all’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 da Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2005, n. 1974 e Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 25479)…. Non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia una RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE che persegue scopi di lucro. Al riguardo, giova richiamare Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, secondo cui nessuna rilevanza può essere ascritta all’elemento dato dalla ritrazRAGIONE_SOCIALE dalla relazRAGIONE_SOCIALE materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: «in aderenza al dettato normativo di cui all’art.39 (del d.lgs. n. 507 del 1993), come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessRAGIONE_SOCIALE o di autorizzazRAGIONE_SOCIALE, per individuare il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconducibile l’interesse privato ritratto dall’occupazRAGIONE_SOCIALE, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l’ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l’AmministrazRAGIONE_SOCIALE territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati». Pertanto, non è significativa, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa tariffa ridotta in esame, la natura di s.p.a. RAGIONE_SOCIALEa contribuente, vieppiù se si considera che l’attenzRAGIONE_SOCIALE d eve essere concentrata sul tipo di attività svolta e non già sulla veste del soggetto che la esercita. Il pubblico servizio può, difatti, essere erogato anche da soggetti privati. Ulteriori conferme a tale conclusRAGIONE_SOCIALE pervengono dalla legge n. 146 del 1990, che qualifica l’approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, dalla direttiva attuativa
RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, dalla legge istitutiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE amministrativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE gas ex l. 14 novembre 1995, n. 481 – produzRAGIONE_SOCIALE normativa è stata il frutto di un prolungato dibattito interpretativo, essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘attributo pubblico riferito al servizio, ad una lettura invece in senso oggettivo che riconosce rilevanza alle prestRAGIONE_SOCIALE dei servizi pubblici non in ragRAGIONE_SOCIALE del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEe prestRAGIONE_SOCIALE erogate in considerazRAGIONE_SOCIALE del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. Anche in ambito penale è stato osservato che la qualificazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come servizio pubblico, riferito tanto alla fase RAGIONE_SOCIALEa produzRAGIONE_SOCIALE che a quella RAGIONE_SOCIALEa distribuzRAGIONE_SOCIALE, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazRAGIONE_SOCIALE pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazRAGIONE_SOCIALE istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40162). Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall’imposizRAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993….. Parimenti, non po ssono valorizzarsi in senso contrario alla conclusRAGIONE_SOCIALE raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l’occupazRAGIONE_SOCIALE di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupRAGIONE_SOCIALE connesse all’esercizio ed alla manutenzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici esercizi non è estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati, in quanto costituisce
un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539). Per quanto concerne, in particolare, Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539, secondo cui non sarebbe estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna ricorrente, si tratta di una pronuncia che si riferisce ad un’occupazRAGIONE_SOCIALE operata con impianto irriguo di un soggetto persona fisica, per la soddisfazRAGIONE_SOCIALE di un bisogno personale, non avvinta da alcun vincolo di complementarietà ed esclusività alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, mentre, nel caso di specie, i beni, tramite cui è effett uata l’occupazRAGIONE_SOCIALE ed oggetto di accertamento, appartengono ad una rete che costituisce la infrastruttura strumentale alla erogazRAGIONE_SOCIALE del pubblico servizio di distribuzRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Il precedente, che fonda anche altre pronunce di questa Corte ha, quindi, ad oggetto fattispecie non assimilabili a quella che oggi ci occupa. …. Né può condividersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma ‘agevolativa’, dal punto di vista sistematico, natura speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazRAGIONE_SOCIALE rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicRAGIONE_SOCIALE analogiche o di interpretRAGIONE_SOCIALE estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari), a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire, che introduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa tariffa che assurge a criterio ordinario relativamente a determinati beni. In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazRAGIONE_SOCIALE e una non irragRAGIONE_SOCIALEvole composizRAGIONE_SOCIALE degli interessi pubblici in gioco (quello RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, comune e provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazRAGIONE_SOCIALE dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità
derivante dall’erogazRAGIONE_SOCIALE di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazRAGIONE_SOCIALE all’ente impositore, considerandola una questRAGIONE_SOCIALE di interesse generale e non meramente localizzabile (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazRAGIONE_SOCIALE di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazRAGIONE_SOCIALE nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazRAGIONE_SOCIALE di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazRAGIONE_SOCIALE di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazRAGIONE_SOCIALE di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore RAGIONE_SOCIALEa medesima collettività di riferimento territoriale. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerRAGIONE_SOCIALE che precedono, non si pone, dunque, un problema di interpretazRAGIONE_SOCIALE estensiva…. Per quanto non sia applicabile alla fattispecie in oggetto, in virtù RAGIONE_SOCIALEa disposizRAGIONE_SOCIALE transitoria di cui all’art. 1, comma 816, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019, che fa decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessRAGIONE_SOCIALE, depone nel senso che si è inteso avallare a nche la norma di interpretazRAGIONE_SOCIALE autentica di cui all’art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE nella legge n. 215 del 2021, il quale stabilisce che ‘Il comma 831 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicemb re 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: […] b) per occupRAGIONE_SOCIALE permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazRAGIONE_SOCIALE del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il trasporto di gas naturale’. Proprio la disposizRAGIONE_SOCIALE di interpretazRAGIONE_SOCIALE autentica fa riferimento alle aziende che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, dovendo l’espressRAGIONE_SOCIALE ‘quali la trasmissRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il trasporto di gas naturale’ essere
intesa come a titolo meramente esemplificativo. D’altronde, anche il Consiglio di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esempio, Cons. Stato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, n. 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha riconosciuto la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalle aziende di produzRAGIONE_SOCIALE rispetto alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in difformità con l’orientamento riferito al RAGIONE_SOCIALE (di cui resta, tuttavia, espressRAGIONE_SOCIALE Cons. Stato, 25 novembre 2022, n. 10382)’.
8. Ribadito, dunque, che, per le ragioni anzicennate, in materia di TOSAP alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la disposizRAGIONE_SOCIALE ‘agevolativa’ di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazRAGIONE_SOCIALE di un pubblico servizio – possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio – e dovendo intendersi il concetto di rete di erogazRAGIONE_SOCIALE di pubblici servizi in senso unitario, va accolto il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri, ne discende che la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RegRAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizRAGIONE_SOCIALE, cui si demanda anche la regolamentazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa RegRAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizRAGIONE_SOCIALE, cui demanda anche la regolamentazRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezRAGIONE_SOCIALE tributaria, in data