Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5306 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 5306  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12588/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
COMUNE ROCCA D’EVANDRO, elettivamente domiciliato digitalmente per il presente giudizio con la seguente pec: EMAIL, rappresentato e difeso dall’ A vvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso  la  SENTENZA  RAGIONE_SOCIALEa  COMM.TRIB.REG.  RAGIONE_SOCIALEa  CAMPANIA  n. 8025/2021 depositata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il P.G., AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME. la quale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
Uditi  i  difensori  RAGIONE_SOCIALEe  parti  Avvocati  NOME  COGNOME  ed NOME COGNOME che hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania con la sentenza n. 8025/03/2021 accoglieva l’appello proposto dal Comune di Rocca d’Evandro confermando l’avviso di accertamento n. 177/2019, emesso da detto ente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, per omessa denuncia e omesso versamento RAGIONE_SOCIALEa Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’annualità 2018 avente ad oggetto il pagamento di una somma, comprensiva di interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di € 5.845,21 per occupazione di mq. 256 di suolo comunale.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi RAGIONE_SOCIALE cui resiste, con controricorso, il Comune di Rocca d’Evandro.
Il P.G. ha depositato memoria.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  7,  L.  n.  212/2000  e  RAGIONE_SOCIALE‘art.  1,  comma  162,  RAGIONE_SOCIALEa  L.  n. 296/2006  in  relazione  all’articolo  360,  laddove  la C.T.R.  aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE 2012 nonostante le evidenti carenze motivazionali RAGIONE_SOCIALEo stesso tali da non consentire di individuare  le  ragioni  RAGIONE_SOCIALE‘imposizione,  i  criteri  di  qualificazione
RAGIONE_SOCIALE‘occupazione ed i criteri di quantificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva.
Il motivo è privo di fondamento.
2.1. Osserva il Collegio che l a C.T.R. nel premettere che ‘ è priva di pregio…. la doglianza di parte appellata relativa ad una presunta motivazione ex post RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento che sarebbe stata data dal Comune di Rocca d’Evandro solo in fase di giudizio con la RAGIONE_SOCIALE di tutta la documentazione inerente la controversia. Ciò perché il Comune non ha proceduto ad alcuna integrazione tardiva RAGIONE_SOCIALEa motivazione, come inettamente assunto dall’appellata, ma ha provveduto a porre in essere la necessaria e dovuta attività difensiva volta a superare le contestRAGIONE_SOCIALE sollevata dalla società contribuente ‘ e che, sotto altro profilo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa derivava ‘ ex lege secondo le disposizioni di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 507 legge 1933, del regolamento comunale e RAGIONE_SOCIALE‘allegato B RAGIONE_SOCIALEa Delibera di Giunta n. 35/2010 relativa alle tariffe per la tassa per l’occupazione di aree e spazi pubblici, confermate con la delibera di Giunta n. 93 del 14.06.2011 ‘ ha , condivisibilmente, affermato che ‘ non sussiste(va) alcun difetto di motivazione e di indicazione dei presupposti di fatto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione TOSAP ‘ non potendo la contribuente ‘ lamentare la mancata indicazione dei presupposti d’imposta e/o difetto di motivazione nell’atto gravato ‘ , come ritenuto da numerose altre sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. Campania- depositate in atti – analiticamente richiamate in sentenza.
Orbene nell’ escludere la dedotta violazione di legge o ccorre richiamare il principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'” an ” ed il ” quantum debeatur ” ( vedi, per tutte, Cass. n. 27800 del 2019).
La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ritenuto che l’atto fosse adeguatamente motivato e che gli ulteriori elementi forniti dal Comune fossero idonei, non già ad  integrare  la  motivazione,  quanto  piuttosto  a  comprovare  nel merito la pretesa impositiva.
Risulta, pervero, che la società contribuente è stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali per potersi adeguatamente difendere posto che nel caso di specie l’atto richiamato dall’avviso di accertamento è una delibera del Comune, essendo soggetta a pubblicità legale, si presume conosciuta dal contribuente e considerato che sono state indicate le particelle di terreno interessate e la superficie totale occupata (256 mq) e applicata la tariffa minima tra quelle previste ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.lgs. n. 507 del 1933 né è emerso quale sarebbe stato il concreto ed effettivo pregiudizio subito al diritto di difesa che quest’ultima avrebbe asseritamente subito.
