Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2737 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2737 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19598/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa LOMBARDIA-SEZ.DIST. BRESCIA n. 534/2016 depositata il 25 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE – che esercita l’attività di progettazione e costruzione di autovetture sportive monoposto, preparazione di autovetture di marche automobilistiche, partecipazione a campionati automobilistici nazionali ed internazionali e prestazione di assistenza e consulenza tecnico -amministrativa a organizzatori e partecipanti – era attinta da avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO notificato il 29.11.2013, con il quale l’Ufficio di Cremona RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, su PVC RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALEe Dogane di Brescia ad esito di verifica per gli anni 2007, 2008 e 2009, rettificava ai sensi art. 54 DPR n. 633 del 1972 la dichiarazione IVA RAGIONE_SOCIALEa medesima, relativamente all’anno d’imposta 2008, sottoponendo a tassazione prestazioni intracomunitarie non assoggettate ad IVA, determinando un maggior imponibile e liquidando una maggiore imposta, oltre interessi e sanzioni.
Il maggior imponibile riguardava prestazioni rese a due società inglesi RAGIONE_SOCIALE, promotrice del campionato mondiale FIA -WTCC, e RAGIONE_SOCIALE, organizzatrice e promotrice del campionato IFMWS) – per le gare svolte in Italia presso gli autodromi nazionali di Monza e di Imola.
Tali società avevano ricevuto in esclusiva dalla RAGIONE_SOCIALE i diritti per la promozione commerciale del FIA -WTCC (nel caso RAGIONE_SOCIALEa KSO) e per l’organizzazione e promozione del campionato/serie di supporto IFMWS (nel caso RAGIONE_SOCIALEa MSC).
La RAGIONE_SOCIALE è infatti proprietaria ed organizzatrice dei campionati mondiali/internazionali FIA e ne autorizza la promozione commerciale.
1.1. Leggesi in ricorso che
la partecipazione ai campionati è condizionata alla cessione dei diritti commerciali in favore del proprietario del campionato o
RAGIONE_SOCIALE‘organizzatore o del promotore commerciale. Nel caso del rapporto con RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di attività di consulenza da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la cessione dei diritti commerciali non avrebbe senso e tuttavia è prevista contrattualmente la limitazione de li ‘uso del trademark per i soli scopi e per la sola durata del campionato.
In tale quadro:
l -KSO ha stipulato con NT nel 2008 un contratto in forza del quale:
la NT partecipa al campionato FIA -WTCC nel seguente modo: a) facendo competere in tutte le manifestazioni di calendario una propria squadra corse (scuderia) e una o più proprie autovetture HONDA appositamente “preparate”;
partecipando a tutte le gare previste nel calendario ufficiale autorizzato dalla RAGIONE_SOCIALE; c) cedendo in esclusiva mondiale alla RAGIONE_SOCIALE i diritti di sfruttamento commerciale RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al campionato , quindi con rinuncia totale di NT allo sfruttamento in proprio.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa detta prestazione, NOME corrisponde a NT una somma ‘una tantum’ di Euro 750.000, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘IVA .
-MSC ha stipulato con NT nel 2008 un contratto in forza del quale:
NT fornisce assistenza e consulenza per l’organizzazione e coordinamento tecnico -amministrativo -logistico -meccanico del campionato IFM e IFMWS e per tutti i collegamenti con la FIA nonché il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme regolamentari RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE;
A fronte RAGIONE_SOCIALE‘attività di assistenza e consulenza, RAGIONE_SOCIALE corrisponde a NOME una somma di Euro 1.040.000, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘IVA.
1.2. Ulteriormente leggesi che
le due società inglesi non hanno posto in essere alcuna operazione attiva nei confronti degli Autodromi italiani ma, al contrario, hanno assunto a noleggio le piste e le strutture dei circuiti per svolgere le gare, eseguendo presso i predetti Autodromi soltanto operazioni passive. Pertanto le società inglesi non hanno ricevuto dal
consumatore finale italiano alcun corrispettivo, in quanto la gestione RAGIONE_SOCIALE‘accesso alle manifestazioni era di competenza degli autodromi.
