Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7755/2018 proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 10/8/2023, dopo la rinuncia al mandato dell’Avv. NOME COGNOME espressa con atto in data 13/1/2022 , dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio del l’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -MESSINA n. 718/10/17, depositata in data 27/2/2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento notificato in data 17/12/2002, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Patti, rettificò la dichiarazione dei redditi del sig. NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘il contribuente’ ) per l’anno d’imposta 1996, accertando un maggior reddito imponibile, determinato sinteticamente, pari a 229.603.000 delle vecchie lire, con conseguente ripresa Irpef, Ilor , contributo SSN, tassa per l’Europa e conseguenti sanzioni.
L’atto impositivo trasse origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza a carico della società RAGIONE_SOCIALE , di cui il contribuente era socio.
L’avviso di accertamento sintetico emesso a carico del sig. COGNOME non quale socio della predetta società ma in proprio, trovava il proprio fondamento sui rilievi acquisiti dall’ufficio a seguito di un’attività di indagine bancaria condotta a carico della società ed estesa anche ai soci, nonché a terzi rispetto alla compagine societaria, allo scopo di verificare la riconducibilità o meno dei conti ad essi intestati alla società RAGIONE_SOCIALE , soggetto giuridico oggetto di verifica.
Proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’ufficio, annullò l’avviso di accertamento.
Su appello dell’ufficio, la C.T.R. riformò in parte la sentenza di primo grado, riducendo la ripresa contenuta nell’avviso di accertamento.
La sentenza d’appello fu cassata dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8835/14.
In sede di rinvio, la C.T.R. accolse integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’atto impugnato in prime cure.
Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, si deve rilevare l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Esso, come ha rilevato il contribuente nella memoria difensiva di costituzione del nuovo difensore, consta di sole due pagine (1 e 6), ed è assolutamente privo dei requisiti di cui all’art. 370 , comma 2, c.p.c. Peraltro, la copia del controricorso in formato analogico depositato in atti presenta le stesse mancanze di quella notificata a mezzo pec all’allora difensore del COGNOME.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per ‘error in procedendo’ ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 22, coma 3, d.lgs. n. 546/92, ed all’art. 112 c.p.c.’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccepita inammissibilità dell’appello ex art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
In particolare, la copia del ricorso in appello notificato dall’ufficio al contribuente indicava n. 4 allegati, mentre nella copia dell’atto di appello depositato in C.T.R. era stata aggiunta a penna la dicitura ‘n. 5 avviso di ricevimento raccomandata a/r notifica appello al contribuente’ , con la conseguenza che i due atti non sarebbero stati conformi.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il giudizio di rinvio ha un carattere ‘chiuso’, con la conseguenza che in esso non possono essere sollevate questioni nuove e diverse dal thema decidendum che residua all’esito della pronuncia di cassazione , in particolare se, come nel caso di specie, si tratti di questioni pregiudiziali di rito attinenti all’introduzione del giudizio di appello, potenzialmente idonee ad impedire la prosecuzione del giudizio di merito in sede di rinvio ( ex coeteris , Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18600 del 21/09/2015, Rv. 636302 – 01).
Peraltro, l’annotazione sulla copia dell’atto di appello depositata nella segreteria della C.T.R. dell’avviso di ricevimento della raccomandata a/r relativa alla notifica dell’appello alla controparte non inficia la conformità della copia depositata a quella notificata, alla quale sarebbe stato impossibile allegare l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto da notificare , visto che esso viene spedito al mittente successivamente alla notifica dell’atto.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 97 e 24 Cost., 7 e 21 l. n. 241/90, 6, 10 e 12 l. n. 121/00, 32 d.P.R. n. 600/73’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento a causa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata alla quale il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che in tema di accertamento delle imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti ( ex coeteris , Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34209 del 20/12/2019, Rv. 656382 – 01).
