Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1008 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1008 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10339/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso la sentenza n. 1135/22/14 AVV_NOTAIO Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 10/10/2014; udita la relazione AVV_NOTAIO causa svolta nella adunanza pubblica del 15/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con la sentenza n. 1135/22/14, depositata il 10/10/2014, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (CTR), in parziale riforma AVV_NOTAIO decisione di primo grado, accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE – società operante nel campo AVV_NOTAIO produzione di semilavorati alimentari per RAGIONE_SOCIALE, pasticceria ed aromi – limitatamente all’applicazione dell’IVA contenuto nell’avviso di pagamento AVV_NOTAIO TIA (dal 2006 al 2009) richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE quale società di gestione RAGIONE_SOCIALE entrate tributarie del Comune di Settimo Torinese; avviso emesso per non avere la contribuente presentato la denuncia TIA.
La CTR confermava per il resto l’avviso di accertamento sul rilevo che la contribuente non aveva mai presentato ai fini TIA la denuncia di occupazione dei locali utilizzati per l’attività industriale svol risultando il suindicato avviso esente dai vizi denunciati (difetto d potere impositivo, omessa motivazione e indicazione del responsabile del procedimento, mancanza dei presupposti per applicare il tributo, inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni).
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La RAGIONE_SOCIALE, ha depositato controricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE non si è costituito.
Considerato in diritto
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 de Regolamento del Comune di Settimo Torinese, degli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, per non aver la CTR rilevato il difetto di potere impositivo in capo alla RAGIONE_SOCIALE – società delegata dal RAGIONE_SOCIALE di cui faceva parte l’ente territoriale all’accertamento e riscossione dei tributi – con conseguente nullità dell’avviso di accertamento notificato.
Con il secondo motivo, la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 AVV_NOTAIO legge n. 212 del 2000, dell’art. 1, comma 87, AVV_NOTAIO legge n. 549 del 2995, dell’art. 71, comma 2 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, per non avere la CTR dichiarato la nullità dell’atto impugnato in carenza dell’indicazione del responsabile del procedimento.
Con il terzo motivo la contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 lett d) del Regolamento del Comune di Settimo Torinese e dell’art. 5 Reg. CE n. 852 del 2004, per non avere la CTR ritenuto l’attività svolta dalla ricorrente (lavorazione prodotti alimentari semilavorati) esente dal pagamento AVV_NOTAIO TIA (sia per la quota fissa sia per quella variabile). In proposito, assumerebbe rilievo il piano di recupero dei rifiuti prodotti dalla contribuente (speciali non pericolosi) di cui si occupavano due ditte esterne, senza alcun conferimento di rifiuti in regime di privativa comunale.
Con il quarto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 lett d) d Regolamento comunale, nonché l’illegittimità dell’art. 6 cit. in relazione all’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 di cui, per gli effett viene chiesta la disapplicazione.
La ricorrente lamenta che, in violazione RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate e del dovere di disapplicazione dell’art. 6 cit., la CTR ha ritenuto soggetti a TIA i rifiuti non assimilabili prodotti.
Con il quinto motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 2, lett e) del d.lgs. n. 152 del 2006, degli artt. 7, comma 3, e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 22 del 1997; degli artt. 62, comma 3, e 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, nonché l’illegittimità dell’art. 6 d Regolamento Comunale del Comune di Settimo Torinese. Lamenta, altresì, la ricorrente la violazione dell’art. 360, primo comma, n 5 c.p.c. per omesso esame su fatto decisivo non avendo la CTR motivato circa la non assimilabilità dei rifiuti.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 10 del Regolamento Comunale del Comune di Settimo Torinese, dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 10 AVV_NOTAIO legge n. 212 del 2000, quanto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; nonché la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame su fatto decisivo.
Con la presente censura viene cassata la sentenza AVV_NOTAIO CTR nella misura in cui ha respinto la subordinata richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi, assumendo all’uopo rilievo la buona fede AVV_NOTAIO contribuente per come risultava dal riscontro da essa fornita ad analogo procedimento avviato dall’ente comunale per l’anno 2005 e conclusosi senza l’emissione di alcun atto di accertamento; buona fede che risultava anche da successive comunicazioni fatte all’ente territoriale e afferenti sempre lo smaltimento dei rifiuti di cui la CT non aveva dato conto. La ricorrente censura, poi la sentenza AVV_NOTAIO CTR nella parte in cui afferma che le sanzioni e gli interessi erano dovuti in quanto, a seguito dell’introduzione AVV_NOTAIO TIA i contribuenti avevano
l’onere di presentare apposita denuncia, non assumendo rilievo quella originaria presentata nel vigore AVV_NOTAIO previgente disciplina AVV_NOTAIO TARSU. La fondatezza AVV_NOTAIO censura relativa alla non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi si evinceva, poi, dalla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite operata dalla CTR in ragione AVV_NOTAIO incertezza normativa.