Deve ribadirsi che solo l’avviso di accertamento privo, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione non può essere integrato in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 – 5, 21/05/2018, n. 12400), mentre, in virtù RAGIONE_SOCIALEa formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000 ratione temporis vigente , la prova RAGIONE_SOCIALEe pretesa tributaria, avanzata con l’avviso, può essere fornita in giudizio, non dovendo necessariamente essere indicata nell’atto impositivo. Secondo l’orientamento sinora consolidato, difatti, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212 del 2002, ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe contestRAGIONE_SOCIALE proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria; invece, la prova RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale RAGIONE_SOCIALEa pretesa
tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestRAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEo  stesso  (Cass.,  Sez.  5,  20  settembre  2024,  n. 25321). Deve, infine, precisare che non vengono in rilievo in questa sede le modifiche apportate dal d.lgs. n. 219 del 2023 in tema di motivazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria.
Per il resto, va osservato le doglianze RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione di legge consistente in un difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, investono nella sostanza il merito RAGIONE_SOCIALEa lite in quanto la ricorrente chiede al giudice di legittimità un giudizio di fatto in ordine all’esaustività RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso impugnato, non considerando che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 5811/2019; Cass. n. 27899/2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). 3. Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 d.lgs. n. 507/1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, d.lgs. n. 446/1997, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 3 e 4, legge n. 10/1991 nonché degli artt. 2, comma 1, e 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 laddove la C.T.R. aveva escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa più favorevole tariffa TOSAP previsto dagli artt. 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993 omettendo di valorizzare lo svolgimento di una attività di pubblico servizio ovvero di una attività strumentale a quelle di pubblico servizio da parte RAGIONE_SOCIALEa società contribuente sull’erroneo presupposto che la sua veste giuridica di ente con scopo di lucro precludesse tale qualificazione. 4. Tale motivo è da ritenere fondato sulla scorta del principio di diritto affermato in data odierna da questa Corte con la sentenza nn. 775/2025, – emessa in analoga fattispecie -(principio confermato
anche nelle sentenze nn. 769, 771, 773 e 774, del 2025 ed altre sulla medesima tematica) secondo cui: « In tema di RAGIONE_SOCIALE, alla società di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la disposizione ‘agevolativa’ di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di RAGIONE_SOCIALE, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente n ell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività) ».
Appare necessario richiamare testualmente, in seno all’odierna pronunzia, quanto argomentato sul punto nella citata sentenza ove, nell’accogliere identica censura, è stato precisato che: ‘ La questione posta dalla doglianza in esame è se la tariffa agevolata, prevista prima dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 e successivamente dall’art. 63, comma 2, lett. f del d.lgs. n. 446 del 1997, spetti anche all’impresa di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘en ergia RAGIONE_SOCIALE.…Con riferimento al diritto sovranazionale, occorre brevemente ricordare che la separazione tra imprese produttrici e imprese distributrici di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è imposta dal diritto unionale al fine di scongiurare il rischio di creare discriminRAGIONE_SOCIALE non solo nell’accesso alla rete, ma anche negli inv estimenti nella rete (cfr. il considerando 9 e 24 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2009/72/CE, contenente norme comuni per il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed i punti 35 e 80 RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte giustizia nella causa C-718/18),
non esclude che le imprese separate concorrano ai fini RAGIONE_SOCIALEa prestazione del servizio energetico, consistente, secondo la definizione di cui all’art. 1, n. 7 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2012/27/UE, applicabile ratione temporis, nella «prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di RAGIONE_SOCIALE con tecnologie o operRAGIONE_SOCIALE che utilizzano in maniera efficiente l’RAGIONE_SOCIALE, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di produrre un miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili». Pertanto, mentre, dal punto di vista soggettivo, vi è separazione tra le imprese produttrici e le altre RAGIONE_SOCIALEa filiera, dal punto di vista oggettivo si giunge ad una definizione del servizio energetico come unitario… Passando