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 l. n. 212 del 2000’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento basato sui dati bancari acquisiti sulla base di un processo verbale di constatazione emesso nei confronti di una società e non dell’odierno ricorrente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto , l’avviso di accertamento notificato al contribuente non è stato allegato al l’odierno ricorso per cassazione, non è stato trascritto nel suo contenuto essenziale nel ricorso, né esso è stato esattamente localizzato ne ll’ambito del fascicolo processuale di merito, così da mettere in condizione il Collegio di reperirlo agevolmente senza apposite ricerche (Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). Peraltro, lo stesso contribuente riferisce che l’avviso di accertamento notificatogli contiene alcune pagine del p.v.c. cui fa riferimento e che queste pagine sono state ritenute sufficienti dalla C.T.R. per ritenere rispettato l’obbligo di allegazione da parte dell’ufficio.
Si tratta di un giudizio di merito che non può essere sovvertito nel presente giudizio di legittimità.
Ancora, lo stesso contribuente dà atto che l’ufficio instaurò un contraddittorio con il dott. NOME COGNOME procuratore della società oggetto di verifica ‘nonché dei soci della stessa…’ , con la conseguenza che il ricorrente non poteva dirsi all’oscuro dei rilievi mossi dall’ufficio alla società.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600/73, 7 l. n. 212 del 2000’ , il contribuente, oltre a reiterare in parte le doglianze contenute nel motivo precedente, censura la sentenza impugnata per non avere applicato i princìpi di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 e per non avere individuato la tipologia di reddito (se d’impresa, di capitale o da lavoro autonomo) accertata in capo a lui . Tale previa individuazione sarebbe, aggiunge il contribuente, necessaria al fine di inglobare i prelevamenti dal conto corrente nella ricostruzione della base imponibile.
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 d.P.R. n. 917/86 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973’ , il contribuente ribadisce la censura alla sentenza impugnata, già espressa con il quarto motivo di ricorso, secondo la quale la C.T.R. non avrebbe individuato il tipo di reddito a lui imputato, prima di determinare la base imponibile. Inoltre, la C.T.R. non avrebbe tenuto conto dei costi per produrre il reddito.
5.1. Il quarto e il sesto motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
La sentenza impugnata non inquadra il maggior reddito imputato al contribuente in una delle tipologie previste dal Tuir.
Tale previo inquadramento è necessario ai fini dell’applicazione delle norme che presiedono alla concreta determinazione della base imponibile, considerando che solo nel caso in cui si tratti di reddito d’impresa (dovendosi, poi, spiegare quale impresa fosse gestita dal contribuente) può essere applicata la presunzione legale relativa per la quale anche i prelevamenti dal conto corrente entrano nella base imponibile (Cass., n. 1000/2022, citata dal contribuente nella memoria difensiva).
Si impone dunque un nuovo rinvio al giudice di merito affinché sia esattamente determinata la tipologia di reddito prodotto dal contribuente, con la precisazione che, nel caso in cui il reddito fosse individuato come riveniente da lavoro autonomo o dall’esercizio di una impresa (con la necessaria specificazione di quale impresa), dovranno essere tenuti in considerazione i princìpi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 e 10 del 2023.
6. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 32, 37, 38, 42 d.P.R. n. 600/73, 7, 10 e 12 l. n. 212 del 2000’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver annullato l’avviso di accertamento per la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie.
6.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che in tema di indagini bancarie, l’autorizzazione esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed esibizione non discende l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, poiché l’illegittimità dell’atto può derivare solo dalla sua materiale
assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 4853 del 23/02/2024, Rv. 670407 – 01).
Peraltro, l’autorizzazione in parola deve presumersi rilasciata, anche se non allegata all’avviso di accertamento, in quanto è lo stesso contribuente ad affermare in ricorso che l’avviso di accertamento in parola scaturisce da una indagine svolta dalla Guardia di Finanza sui conti correnti dei soci per verificare la loro riconducibilità alla società e che l’originario avviso di accertamento notificato alla società era stato definito con accertamento con adesione.
Si tratta, dunque, di risultanze già acquisite dall’amministrazione in base a un procedimento legittimamente svolto e irrevocabilmente definito, risultanze che poi sono state legittimamente utilizzate per emettere l’avviso di accertamento nei confronti del COGNOME.
Il ricorso è accolto in relazione ai motivi quarto e sesto, rigettato nel resto.
La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, rigettato nel resto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre