Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16579 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16579 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
Oggetto: accertamento – iva – omessa autofatturazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6758/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’avv. NOME COGNOME (PEC: avv.EMAIL
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
– resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 7918/21/10, depositata in data 09/09/2021 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina con l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE contestava a NOME COGNOME (esercente attività di installazione e riparazione impianti idraulici) -ai sensi dell’art. 32. co. 1 n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 (c.d. indagini finanziarie) -una pluralità di movimentazioni bancarie ritenute (a seguito dell’esperito contraddittorio preventivo) non giustificate, accertando conseguentemente maggiori ricavi pari ad € 88.500,00 (importo corrispondente ai versamenti non giustificati, accertati presuntivamente come ricavi non contabilizzati) ed € 66.936,00 (importo corrispondente ai prelevamenti non giustificati, accertati presuntivamente come acquisti non fatturati);
la C.T.P. di Messina definiva il giudizio in argomento con la sentenza n. 4695/3/14 del 28/01/2014 (pubblicata in data 03/09/2014), con la quale era parzialmente accolto il ricorso;
appellava il contribuente;
-con la sentenza qui gravata il giudice dell’appello definiva il suddetto giudizio rigettando integralmente l’impugnazione proposta;
ricorre a questa Corte il contribuente con ricorso affidato a un unico motivo e illustrato da memoria;
-l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione in vista della pubblica udienza;
Considerato che:
il solo motivo di ricorso dedotto si incentra sulla sussistenza del vizio di cui all’art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. quale causa di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.; secondo parte ricorrente, la sentenza appellata è ingiusta ed errata per avere il giudice del gravame, come prima di questi la Commissione Tributaria Provinciale di Messina, accertato una base imponibile Iva maggiore (con conseguenti maggiori imposte) di quella determinata dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento impugnato,
ampliando illegittimamente il thema decidendum ed oltrepassando i limiti delle domande di parte;
il motivo è fondato;
-come si rileva dall’avviso di accertamento ma anche dalla sentenza di primo grado l’Ufficio ha contestato al Salvo sia una serie di versamenti, quali ricavi non oggetto di indicazione nelle fatture emesse, sia una serie di prelevamenti, quali acquisti di beni senza fattura per i quali era necessaria la regolarizzazione dell’acquisto a fini iva per mezzo dell’emissione di autofattura;
-con riferimento a questi ultimi, testualmente si scrive nell’avviso di accertamento a pag. 4 nella sezione dedicata all’iva: ‘si contesta, inoltre, l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura in rapporto ai prelevamenti non giustificati per euro 66.936,00 iva euro 13.387,00’;
-a fronte di tali contestazioni, l’affermazione resa dal giudice di merito secondo la quale ‘non convince neanche l’assunto secondo cui i prelevamenti non giustificati non vanno considerati ai fini delle maggiori operazioni imponibili Iva. A riguardo vale osservare che all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti. Orbene, considerato che il reddito del contribuente è un reddito di impresa … correttamente i giudici di primo grado hanno considerato ai fini IVA anche i prelevamenti non giustificati’ risulta effettivamente porsi al di fuori del thema decidendum e del thema probandum ;
con tale affermazione, la sentenza impugnata ha ricompreso tra le operazioni ingiustificate -quindi considerate come maggiori operazioni imponibili iva, vale a dire come volume d’affari dell’impresa contribuente -i prelevamenti che l’Ufficio (correttamente o meno qui non rileva) aveva invece ritenuto oggetto di rilievo in quanto costituenti operazioni di acquisto di beni soggetti a iva che in
quanto non oggetto di emissione di fattura da parte del cedente dovevano essere regolarizzati, con conseguente autofatturazione, da parte del Salvo;
-ciò si evince in modo chiaro e indiscutibile a pag. 4 dell’avviso di accertamento (sopra riportata) oggetto del presente giudizio, debitamente prodotto a questa Corte ad opera del contribuente; risulta quindi in concreto rispettato il principio di specificità e localizzazione dei motivi di ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c. 1 n. 6) c.p.c. anche alla luce delle affermazioni rese dalla CEDU (nei casi COGNOME e altri vs Italia del 28 ottobre 2021 e NOME vs Italia, del 23 maggio 2024), secondo le quali il ridetto principio non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così anche Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022);
in forza del tradizionale e costante orientamento di questa Corte, sussiste infatti modificazione della causa petendi , inammissibile in appello (e per quanto ci interessa non consentita in alcun grado del giudizio tributario rispetto a quanto dedotto e richiesto nell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio) quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio’ (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006, in motivazione);
-nel procedere, pertanto, a una nuova qualificazione di tali operazioni, differente da quella posta dall’Ufficio a base dell’accertamento, il giudice del merito ha esondato dal perimetro delimitante il giudizio;
pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di primo grado che rivedrà il fatto limitandosi a giudicare iuxta alligata et probata partium ; infine statuirà anche quanto alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025.