all’esame RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna è necessario soffermarsi non solo sugli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993, che si occupano specificamente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma anche sull’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, che si occupa del RAGIONE_SOCIALE Deve, difatti, ricordarsi che l’art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che aveva previsto l’abolizione, dal 1° gennaio 1999, RAGIONE_SOCIALEe tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata abrogato, con effetto dal primo gennaio 1999, dall’art. 31, comma 14, legge n. 448 del 1998, con la contestuale sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997, che, nella versione riformulata, consentiva alle province ed ai comuni di assoggettare, in alternativa alla t.o.s.a.p., l’occupazione del suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare RAGIONE_SOCIALEa concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. L’art. 46 del d.lgs. n. 507 del 1993 stabiliva che «le occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall’art. 47»: tale ultima disposizione, abbandonato il criterio RAGIONE_SOCIALEa tassazione per metro lineare o quadrato, poneva quale unità di misura il chilometro lineare (vedi Cass., 22 febbraio 2002, n. 2555). L’art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, alla lett. f, imponeva, invece, la previsione per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di canone, che avrebbe dovuto essere commisurata, solo in sede di prima applicazione, al numero complessivo RAGIONE_SOCIALEe utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa prevista in relazione a ciascuna classe di comune, ma che successivamente è divenuta il normale criterio di quantificazione del c.o.RAGIONE_SOCIALE.a.p. In questa sede si deve evidenziare che, per la RAGIONE_SOCIALE, il regime speciale era riconosciuto solo per le occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, mentre, per il RAGIONE_SOCIALE., era contemplato altresì per le occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazione dei pubblici servizi. Tuttavia, il secondo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, introdotto con la medesima legge n. 488 del 1999, che ha eliminato la soppressione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p. ed istituito l’alternatività RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p e del c.o.s.a.p., ha precisato che per la determinazione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., relativa alle occupRAGIONE_SOCIALE di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Invero, può rilevarsi che proprio l’alternatività del c.o.s.a.p. alla t.o.s.a.p., a prescindere dalla diversa natura dei prelievi, ha imposto, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe stesse regole e degli stessi criteri di quantificazione. Come hanno già chiarito le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, punto 8.11), l’art.18 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 488 del 1999, sostituendo la lettera f) del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.63 del d.lgs. n.446 del 1997, recante la disciplina del c.o.s.a.p., ha introdotto una particolare modalità di determinazione del canone per tale tipo di occupazione permanente, basata sul numero di utenze attivate, e ha esteso l’applicazione di tale criterio di calcolo anche alla t.o.s.a.p. dovuta sulla medesima tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE. La disposizione è stata introdotta allo scopo di semplificare il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa t.o.s.a.p., ritenendosi il metodo basato sulle utenze attive di più facile applicazione rispetto al precedente metodo incentrato sulla superficie effettivamente occupata. In definitiva, le dianzi riportate modifiche al d.lgs. n. 446 del 1997, pur avendo interessato un’entrata di carattere extratributario (il c.o.s.a.p.), hanno avuto un’incidenza anche sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (t.o.s.a.p.), in quanto alla tassa è stata estesa la nuova disciplina per la predeterminazione forfetaria del canone per le occupRAGIONE_SOCIALE permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi (Cass., Sez. 5, 20 maggio 2015, n. 10345). Ne deriva, pertanto, che per tale tipologia di occupRAGIONE_SOCIALE, dal 1° gennaio 2000, è stato abbandonato il criterio di determinazione forfetaria RAGIONE_SOCIALEa tassa per chilometro lineare, in favore del più semplice criterio come sopra delineato, avente il fine di consentire una più agevole attività di quantificazione e di accertamento del tributo da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2000, il regime speciale è stato esteso, anche per la t.o.s.a.p., come per il c.o.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, non solo alle occupRAGIONE_SOCIALE strumentali all’esercizio e alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici servizi, ma pure alle occupRAGIONE_SOCIALE realizzate nell’esercizio di attiv ità strumentali all’erogazione dei pubblici servizi. In definitiva, l’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 risulta, in parte,