La contribuente impugnava l’avviso nanti la CTP di Cremona, che, con sentenza n. 58/2/2015 depositata il 18 marzo 2015, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base RAGIONE_SOCIALEa seguente motivazione:
Preliminarmente, occorre sottolineare che la ricorrente oggetto di controllo fiscale ha esibito documentazione irregolare sotto il profilo del corretto comportamento contabile in quanto non vi è corrispondenza tra il titolo di non imponibilità indicato sulle fatture emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed il registro IVA relativo. Tale comportamento è contrario alle norme RAGIONE_SOCIALEo Statuto del Contribuente .
Quanto alla fattispecie, non è in discussione che la ricorrente ha effettuato servizi sportivi in Italia a beneficio di due società britanniche e che l’art. 7 del DPR 633/72 e gli articoli 40 -42 -46 del D.L. 331/93 dopo le modifiche del collegato alla legge finanziaria del 2000 art. 46 hanno statuito, al n. 3, che per le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, il criterio per stabilire la loro imponibilità IVA è fondato sul domicilio in Italia del prestatore e che si applica l’IVA italiana se il prestatore ha sede in Italia.
Nella fattispecie il prestatore del servizio sportivo è la ricorrente che ha sede in Italia ed il servizio sportivo andava assoggettato ad IVA con l’aliquota ordinaria.
Le deduzioni di parte tendenti a dimostrare che l’unicità del contratto per tutte le manifestazioni mondiali non consentiva la frazionabilità del compenso per la natura complessa ed altresì inscindibile RAGIONE_SOCIALEa prestazione di servizi alle due società inglesi; che
l’imposta non sarebbe dovuta perché non è stato riscosso alcun compenso dal consumatore finale italiano; che la forfetizzazione onnicomprensiva del corrispettivo erogato dall’organizzatore ai team partecipanti rende impossibile determinare l’autonoma valutazione economica di ogni singolo evento in calendario, non appare decisivo per ritenere indeterminato il valore RAGIONE_SOCIALEa prestazione alla luce del semplice metodo di calcolo adottato dall’ufficio che ha diviso il compenso forfettario tra le competizioni, previste dal contratto ed ha moltiplicato il quoziente ottenuto per le manifestazioni sportive i cui eventi si sono svolti in Italia, ricavandone l’imponibile e l’IVA corrispondente.
Quanto alle considerazioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in merito al contrasto con la giurisprudenza comunitaria, le stesse sono riferite esclusivamente all’assoggettamento eventuale ad IVA da parte RAGIONE_SOCIALEe due società britanniche le quali, però, non sono oggetto del presente contenzioso .
Quanto alla richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per le presunte obiettive condizioni di incertezza interpretativa RAGIONE_SOCIALEa norma, questo Collegio ritiene che tale richiesta sia dettata dalla confusione di identità in cui è incorsa la ricorrente nel proporsi come committente e non come prestatore di servizi sportivi, perché “a contrario” non vi è nessun dubbio che ogni singola competizione è considerabile una prestazione autonoma .
Propone la contribuente ricorso per cassazione con un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972, nel testo ‘pro -tempore’ vigente,
‘per contrasto e disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino, RAGIONE_SOCIALEa VI Direttiva CE’.
1.1. La contribuente anzitutto contesta la ‘censura preliminare del comportamento , contrario ai principi RAGIONE_SOCIALEa trasparenza, RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e RAGIONE_SOCIALEa buona fede’, poiché si tratta ‘soltanto di errore nell’aggiornamento dei registri IVA’, priva di influenza sugli esiti RAGIONE_SOCIALEa verifica. La CTR accede alla versione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che aveva rilevato che ‘sulle fatture emesse dalla N.T. nei confronti RAGIONE_SOCIALEa KSO era indicata la dicitura ‘Non imponibile art. 40 C. 9 D.L. 331/93’. Su tutte le fatture emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE era indicato quale titolo di non imponibilità l’art. 41 c. 1 lett. a) del D.L. 33J/93, successivamente corretto in art. 40 c. 9 D.L. 331/93′; in realtà, la RAGIONE_SOCIALE ha corretto le fatture perché l’art. 41, D.L. 331/93 riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, mentre l’art. 40, comma 9, RAGIONE_SOCIALEo stesso D.L. richiama le prestazioni intracomunitarie di servizi’.
