Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4906 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4906  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7755/2018 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in  virtù  di  procura  speciale  allegata  alla  memoria  di  costituzione  di nuovo  difensore  in  data  10/8/2023,  dopo  la  rinuncia  al  mandato dell’AVV_NOTAIO espressa con atto in data 13/1/2022 , dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso  la  sentenza  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA  REGIONALE DELLA SICILIA -MESSINA n. 718/10/17, depositata in data 27/2/2017;
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  dal  AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento notificato in data 17/12/2002, l’RAGIONE_SOCIALE, ufficio di Patti, rettificò la dichiarazione dei redditi del sig. NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘il contribuente’ ) per l’anno d’imposta 1996, accertando un maggior reddito imponibile, determinato sinteticamente, pari a 229.603.000 RAGIONE_SOCIALE vecchie lire, con conseguente ripresa Irpef, Ilor ,  contributo SSN, tassa per l’Europa e conseguenti sanzioni.
L’atto impositivo trasse origine da una verifica fiscale conAVV_NOTAIOa dalla Guardia di Finanza a carico della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di cui il contribuente era socio.
L’avviso di accertamento sintetico emesso a carico del sig. COGNOME , non quale socio della predetta società ma in proprio, trovava il proprio fondamento sui rilievi acquisiti dall’ufficio a seguito di un’attività di indagine bancaria conAVV_NOTAIOa a carico della società ed estesa anche ai soci, nonché a terzi rispetto alla compagine societaria, allo scopo di verificare la riconducibilità o meno dei conti ad essi intestati alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , soggetto giuridico oggetto di verifica.
Proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, il giudice di primo grado, nel contraddittorio con l’ufficio, annullò l’avviso di accertamento.
Su appello dell’ufficio, la RAGIONE_SOCIALE riformò in parte la sentenza di primo grado, riducendo la ripresa contenuta nell’avviso di accertamento.
La  sentenza  d’appello  fu  cassata  dalla  Corte  di  Cassazione  con  la pronuncia n. 8835/14.
In sede di rinvio, la RAGIONE_SOCIALE accolse integralmente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando l’atto impugnato in prime cure.
Avverso  la  sentenza  emessa  in  sede  di  rinvio,  il  contribuente  ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, si deve rilevare l’inammissibilità del controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE.
Esso,  come  ha  rilevato  il  contribuente  nella  memoria  difensiva  di costituzione del nuovo difensore, consta di sole due pagine (1 e 6), ed è assolutamente privo dei requisiti di cui all’art. 370 , comma 2, c.p.c. Peraltro, la copia del controricorso in formato analogico depositato in atti  presenta  le  stesse  mancanze  di  quella  notificata  a  mezzo  pec all’allora difensore del COGNOME.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per ‘error  in  procedendo’  ex  art.  360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art.  22,  coma  3,  d.lgs.  n.  546/92,  ed  all’art.  112  c.p.c.’ , il contribuente  censura  la  sentenza  impugnata  per  aver  omesso  di pronunciarsi  sulla  eccepita  inammissibilità dell’appello  ex  art.  22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
In  particolare, la  copia  del  ricorso  in  appello  notificato  dall’ufficio  al contribuente  indicava  n.  4  allegati,  mentre nella  copia  dell’atto  di appello depositato in C.T.R. era stata aggiunta a penna la dicitura ‘n. 5 avviso di ricevimento raccomandata a/r notifica appello al contribuente’ , con la conseguenza che i due atti non sarebbero stati conformi.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il giudizio di rinvio ha un carattere ‘chiuso’, con la conseguenza che in esso non possono essere sollevate questioni nuove e diverse dal thema decidendum che residua all’esito della pronuncia di cassazione , in particolare se, come nel caso di specie, si tratti di questioni pregiudiziali di rito attinenti all’introduzione del giudizio di appello, potenzialmente idonee ad impedire la prosecuzione del giudizio di merito in sede di rinvio ( ex coeteris , Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18600 del 21/09/2015, Rv. 636302 – 01).
Peraltro, l’annotazione sulla copia dell’atto di appello depositata nella segreteria della C.T.R. dell’avviso di ricevimento della raccomandata a/r  relativa  alla  notifica dell’appello  alla  controparte  non  inficia  la conformità della copia depositata a quella notificata, alla quale sarebbe stato impossibile allegare l’avviso di ricevimento della  raccomandata contenente l’atto da notificare , visto che esso viene spedito al mittente successivamente alla notifica dell’atto.
2.Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  rubricato ‘ Violazione  e  falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 97 e 24 Cost., 7 e 21 l. n. 241/90, 6, 10 e 12 l. n. 121/00, 32 d.P.R. n. 600/73’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento a causa della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.
2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata alla quale il Collegio intende dare continuità, ha stabilito che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Ufficio una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti ( ex coeteris , Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 34209 del 20/12/2019, Rv. 656382 – 01).
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 7 l. n. 212 del 2000’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento basato sui dati bancari acquisiti sulla base di un processo verbale di constatazione emesso nei confronti di una società e non dell’odierno ricorrente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Innanzitutto , l’avviso di accertamento notificato al contribuente non è stato allegato al l’odierno ricorso per cassazione, non è stato trascritto nel suo contenuto essenziale nel ricorso, né esso è stato esattamente localizzato ne ll’ambito del fascicolo processuale di merito, così da mettere in condizione il Collegio di reperirlo agevolmente senza apposite ricerche (Cass., Sez. 1-, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022). Peraltro, lo stesso contribuente riferisce che l’avviso di accertamento notificatogli contiene alcune pagine del p.v.c. cui fa riferimento e che queste pagine sono state ritenute sufficienti dalla RAGIONE_SOCIALE per ritenere rispettato l’obbligo di allegazione da parte dell’ufficio.
Si  tratta  di  un  giudizio  di  merito  che  non  può  essere  sovvertito  nel presente giudizio di legittimità.
Ancora,  lo  stesso  contribuente dà  atto  che  l’ufficio  instaurò  un contraddittorio  con  il  AVV_NOTAIO.  NOME  AVV_NOTAIO,  procuratore  della  società oggetto di verifica ‘nonché dei soci della stessa…’ , con la conseguenza che il ricorrente non poteva dirsi all’oscuro dei rilievi mossi dall’ufficio alla società.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 42 d.P.R. n. 600/73, 7 l. n. 212 del 2000’ , il contribuente, oltre a reiterare in parte le doglianze contenute nel motivo precedente, censura la sentenza impugnata per non avere applicato i princìpi di cui alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 e per non avere individuato la tipologia di reddito (se d’impresa, di capitale o da lavoro autonomo) accertata in capo a lui . Tale previa individuazione sarebbe, aggiunge il contribuente, necessaria al fine di inglobare i prelevamenti dal conto corrente nella ricostruzione della base imponibile.
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 d.P.R. n. 917/86 e 38 d.P.R. n. 600 del 1973’ , il contribuente ribadisce la censura alla sentenza impugnata, già espressa con il quarto motivo di ricorso, secondo la quale la C.T.R. non avrebbe individuato il tipo di reddito a lui imputato, prima di determinare la base imponibile. Inoltre, la C.T.R. non avrebbe tenuto conto dei costi per produrre il reddito.
5.1.  Il  quarto  e  il  sesto  motivo  di  ricorso,  che  per  la  loro  stretta connessione devono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.
La sentenza impugnata non inquadra il maggior reddito imputato al contribuente in una RAGIONE_SOCIALE tipologie previste dal Tuir.
Tale previo inquadramento è necessario ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme  che  presiedono alla concreta determinazione della base imponibile,  considerando che solo nel caso in cui si tratti di reddito d’impresa (dovendosi,  poi,  spiegare  quale  impresa  fosse  gestita  dal contribuente) può essere applicata la presunzione legale relativa per la quale  anche  i  prelevamenti  dal  conto  corrente  entrano  nella  base imponibile (Cass., n. 1000/2022, citata dal contribuente nella memoria difensiva).
Si  impone  dunque  un  nuovo  rinvio  al  giudice  di  merito  affinché  sia esattamente determinata la tipologia di reddito proAVV_NOTAIOo dal contribuente, con la precisazione che, nel caso in cui il reddito fosse individuato come riveniente da lavoro autonomo o dall’esercizio di una impresa (con la necessaria specificazione di quale impresa), dovranno essere tenuti in considerazione i princìpi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 e 10 del 2023.
6.  Con  il  quinto  motivo  di  ricorso,  rubricato ‘ Violazione  e  falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 32, 37, 38, 42 d.P.R. n. 600/73, 7, 10 e 12 l. n. 212 del 2000’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver annullato  l’avviso  di  accertamento  per  la  mancata  allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie.
6.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che in tema di indagini bancarie, l’autorizzazione esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici; pertanto, dalla sua mancata allegazione ed  esibizione  non  discende  l’illegittimità  dell’avviso  di  accertamento fondato  sulle  risultanze  RAGIONE_SOCIALE  movimentazioni  bancarie  acquisite, poiché  l’illegittimità  dell’atto  può  derivare  solo  dalla  sua  materiale
assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 4853 del 23/02/2024, Rv. 670407 – 01).
Peraltro, l’autorizzazione in parola deve presumersi rilasciata, anche se non  allegata all’avviso di accertamento,  in  quanto  è  lo stesso contribuente ad affermare in ricorso che l’avviso di accertamento in parola scaturisce da una indagine svolta dalla Guardia di Finanza sui conti correnti dei soci per verificare la loro riconducibilità alla società e che l’originario avviso di accertamento notificato alla società era stato definito con accertamento con adesione.
Si  tratta,  dunque, di  risultanze  già  acquisite  dall’amministrazione  in base  a  un  procedimento  legittimamente  svolto  e  irrevocabilmente definito,  risultanze  che  poi  sono  state  legittimamente  utilizzate  per emettere l’avviso di accertamento nei confronti del COGNOME.
Il ricorso è accolto in relazione ai motivi quarto e sesto, rigettato nel resto.
La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia  che,  in  diversa  composizione,  regolerà  anche  le  spese  del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, rigettato nel resto.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  19  dicembre