abrogato con l’introduzione del citato art. 63, terzo comma, terzo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997, visto che continua ad operare solo con riferimento alle occupRAGIONE_SOCIALE non riconducibili a quelle disciplinate dall’art. 63, comma 2, lett. f, del d.lgs. n. 446 del 1997…. In quest’ottica, alla società RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto che svolge attività strumentale a quello di pubblico servizio, è applicabile la disposizione agevolativa di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 19 97. Più precisamente, l’attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che comprende il trasporto RAGIONE_SOCIALEa stessa ai soggetti distributori che, in un secondo momento, la erogano all’utente finale, va inclusa, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali, tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità di distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Gli impianti sotterranei che trasportano l’RAGIONE_SOCIALE prodotta dagli impianti degli operatori RAGIONE_SOCIALEe energie verso la rete di trasmissione e quelle di distribuzione, al pari di tutti gli impianti che veicolano l’RAGIONE_SOCIALE al sistema elettrico nazionale, non possono che risultare direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe agevolato. Ciò in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la RAGIONE_SOCIALE costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. In particolare l’attività d’impresa svolta dalle società di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi RAGIONE_SOCIALEa filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza RAGIONE_SOCIALE‘una, non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e per cui tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe altre (c.d. vincolo di esclusività). Del resto,
secondo la giurisprudenza interna e sovranazionale (la quale parla in genere di servizi di interesse generale), i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, l’idoneità del servizio, sul piano finalistico, a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, e, dall’altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità: requisiti entrambi compresenti nel caso di specie, essendosi in presenza di un impianto capace di dare luogo ad un servizio e destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza pubblica. In definitiva, tra le società esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che non raggiungono con i singoli utenti, in quanto trasportano i beni ed i servizi da erogare per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura, visto che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario (come, peraltro, già rilevato, già con riferimento all’art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 da Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2005, n. 1974 e Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2008, n. 25479)…. Non rappresenta un elemento ostativo al riconoscimento del regime speciale la circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE sia una società RAGIONE_SOCIALE che persegue scopi di lucro. Al riguardo, giova richiamare Cass., Sez. un., 7 maggio 2020, n. 8628, secondo cui nessuna rilevanza può essere ascritta all’elemen to dato dalla ritrazione dalla relazione materiale con la cosa pubblica di un personale beneficio economico: «in aderenza al dettato normativo di cui all’art.39 (del d.lgs. n. 507 del 1993), come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione, per individuare il soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia
riconducibile l’interesse privato ritratto dall’occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l’ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedimenti con cui l’Amministrazione territoriale ha allo stesso trasferito, previo controllo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati». Pertanto, non è significativa, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa tariffa ridotta in esame, la natura di sRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALEa contribuente, vieppiù se si considera che l’attenzione deve essere concentrata sul tipo di attività svolta e non già sulla veste del soggetto che la esercita. Il pubblico servizio può, difatti, essere erogato anche da soggetti privati. Ulteriori conferme a tale conclusione pervengono dalla legge n. 146 del 1990, che qualifica l’approvvigionamento di energie e dei prodotti energetici, come servizi pubblici essenziali, dalla direttiva attuativa RAGIONE_SOCIALEa Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, dalla legge istitutiva RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex l. 14 novembre 1995, n. 481 – RAGIONE_SOCIALE normativa è stata il frutto di un prolungato dibattito interpretativo, essendosi passati, nel tempo, dalla preferenza per un inquadramento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘attributo pubblico riferito al servizio, ad una lettura invece in senso oggettivo che riconosce rilevanza alle prestRAGIONE_SOCIALE dei servizi pubblici non in ragione del soggetto che ne assicura la fornitura, quanto RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEe prestRAGIONE_SOCIALE erogate in considerazione del numero indeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento. Anche in ambito penale è stato osservato che la qualificazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come servizio pubblico, riferito tanto alla fase RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che a quella RAGIONE_SOCIALEa distribuzione, rappresenta il frutto di una serie di interventi normativi primari e secondari volti a disciplinare tali fasi con regolamentazione pubblica derogatoria, ad assoggettare il gestore al dovere di imparzialità e ad affermare la destinazione istituzionale RAGIONE_SOCIALE‘attività al pubblico, in modo da comprendere solo le attività che soddisfano