Nel merito, la contribuente, in breve, osserva:
-‘Va affermata la natura complessa e altresì inscindibile RAGIONE_SOCIALEe operazioni intercorse tra le società inglesi KSO e RAGIONE_SOCIALE e la società italiana NT’;
-‘La rinuncia allo sfruttamento dei diritti commerciali in favore RAGIONE_SOCIALEa società inglese RAGIONE_SOCIALE è una prestazione di servizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, n. 2) del DPR n. 633/72 (nel testo pro -tempore vigente) perché attua una cessione di diritti similari al diritto di autore, imponibile nello Stato del committente soggetto passivo (criterio RAGIONE_SOCIALEa committenza) secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 4, lettera d) ed e) del DPR n. 633/72 pro -tempore vigente. Ovviamente, qui, la cessione dei diritti commerciali è una condizione ‘sine qua non’ …. Anche la prestazione di consulenza tecnica, resa da NT alla MSC, è, ‘in limine’, imponibile secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa committenza, così come previsto dall’art. 9, n. 2, lett. e), terzo trattino
RAGIONE_SOCIALEa VI Direttiva, peraltro trasfuso nel comma 4, lettera e) del DPR 633/1972 pro -tempore vigente, essendo la MSC soggetto passivo inglese’.
-Vige ‘il principio cardine RAGIONE_SOCIALEa territorialità RAGIONE_SOCIALEe operazioni complesse disciplinate dall’art. 9, n. 2, lett. c), primo trattino RAGIONE_SOCIALEa VI Direttiva’ ed il legislatore unionale ‘individua la territorialità nel paese in cui l’organizzatore RAGIONE_SOCIALEa manifestazione riscuote l’IVA diretta a gravare sul consumatore finale’.
-‘Il Giudice ‘a quo’ individua il destinatario RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di COGNOME. non nel consumatore finale italiano bensì nelle due società inglesi’, tuttavia ‘il costo sostenuto dalle società inglesi per la realizzazione dei campionati, costituito anche dalle somme corrisposte per assicurarsi la partecipazione alle gare e la consulenza di COGNOME, non è stato addebitato ai circuiti di Monza ed Imola e non fa parte del prezzo pagato dal consumatore finale italiano’.
-‘È contrario ai principi RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul valore aggiunto il modo forfettario di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile IVA attribuita a COGNOME.COGNOME. in relazione alle gare svoltesi presso i circuiti italiani perché l’imposta sul valore aggiunto, essendo imposta trasparente per definizione, deve essere ancorata al corrispettivo soggettivo e non invece a quello stimato’.
-‘La società ha presentato alla Commissione Europea l’allegata denuncia per presunta violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e chiede alla Suprema Corte di cassazione di valutare la procedibilità di rinvio pregiudiziale ex art. 234, comma 3 del Trattato, ritenendo subordinatamente la RAGIONE_SOCIALE, come sopra rappresentata e difesa, che la decisione comunitaria sia in grado di influire sull’esito RAGIONE_SOCIALEa lite’.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, la censura iniziale in ordine all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa CTR circa l’avere la contribuente esibito documentazione irregolare si rivela decentrata, poiché la CTR non ha affatto fondato la decisione su tale affermazione.
Ciò consente di procedere oltre nella disamina del motivo.
In punto di fatto, la RAGIONE_SOCIALE pone la qualifica dei servizi prestati dalla contribuente alle due società inglesi alla stregua di servizi sportivi, giacché, espressamente, scrive: ‘Nella fattispecie il prestatore del servizio sportivo è la ricorrente che ha sede in Italia ed il servizio sportivo andava assoggettato ad IVA’.
Riguardo, specificamente, a tale tipologia di servizi, viene in rilievo l’art. 7 DPR n. 600 del 1973 nel testo vigente in relazione agli anni d’imposta che ne occupano (2007, 2008 e 2009).
6.1. L’art. 7 DPR n. 600 del 1973 menzionava i servizi e le prestazioni sportive in due luoghi, alle lett. b) e d) del comma 4.
Per comprendere la portata del comma 4, occorre risalire al comma 3, giacché il comma 4 individua espressamente una deroga rispetto al comma 3.
A termini del comma 3,
le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
A termini del comma 4, lett. b), in deroga, tra l’altro, al comma 3,
le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si
considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;
;
le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al n. 2) del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, la concessione RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all’obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;
le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta residenti al di fuori RAGIONE_SOCIALEa Comunità, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e
simili, la concessione RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori RAGIONE_SOCIALEa Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori RAGIONE_SOCIALEa Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori RAGIONE_SOCIALEa Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro RAGIONE_SOCIALEa Comunità stessa.