7. Il primo motivo non è fondato.
L’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 rubricato “Potestà regolamentare generale RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni” prevede che i regolamenti da essi adottati, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre entrate, sono informati a divers criteri tra i quali quello secondo cui qualora il Comune affidi il servizi di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, prevedendo il successivo art. 53 che presso il Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze è istituito l’albo dei soggetti priva abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento de tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate RAGIONE_SOCIALE provi e dei comuni.
In particolare, l’art, 52, comma 5, lett b) prevede che «qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività affidate, nel rispetto AVV_NOTAIO normativa dell’Unione europea e RAGIONE_SOCIALE procedure vigenti in materia di affidamento AVV_NOTAIO gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’artic comma 1».
In conclusione, qualora il Comune, in applicazione dell’art. 52 cit. che, come indicato, regola la potestà regolamentare generale RAGIONE_SOCIALE Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio accertamento e riscossione AVV_NOTAIO tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere
di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario. Allo stesso modo l’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ai commi 9 e 13 attribuisce il potere-dovere al soggetto terzo gestore, cui sia stato affidato il servizio di riscossione in forza di convenzione con i comune, di applicare la relativa tariffa e, dunque, di procedere al relativo accertamento.
Tali principi sono richiamati nell’art. 4 del Regolamento comunale del Comune di Settimo Torinese, per come riportato dalla ricorrente, assumendo all’uopo rilievo l’espressa indicazione in esso contenuto al disposto di cui all’art. 52 cit. e all’art. 49 cit., laddove viene prev che la gestione del servizio viene effettuata dal RAGIONE_SOCIALE tramite apposito soggetto individuato ai sensi RAGIONE_SOCIALE vigenti normative in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
Alla luce del riportato quadro normativo, risulta evidente che la società controricorrente risulta essere pienamente legittimata all’attività di accertamento e riscossione del tributo in esame.
8. Il secondo motivo non è fondato.
La censura si fonda sulla mancata indicazione nell’atto impugnato del responsabile del procedimento, con conseguente sua nullità.
La ricorrente nel rilevare che nell’atto accertamento vi era «in calce indicato il funzionario responsabile (…) con richiamo all’art. 1, c. AVV_NOTAIO Legge 549/1995 e ad un non meglio precisato provvedimento dirigenziale n. 3 del 14.12.2011 (…), evidenziava che una tale ritenuta equivalenza tra “funzionario responsabile” e “responsabile procedimento” non aveva alcun fondamento normativo nè ermeneutico» (pag. 9 ricorso).
8.1 In primo luogo, va osservato che l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalle norme indicate dalla ricorrente a pena di nullità, poiché tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento
dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agen AVV_NOTAIO riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass., Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010). E’ escluso, dunque, che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell’avviso di accertamento impugnato ne abbia determinato la nullità. (Cass. n. 11856 del 2017 Rv. 644115 – 01).
Ed invero, il legislatore valorizza il requisito AVV_NOTAIO sottoscrizione deg atti impositivi, mediante precisa individuazione dei soggetti all’uopo legittimati, assumendo in questa sede rilievo l’art. 1, comma 162, AVV_NOTAIO legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per il 2007). Questa disposizione, nell’introdurre una vera e propria novella alla disciplina dell’attività di accertamento, riscossione e rimborso da parte degli enti locali, mediante la previsione di forme vincolate, assimilabili a quelle prescritte per altri provvedimenti impositivi tipici, finalizzati al preli tributario erariale, esige che la sottoscrizione degli avvisi in questione sia apposta «dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo». A sua volta, l’art. 1, comma 87, AVV_NOTAIO legge 28 dicembre 1995, n. 549, con specifico riferimento «agli atti di liquidazione e di accertamento» dei tributi locali, stabilisce che la firma autografa «è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati», prescrivendo, al contempo, che «il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale». Per la validità formale degli avvisi di accertamento è, dunque, sufficiente l’indicazione del «funzionario responsabile del tributo»; assumendo all’uopo rilievo il disposto dell’art. 1, comma 87, cit. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella specie, l’indicazione nell’atto impugnato del “Funzionario Responsabile” con richiamo all’art. 1, comma 87, AVV_NOTAIO legge n. 549 del 1995 ed al provvedimento dirigenziale n. 3 del 14.12.2011 (cfr. ricorso pag. 9) consente di affermare l’assenza del lamentato vizio dell’atto impugnato.