direttamente i bisogni collettivi e non quelle che perseguono tale scopo solo in via strumentale (Cass. pen., Sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 40162). Del resto, se il soggetto occupante fosse pubblico, sarebbe già di per sé esente dall’imposizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993….. Parimenti, non possono valorizzarsi in senso contrario alla conclusione raggiunta alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2022, n. 13142 e Cass., Sez. 5, 28 aprile 2022, n. 13332), secondo cui, in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e con riguardo alle occupRAGIONE_SOCIALE del sottosuolo e del soprassuolo, il criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tassa previsto dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 per le occupRAGIONE_SOCIALE connesse all’esercizio ed alla manutenzione RAGIONE_SOCIALEe reti di erogazione di pubblici esercizi non è estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati, in quanto costituisce un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, le quali, evidentemente, non sussistono nelle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati (Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539). Per quanto concerne, in particolare, Cass., Sez. 5, 5 luglio 2017, n. 16539, secondo cui non sarebbe estensibile alle occupRAGIONE_SOCIALE con impianti privati un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità, come condivisibilmente evidenziato dalla odierna ricorrente, si tratta di una pronuncia che si riferisce ad un’occupazione operata con impianto irriguo di un soggetto persona fisica, per la soddisfazione di un bisogno personale, non avvinta da alcun vincolo di complementarietà ed esclusività alla filiera nazionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, mentre, nel caso di specie, i beni, tramite cui è effettuata l’occupazione ed oggetto di accertamento, appartengono ad una rete che costituisce la infrastruttura strumentale alla erogazione del pubblico servizio di distribuzione di RAGIONE_SOCIALE. Il precedente, che fonda anche altre pronunce di questa Corte ha, quindi, ad oggetto fattispecie non assimilabili a quella che oggi ci occupa. …. Né può condivid ersi la tesi secondo cui, avendo la ricordata norma ‘agevolativa’, dal punto di vista sistematico, natura
speciale (recando una deroga alle regole generali di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa dovuta), sarebbe imposta una lettura ed interpretazione rigorosamente conforme al suo tenore letterale, senza ulteriori possibilità di applicRAGIONE_SOCIALE analogiche o di interpretRAGIONE_SOCIALE estensive (Consiglio di Stato, 27 marzo 2013, n. 1788). Invero, sebbene si sia in presenza di una tariffa agevolata (vale a dire, favorevole ai beneficiari), a ben vedere, si è al cospetto non già di una norma agevolativa (vale a dire, che introduce una deroga alle regole ordinarie), ma di un criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa che assurge a criterio ordinario relativamente a determinati beni. In particolare, il legislatore ha effettuato una comparazione e una non irragionevole composizione degli interessi pubblici in gioco (quello RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, comune e provinciale, di ricavare un’entrata dall’utilizzazione dei suoi beni pubblici e quello dei cittadini all’utilità derivante dall’erogazione di servizi pubblici), sottraendo la relativa valutazi one all’ente impositore, considerandola una questione di interesse generale e non meramente localizzabile (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2022, n. 10382; Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2023, n. 9184). Dunque, in simili ipotesi, il sacrificio che la collettività sopporta per la occupazione di suolo pubblico, unitamente al vantaggio economico del soggetto che utilizza il suolo pubblico, trovano parziale ma notevole compensazione nel soddisfacimento degli interessi dei consociati e nella realizzazione di determinate utilità di rilevanza sociale (benefici sociali) che la stessa occupazione di suolo è in grado di assicurare attraverso la installazione di impianti e di reti preordinate, per loro natura, allo svolgimento di un determinato servizio in favore RAGIONE_SOCIALEa medesima collettività di riferimento territoriale. Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerRAGIONE_SOCIALE che precedono, non si pone, dunque, un problema di interpretazione estensiva…. Per quanto non sia applicabile alla fattispecie in oggetto, in virtù RAGIONE_SOCIALEa disposizione tr ansitoria di cui all’art. 1, comma 816, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160 del 2019, che fa decorrere dal 2021 il canone