Questa S.C. (cfr. Cass. 31955 del 2021, in motiv., ‘passim’) – con riferimento a testi normativi identici, in relazione a fattispecie parzialmente sovrapponibile a quella che quivi ne occupa (in quanto relativa a società colpita da avviso di accertamento, per l’a.i. 2004, mediante il quale le era stata contestata, tra l’altro, ‘la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA per prestazioni di servizi sportivi rese nei confronti di clienti comunitari ed esteri’) – ha già avuto modo di chiarire che:
-giusta il comma 3, quanto ai servizi, ‘il criterio direttivo era determinato dalla circostanza che il prestatore fosse (territorialità) o meno (non territorialità) stabilito in Italia’;
-tuttavia, ‘a fronte di tale previsione generale (relativa a tutti i servizi ‘generici’), il quarto comma prevedeva eccezioni e deroghe in relazione a specifiche tipologie di servizi’, tra cui i cd. ‘servizi sportivi’, che, in tale precedente come in questa sede, rileva(va)no;
-in particolare, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa deroga,
–‘la lett. b) individuava una pluralità di specifiche ipotesi -tra cui rientravano «le prestazioni di servizi … sportivi» -per le quali la regola ai fini RAGIONE_SOCIALEa imponibilità IVA era collegata al luogo RAGIONE_SOCIALEa prestazione, irrilevante il domicilio del prestatore o del committente: ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento ad Iva era solo necessario (e sufficiente) che il servizio fosse stato reso nel territorio nazionale’;
–anche, ‘la lett. f) , con riguardo alle prestazioni di servizi indicate nella lett. d) -che non contempla le ipotesi di ‘servizi sportivi’ ma solo la diversa fattispecie RAGIONE_SOCIALEe «cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti» -richiamava la regola del luogo di ‘utilizzazione’ RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, nozione che, peraltro, era definita (anche) in relazione al domicilio del prestatore (nel senso che i servizi si ritengono effettuati in Italia se il prestatore è ivi domiciliato ovvero è domiciliato in altro Stato membro e se sono utilizzate in Italia o nella UE)’;
-indi, ‘il testo normativo evidenzia che le ‘prestazioni di servizi sportivi’ sono oggetto di specifica disciplina (la stessa, peraltro, di cui all’attuale art. 7 -quinquies d.P.R. n. 633 del 1972), per la quale vale la regola del luogo in cui le stesse sono state eseguite mentre è irrilevante il domicilio del prestatore’ .
8. La condivisibile interpretazione RAGIONE_SOCIALEa lett. b) del comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 DPR n. 633 del 1972 offerta da Cass. n. 31955 del 2021 – secondo cui, per le prestazioni di servizi sportivi, ‘vale la regola del luogo in cui le stesse sono state eseguite mentre è irrilevante il domicilio’ (ed il domicilio è irrilevante perché non si applica la regola generale ex comma 3) – consente di superare il contrario avviso espresso da un lontano precedente, secondo cui, invece, ferma la regola generale ex comma 3, il luogo RAGIONE_SOCIALEa prestazione, di cui alla lett. b) del comma 4, verrebbe in rilievo solo,
residualmente, per attrarre all’imponibilità le prestazioni rese in Italia da soggetto non domiciliato, con conseguente imponibilità, secondo la regola generale, di prestazioni rese all’estero da soggetto domiciliato. Il riferimento cade su Cass. n. 5641 del 2015, la quale, in motivazione, premesso che la regola generale è quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 3, DPR n. 633 del 1972, secondo cui ‘l’IVA è dovuta esclusivamente dal prestatore del servizio, che ne costituisce l’unico soggetto passivo e che è tenuto a versarla all’Erario’, legge in maniera restrittiva la deroga RAGIONE_SOCIALEa lett. b) del comma 4, nel senso che, la lett. b) del comma 4 non si sostituisce alla regola generale, ma vi deroga (solo) in parte laddove stabilisce che ‘le prestazioni di servizi artistici si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, quando sono eseguite nel territorio stesso, anche se il prestatore risiede all’estero’, talché dovrebbe conseguirne ‘che l’applicabilità del criterio prioritario fondato sul principio di territorialità, quando il prestatore del servizio artistico è domiciliato o residente in Italia, esclude in radice che possa applicarsi a tale fattispecie il criterio residuale del cd. ‘reverse charge’, previsto dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALEe norme succitate’.