8.2 Quanto alla mancata allegazione (nell’avviso in questione) AVV_NOTAIO delibera indicata dalla ricorrente, non è rinvenibile alcun obbligo di allegazione, essendo al contrario rilevante il richiamo operato alla stessa nell’atto di accertamento, per come riportato nel ricorso.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo, da trattarsi insieme stante loro stretta connessione, non sono fondati.
9.1 La questione attiene alla debenza AVV_NOTAIO quota fissa AVV_NOTAIO TIA richiesta dall’ente territoriale alla contribuente assumendo all’uopo rilievo: a) il conferimento dei rifiuti (speciali non pericolosi) a d esterne; b) l’assenza di specifiche norme regolamentari da parte del Comune circa i relativi limiti quantitativi e qualitativi per l’eventua loro assimilazione a quelli speciali; c) l’omesso esame AVV_NOTAIO CTR su fatto decisivo e relativo alla non assimilabilità dei cennati rifiuti.
9.2 Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdott dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all’art. 238 d d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv in I. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) – tributo che è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme con l’imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) – istituita
legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., I. n. 147 del 2013.
Quest’ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 10 gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In particolare, l’art. 238 cit., al comma 1, dispone, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione AVV_NOTAIO T.I.A.1 «La tariffa di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione AVV_NOTAIO tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».
Nelle more dell’adozione dell’anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (comma 184 dell’art. 1 AVV_NOTAIO legge 27 dicembre 2006, n. 296) intese far rimanere invariato, per l’anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiu adottato in ciascun Comune per l’anno 2006.
Il blocco dei regimi relativi alla TARSU e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con l’art. 1, comma 166, AVV_NOTAIO legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l’art. 5, comma 1, del citato d.l. n. 208 del 2008). Peraltro, il termine – 30 giugno 2009 – a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (art. 23, comma 21, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero
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5)
potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia l’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e il d.P.R. n. 158 del 1999).
Per effetto di tali slittamenti e dell’entrata in vigore, dal 1° genna 2013 e in forza dell’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), del c.d. TARES (“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l’applicazione AVV_NOTAIO T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 10 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l’utilizzo AVV_NOTAIO tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238) e il 31 dicembre 2012.
9.3 Quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs n. 507 del 1993, all’art. 60, equiparava ai rifiuti urbani i rifiuti deriv da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarat assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, da comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili. In proposito, il successivo art. 62, comma 3, precisava che «Nella determinazione AVV_NOTAIO superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nociv allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini AVV_NOTAIO determinazione AVV_NOTAIO predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta».
Su tale impianto normativo è, poi, intervenuta la I. n. 146 del 1994, il cui art. 39 ha abrogato il sopra citato art.60, disponendo l’assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1,
lettera a), AVV_NOTAIO Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’art.5 del citato decreto del 1982, nonché gl accessori per l’informatica». In particolare, la deliberazione richiamata dall’art. 39 cit., a sua volta, quanto all’assimilazione dei rifiuti spec a quelli urbani, faceva riferimento ai punti 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2, comma quarto, del d.p.r. n. 915 del 1982 a quelli risultanti dai residui d lavorazioni industriali da attività agricole, artigianali, commerciali e servizi, che per quantità e qualità non fossero inizialmente assimilabili ai rifiuti urbani, oltre a materiali provenienti da demolizioni, costruzio e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati o obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, residui dall’attività di trattamen dei rifiuti.
Venivano così assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifi speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all’ 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, come visto, dalla delibera interministeriale, così che, a seguito di tale nuovo regime, non poteva interferire l’apprezzamento discrezionale dei Comuni circa l’assimilabilità o meno del rifiuti speciali, riferendosi l’autosmaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all’art. 39, n. 2, AVV_NOTAIO legge 146/94, esclusivamente alle ultime tre categorie predette.
9.4 Il suddetto art.39 è stato successivamente abrogato dall’art. 17 AVV_NOTAIO I. n. 128 del 1998, di talché è venuta meno l’assimilazione ope legis sopra indicata e divenuto nuovamente operante il d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA e, conseguentemente, gli artt. 7 e 21 di detto decreto che prevedevano la necessità di un provvedimento dell’ente impositore di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da att commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517 – 01); assimilazione che
richiedeva GLYPH l’individuazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche quantitative e qualitative di tali rifiuti assimilabili.
L’attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque di assoggettare i primi a tassazione non è, infatti, venuta meno per effetto del d.lgs. n. 152 del 2006.
Ed invero, prima RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, secondo quanto previsto dall’art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani sia i rifiuti domesti anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luog adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai ri urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett. g) del d.lgs. cit. Quest’ultima norma attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; pote che sarebbe dovuto essere esercitato nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell’art. 195, com 2, lett. e) d.lgs. cit.
La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l’obbligo, ai fini AVV_NOTAIO legittimità RAGIONE_SOCIALE relative delibere comunali assimilazione, dell’indicazione dei criteri quantitativi.
9.5 Alla luce del riportato quadro normativo e con riferimento alle annualità oggetto del presente giudizio 2006-2009 assume rilievo, in primo luogo, quanto disposto dall’art. 49 (Istituzione AVV_NOTAIO tariffa) de d.lgs. n. 22 del 1997, con il quale il legislatore ha attribuito ai Comuni l’obbligo di effettuare, in regime di privativa, la gestione dei rif urbani ed assimilati; gestione per la quale viene prevista una «tariffa»
per la copertura integrale dei relativi costi; tariffa che, ai sensi d comma 3 «deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale»; e che ai sensi del successivo comma 4 «è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti» (quota fissa) «e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione (…)» (quota variabile). Il comma 14 precisa, poi, che su tale tariffa è applicato un «coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimila che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi».
Per effetto di tale disposizione si evince, in primo luogo, che nel passaggio dall’imposizione basata sul tributo (TARSU) a quella basata sulla tariffa (TIA1) il legislatore ha stabilito che essa è composta da una quota fissa e una quota variabile. I criteri di determinazione di tali due parti AVV_NOTAIO TIA sono contenuti nel D.P.R. n. 158 del 1999, che prevede indici costruiti, tra l’altro, sulla quantità totale dei r prodotti nel Comune, sulla superficie RAGIONE_SOCIALE utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitat nell’ambito RAGIONE_SOCIALE utenze non domestiche.
Altro principio che si evince dall’art. 49 cit. è quello secondo cu l’autonomo avviamento a recupero dei rifiuti, da parte del produttore di essi, non comporta l’esclusione dal pagamento dell’imposta, ma determina una riduzione proporzionale AVV_NOTAIO sola parte variabile di tale tariffa essendo, al contrario, sempre tenuto al pagamento AVV_NOTAIO quota
fissa che è dovuta a prescindere da un nesso sinallagmatico con il servizio, sulla base del mero possesso o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale a copertura dei costi generali del servizio, per come affermato dalla Corte costituzionale n. 238 del 2009, secondo cui la quota fissa serve a «coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore AVV_NOTAIO collettività e n riconducibile ad un rapporto sinallagmatico».
Infine, la TIA ha carattere “universale” essendo ad essa soggetti tutti i locali siti nel territorio dell’ente comunale impositore. 9.6 Questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 33757 del 2019) ha, poi, affermato che la quota fissa AVV_NOTAIO TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto destinata a finanziare i costi essenziali del servizio nell’interesse dell’intera collettività, mentre ogni valutazione in ordine alla quantità di rifiuti concretamente prodotti dal singolo, ed al servizi effettivamente erogato in suo favore, potrà incidere solo ed esclusivamente sulla parte variabile AVV_NOTAIO tariffa. In sostanza, a differenza di quanto previsto per la quota fissa, la qualità e quantità di rifiuti prodotti incide nella determinazione AVV_NOTAIO quota variabile AVV_NOTAIO TIA che può essere legittimamente pretesa, in misura intera o ridotta, solo in presenza di una effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a tale parte del tributo di quelle superfici ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti o di produrre esclusivamente rifiuti speciali smaltiti, pertant autonomamente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il presupposto impositivo AVV_NOTAIO parte variabile AVV_NOTAIO TIA va individuato nella produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; per questi ulti laddove sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio per tal smaltimento, può trovare applicazione la facoltà dei Comuni di
prevedere una riduzione, sempre AVV_NOTAIO sola parte variabile AVV_NOTAIO tariffa, ai sensi del art. 49 citato, comma 14, nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assi prodotti. Ed invero, (Cass. n. 9731 del 13/05/2015 Rv. 635472 – 01) «l’esonero dalla privativa comunale, previsto dall’art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urban direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione AVV_NOTAIO superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffa determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l’onere AVV_NOTAIO prova dell’avviamento al recupero dei rifiuti stessi».