patrimoniale di concessione, depone nel senso che si è inteso avallare anche la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b), del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificRAGIONE_SOCIALE nella legge n. 215 del 2021, il quale stabilisce che ‘Il comma 831 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che: […] b) per occupRAGIONE_SOCIALE permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il trasporto di gas naturale’. Proprio la disposizione di interpretazione autentica fa riferimento alle aziende che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, dovendo l’espressione ‘quali la trasmissione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il trasporto di gas naturale’ essere intesa come a titolo meramente esemplificativo. D’altronde, anche il Consiglio di Stato, nelle più recenti sentenze (cfr., ad esempio, Cons. Stato, 4 novembre 2022, n. 9697 e 7 novembre 2022, n. 9759), sebbene con riferimento al canone unico patrimoniale, istituito con la legge n. 160 del 2019, ha rico nosciuto la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalle aziende di RAGIONE_SOCIALE rispetto alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in difformità con l’orientamento riferito al cRAGIONE_SOCIALE (di cui resta, tuttavia , espressione Cons. Stato, 25 novembre 2022, n. 10382)’. Ribadito, dunque, che, per le ragioni anzicennate, in materia di TOSAP alla società RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è applicabile la disposizione ‘agevolativa’ di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1 997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio – possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio – e dovendo intendersi il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi in senso unitario, detto motivo da dunque accolto.
Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360,  primo  comma,  n.  3,  c.p.c.,  violazione  e  falsa  applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.lgs. 472/1992 nella parte cui i giudici di secondo grado avevano ritenute dovute le sanzioni applicate con l’ impugnato avviso di accertamento.
Il motivo è infondato.
La decisione risulta corretta, in primo luogo, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la prova RAGIONE_SOCIALE‘assenza di colpa grave, secondo le regole generali RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo, sul contribuente (tra varie, Cass., Sez. 5, 3 giugno 2015, n. 11433 e Cass., Sez. 5, 17 marzo 2017, n. 6930). Spetta, dunque, all’Ufficio provare, anche mediante presunzioni semplici, i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria vantata, mentre spetta all’opponente che voglia andare esente da responsabilità dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. un., 30 settembre 2009, n. 20930, resa con riguardo in generale alle sanzioni amministrative). È espressione di queste regole anche l’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, ai sensi del quale nelle violRAGIONE_SOCIALE punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde RAGIONE_SOCIALEa propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. A ciò si agg iunga che l’obbligo di denuncia di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sussistente relativamente ai terreni gravati da usi civici, in quanto riconducibili al patrimonio indisponibile del Comune), non essendo stato adempiuto, secondo le stesse allegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, dalla propria dante causa, sicuramente persisteva a carico RAGIONE_SOCIALEa società contribuente, che, una volta subentrata nel rapporto concessorio, avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione. Difatti, il comma 2 del menzionato art. 50, ai sensi del quale l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione RAGIONE_SOCIALEa tassa, sempreché non si verifichino
variRAGIONE_SOCIALE nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo, può trovare applicazione solo laddove la denuncia sia stata presentata e non laddove sia stata omessa (in questo senso questa Corte si è già pronunciata con riferimento ad i.c.i. ed a t.a.r.s.u.: cfr. Cass., Sez. 5, 9 giugno 2017, n. 14399, e Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2019, n. 25063). Peraltro, pur essendo unico il rapporto concessorio, in virtù del quale è effettuata la occupazione, il mutamento del soggetto contribuente comport a l’insorgenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo. Sono, dunque, del tutto destituite di fondamento le difese RAGIONE_SOCIALEa società contribuente in ordine all’assenza di colpa per l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia.
In conclusione accolto il secondo motivo di ricorso e rigettati gli altri,  la  sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado  RAGIONE_SOCIALEa  Regione  Campania,  in  diversa  composizione,  cui  si demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Regione Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data