Ora, in favore RAGIONE_SOCIALEa lettura offerta da Cass. n. 31955 del 2021, milita il tenore letterale esibito dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa cd. Sesta Direttiva , cui l’art. 7, commi 3 e 4, DPR n. 633 del 1972 dava attuazione.
A termini del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa Sesta Direttiva, come a termini del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 DPR n. 633 del 1972, si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede RAGIONE_SOCIALEa propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile, a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o RAGIONE_SOCIALEa sua residenza abituale.
A termini del primo trattino del comma 2 del medesimo art. 9, tuttavia,
il luogo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di servizi aventi per oggetto:
-attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d’insegnamento, ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività ,
è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite.
9.1. In buona sostanza, il primo trattino del comma 2 introduce(va) un criterio di carattere generale, fondato sul luogo RAGIONE_SOCIALEa prestazione, per i servizi ivi elencati, tra cui quelli sportivi.
9.2. Quanto alla prestazione di questi ultimi, nel medesimo senso, dopo la Sesta Direttiva, la formulazione generale del primo trattino del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa medesima, volta ad introdurre il criterio del luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, risulta confermata, dapprima, dall’art. 52, lett. a), dappoi (sino al 1° gennaio 2011) dall’art. 53 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva IVA (su cui cfr. ‘infra’, par. 9.3).
Ne offre conferma CGUE, 8 maggio 2019, n. 388, che, ai punti 27 e 28, scrive:
Il paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9 RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva e il paragrafo 2, lettera c), primo trattino, di detto articolo 9 corrispondono, rispettivamente, all’articolo 43 e all’articolo 52, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa direttiva IVA. Dato che la formulazione di tali disposizioni è, in sostanza, identica a quella RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti disposizioni RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva, esse devono essere interpretate allo stesso modo ;
la medesima, peraltro, al punto 24, soggiunge che, come emerge da giurisprudenza costante, non esiste alcuna preminenza del paragrafo 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 9 RAGIONE_SOCIALEa sesta direttiva sul paragrafo 2 di tale articolo. Occorre chiedersi, caso per caso, se la relativa fattispecie corrisponda ad una di quelle menzionate
all’articolo 9, paragrafo 2, RAGIONE_SOCIALEa direttiva medesima. In caso contrario, la fattispecie ricade nell’articolo 9, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALEa stessa .
9.3. Né a diverse conclusioni induce, anche solo retrospettivamente, la disamina RAGIONE_SOCIALEa cd. Direttiva Servizi , la quale ha apportato modifiche alla Direttiva IVA con nuove regole, in vigore tuttavia dal 1° gennaio 2010, senza dunque interessare l’arco temporale dei fatti di causa.
Ed invero, in punto di territorialità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni di servizi, la Direttiva Servizi ha bensì previsto la distinzione tra prestazioni cd. ‘business to business’ (B2B), cui si applica il criterio RAGIONE_SOCIALEa committenza (residenza del committente soggetto passivo, tenuto ad autofatturare l’acquisto), e cd. ‘business to consumer’ (B2C), cui (non rilevando il committente in quanto non soggetto passivo) si applica il criterio del luogo di domicilio del prestatore.
Nondimeno essa conferma talune deroghe già preesistenti rispetto alla preesistente regola generale del criterio del luogo di domicilio del prestatore, deroghe che comportano l’applicazione degli stessi criteri di tassazione per le prestazioni rese sia a soggetti passivi che a consumatori, concernenti, tra l’altro, prestazioni di servizi sportivi (art. 2 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva Servizi in riferimento all’art. 53 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva IVA).
A fronte di quanto precede, rammentato che, nel caso di specie, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘avviso sono i compensi (‘rectius’, la quota parte dei compensi) ricevuti (ricevuta) dalla contribuente per le prestazioni di servizi sportivi erogati alle società inglesi in Italia in occasione RAGIONE_SOCIALEe manifestazioni sportive svoltesi presso gli autodromi di Monza ed Imola, destituita di fondamento è la pretesa RAGIONE_SOCIALEa medesima di sottrarre siffatte prestazioni all’imposizione italiana: trattasi, infatti, di prestazioni di servizi sportivi (così qualificati dalla CTR, come detto, con incontestato accertamento in fatto) imponibili in Italia alla luce del criterio, loro specificamente
applicabile, del luogo RAGIONE_SOCIALEa prestazione ex art. 7, comma 4, lett. b), DPR n. 633 del 1972.