Tali principi rispondono alla ratio AVV_NOTAIO tariffa di igiene ambientale, al suo carattere universale, per effetto del quale vi sono assoggettati tutti i locali siti nel territorio dell’ente comunale impositore, in quan potenzialmente idonei a produrre rifiuti, applicandosi la riduzione di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, alle parti di superfici de locale interessate dalle attività che generano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, smaltiti in proprio dal contribuente, con l precisazione che l’esonero riguarda la sola parte variabile AVV_NOTAIO tariffa (Cass. n. 5360 del 2020 Rv. 657343 – 01).
9.7 In conclusione, è evidente l’errato presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente secondo cui, tenuto conto AVV_NOTAIO natura di rifiuti speciali prodotti e dell’assenza nel Regolamento comunale dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE relative quantità e qualità ai fini AVV_NOTAIO l assimilazione a quelli urbani, non sarebbe tenuta al pagamento del tributo richiesto.
In primo luogo, va rilevato che le norme regolamentari evocate dalla ricorrente, diversamente da quanto dedotto, riproducono i principi sopra indicati.
In proposito l’art. 12 del Regolamento comunale (rubricato: Esclusioni dalla tariffa e commisurazione AVV_NOTAIO superficie), al comma 1, prevede che non sono soggetti al pagamento AVV_NOTAIO tariffa i locali e le aree che per loro natura, non possono produrre rifiuti e quelli dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali. Nel successivo comma 2, vengono indicati specificatamente le superficie e i luoghi che devono essere esclusi dal computo del tributo. Tale disposizione si pone in perfetta armonia con l’art. 62, comma 3, del d.lgs. 507 del 1993, prevedendo nei casi sopra indicati, una riduzione AVV_NOTAIO riduzione AVV_NOTAIO superficie tassabile senza che tale previsione, come interpretata da questa Corte, incida sulla parte fissa del tributo. A favore di tale conclusione depone poi l’ulteriore circostanza che l’art 12 cit., non può non essere letto i combinato disposto con l’art. 6, comma 8, del medesimo Regolamento che prevede che «per gli utenti compresi nella cat. 20 “industria” la tariffa applicata limitatamente alla quota fissa che viene commisurata all’intera superficie utilizzata». Diversamente opinando il Regolamento in esame si porrebbe in inevitabile e non ammissibile contrasto con la normativa nazionale. Non può, poi, sostenersi come fa la ricorrente, che è possibile applicare il solo art. 12 e non l’art. 6; soluzione questa che non terrebbe contro AVV_NOTAIO ricostruzione AVV_NOTAIO disciplina del tributo per come rinvenibile nella legislazione nazionale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In secondo luogo, tenuto conto di quanto sopra, risulta evidente l’irrilevanza AVV_NOTAIO eventuale presenza di rifiuti speciali non assimilabil ai fini dell’integrale esenzione del pagamento del tributo in esame, con conseguente infondatezza AVV_NOTAIO censura di omessa pronuncia sul punto da parte AVV_NOTAIO CTR che, diversamente, ha fatto corretta applicazione
dei principi sopra indicati, assumendo rilievo la circostanza (cfr pag 6 AVV_NOTAIO sentenza) che con l’atto di accertamento impugnato viene richiesta alla contribuente il pagamento AVV_NOTAIO quota fissa relativa alla TIA.
10. Il sesto motivo non è fondato.
Come correttamente rilevato dalla CTR la mancata presentazione AVV_NOTAIO TIA da parte AVV_NOTAIO contribuente con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE superfici occupate e il relativo mancato pagamento AVV_NOTAIO quota fissa del tributo comporta la legittima applicazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni ex art 76 d.lgs. n. 507 del 1993, non potendosi obliterare il chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norme sopra indicate riferite alla quota fissa e variabile del tributo, per come univocamente interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, con la dedotta buona fede dalla ricorrente o dalla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese operata dai giudici di merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 7.000,00 oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento, agli esborsi per euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto AVV_NOTAIO sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2022.