Ne consegue che la contribuente avrebbe dovuto assolvere l’imposta in regime di autofatturazione (cfr., ‘a contrario’, la citata Cass. n. 5641 del 2015); tuttavia, come visto in apertura, la medesima adduce di aver emesso fattura con esposizione del titolo di non imponibilità di cui all’art. 40, comma 9, d.l. n. 331 del 1993 .
11.1. L’art. 40, comma 9, cit., nel testo vigente ‘ratione temporis’, recitava:
Non si considerano effettuate nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4 -bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro.
Le disposizioni richiamate (commi 4 -bis, 5, 6 e 8) si riferivano a servizi eterogenei rispetto a quelli sportivi: servizi – ‘lato sensu’ definiti nella prassi ‘complessi’ – relativi a beni mobili e di trasporto, in un’accezione ulteriormente allargata comprensiva dei servizi accessori e di intermediazione.
11.2. Né, nonostante le contrarie argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente nel motivo, sussistono valide ragioni di assimilazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione di servizi sportivi alla prestazione di servizi complessi, onde ricavare, giusta le elaborazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza unionale riguardo ai servizi complessi, il criterio RAGIONE_SOCIALE‘imponibilità secondo la committenza.
Invero, ai servizi sportivi è applicabile la specifica disciplina per questi previsti: ciò che, tra l’altro, sottrae rilievo allo spacchettamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni accennato, non senza contraddittorietà, nel motivo, al fine di
evidenziare la cessione dei diritti di sfruttamento ‘lato sensu’ RAGIONE_SOCIALE‘immagine e così sostenere, al traino di essa, il criterio RAGIONE_SOCIALE‘imponibilità secondo la committenza; ed in forza di tale specifica disciplina la differenza tra servizi sportivi e servizi complessi è tracciata direttamente dal legislatore, dapprima unionale indi interno.
Né, oltretutto, la contribuente offre contezza, mediante idonei richiami ai non minimamente accennati testi contrattuali, sia RAGIONE_SOCIALEe singole obbligazioni assunte nei confronti di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe società inglesi (su cui permane incertezza, tanto da essere essa medesima costretta a riconoscere che, in riferimento al rapporto con RAGIONE_SOCIALE, la cessione dei diritti d’immagine, pur in tesi prevista, era eccentrica); sia, soprattutto, RAGIONE_SOCIALEa loro concatenazione pretesamente inscindibile, in specie dal punto di vista funzionale e tecnico -operativo.
Né, ancora, rispetto alla conclusione dinanzi attinta, sorgono dubbi in ordine ad un possibile contrasto RAGIONE_SOCIALEa disciplina interna rispetto a quello unionale: dubbi tali, come sollecitato in conclusione del motivo, da determinare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea.
Per un verso, la sollecitazione di un siffatto rinvio, non argomentata, è del tutto generica ed in definitiva autoreferenziale: a misura che la si ritenesse fondata sull’assimilazione, nella parte precedente RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione del motivo, dei servizi sportivi ai servizi complessi, valgono le considerazioni appena svolte; ad ogni modo, la superiore ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei servizi sportivi è espressamente effettuata in chiave di adeguamento interpretativo – sul piano logico e sistematico – RAGIONE_SOCIALEa lettera RAGIONE_SOCIALEe disposizioni interne al contenuto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEe norme unionali rilevanti in materia: ragion per cui, in costanza di una convergenza dei due piani interno ed unionale, è fugato ogni dubbio di disallineamento RAGIONE_SOCIALE‘uno all’altro.
11.3. Da ultimo, la censura finale, volta ad aggredire il metodo utilizzato per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, è inammissibile.
A fronte di un accertamento correttamente incentrato, giusta le ragioni dinanzi illustrate, solo sugli eventi italiani di Monza ed Imola, e correlativamente ragguagliato, nella determinazione del valore RAGIONE_SOCIALEe prestazioni ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘imponibile, solo a tali eventi, la censura pecca di decisività, in quanto non allega il metodo alternativo lecito che avrebbe dovuto essere applicato per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘imposta, né comunque dimostra il minor ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta effettivamente dovuta inferiore rispetto a quella accertata.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l’intimata svolto difese scritte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 14 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME