Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2070 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17348-2022 proposto da:
COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso lo RAGIONE_SOCIALE,
rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale estesa in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1394/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 4/2/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/1/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale della Campania aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 1494/2020 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Salerno in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso avvisi di accertamento IMU 2014 -2017 emessi dal Comune di Salerno;
il Comune resiste con controricorso;
il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge (art. 360 – comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) -violazione e falsa applicazione artt. 1 -comma 2 e 5 -comma 5 del d.lgs. n. 504/1992 violazione dell’art. 112 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale abbia erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, a fini IMU, in relazione al terreno di proprietà del contribuente, atteso che « l’area in oggetto: – nel previgente P.R.G. era ricompresa nella ‘Tipologia 2 zone di rispetto relativo’; – nel vigente P.U.C. …(era)… stata, invece, ricompresa in zona a ‘verde attrezzato pubblico’ e, quindi, in zona inedificabile », cosicché, sostiene il ricorrente, l’area in questione non avrebbe « alcuna edificabilità diretta»
avendo «l’ attribuzione di un indice edificatorio … natura compensativa di tale vincolo sopravvenuto»;
1.2. la doglianza va disattesa;
1.3. in diritto va premesso, come già affermato da questa Corte in tema di ICI (ma sulla base di principi applicabili anche all’IMU), che l’assoggettabilità a tale imposta di un’area, individuata in un programma di compensazione urbanistica come destinataria del trasferimento di un diritto edificatorio, si determina solamente a seguito del perfezionamento della procedura disposta per l’accordo di programma, ove prevista, con la conseguente approvazione dei piani urbanistici e delle relative varianti ai PRG, attraverso l’individuazione esatta delle volumetrie concordate in compensazione e l’identificazione precisa delle aree per il tramite degli identificativi catastali (cfr. Cass. n. 1038 del 16/01/2023; Cass. n. 37934 del 02/12/2021; Cass. SU. n. 23902 del 29/10/2020);
1.4. è stato poi precisato che, posta la rilevanza della mera potenzialità edificatoria, è soggetto a imposta il terreno inserito nell’ambito della perequazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene direttamente attribuito ai suoli ricompresi nel comparto o, comunque, nell’area interessata dal piano di intervento, un indice perequativo costante di edificabilità, che diviene una qualità intrinseca del terreno; diversamente, non è soggetto a imposta il terreno inserito nell’ambito della compensazione urbanistica, atteso che, per effetto di essa, viene attribuito al privato un indice di capacità edificatoria fruibile su un’altra area, che può essere individuata anche successivamente, a fronte della cessione dell’area oggetto di trasformazione urbanistica, ovvero dell’imposizione su di essa di un vincolo di inedificabilità assoluta o preordinato all’esproprio, con la conseguenza che, in tale caso il diritto edificatorio non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso (cfr. Cass. n. 26895 del 05/10/2021);
1.5. invero, la perequazione urbanistica ha finalità equitativoredistributive, in quanto ripartisce la capacità volumetrica su vari terreni, con possibilità di suo «atterraggio» su altro terreno, diverso da quello di
«decollo», mentre la compensazione urbanistica ha finalità compensativoindennitaria e trae origine dalla perdita di edificabilità dell’area di decollo, su cui viene apposto dall’Amministrazione un vincolo di inedificabilità o di esproprio, con conseguente apertura di un procedimento amministrativo, che individua l’area di «atterraggio», ove esercitare la capacità edificatoria da parte del titolare del fondo di decollo, e la fase intermedia, cd. del «volo», vede il diritto edificatorio circolare separatamente dal fondo che l’ha originato ;
1.6. nel caso in esame, lo stesso ricorrente (pagg. 1-2 ricorso in cassazione) riferisce che l’area oggetto di tassazione «nel precedente strumento urbanistico (P.R.G.) era ricompresa nella ‘Tipologia 2 zone di rispetto relativo’, nell’ambito delle quali erano consentiti interventi edificatori con indice 0,425 mc/mq su un lotto minimo di 3000 mq; nel vigente P.U.C. …(aveva)… acquisito la destinazione a ‘verde attrezzato pubblico’ » e «soltanto nell’ipotesi di cessione di detto terreno in favore del Comune …(era)… stata pr evista l’assegnazione di diritti edificatori su altra area dello stesso Comune, di proprietà di terzi …»;
1.7. ciò posto, è dato rilevare che nella fattispecie in oggetto si versa in un’ipotesi di perequazione e non di conformazione urbanistica , in quanto non vi è un ‘area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta;
1.8. come già precisato da questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 16467/2022) con riguardo alla questione relativa al se il vincolo di destinazione urbanistica a «verde pubblico» sottragga l’area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell’ICI/IMU, trovano applicazione i principii, già enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e a cui il Collegio intende dare in questa sede continuità, secondo cui, in tema d’imposta comunale sugli immobili la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa (cfr. Cass. n. 19161/2004), cosicché l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale ad attrezzature e impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l’oggettivo
carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che condizionano, in concreto, l’edificabilità del suolo, ma non sottraggono l’area su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e considerato che la destinazione prevista dal vincolo posto dal piano regolatore è realizzabile non necessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico, ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa) (cfr. Cass. nn. 21351/2021, 17764/2018, 23814/2016, 14763/2015, 5161/2014, 9778/2010, 9510/2010, 19161/2004);
1.8. va quindi motivatamente disatteso il diverso orientamento (cfr. Cass. nn. 27121/2019, 5992/2015, 25672/2008), secondo il quale le aree sottoposte dal piano regolatore generale a un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d. lgs 1992/504 e restano sottratte al regime fiscale dei suoli fabbricabili, non tenendo conto, tali pronunce, che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), prevedendo che un terreno è considerato edificatorio sia quando l’edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria;
1.9. essa, pertanto, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria;
1.10 con riguardo, alle aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico, è stato ritenuto, infatti, che «in tema d’imposta comunale sugli
immobili (ICI), l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile» (cfr. n. 23814/2016; conforme Cass. nn. 9529/2023, 5604/2022, 653/2022, 17764/2018);
1.11. ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cfr. Cass. nn. 24308/2016, 5161/2014, 9778/2010, 9510/2008);
1.12. va pertanto esente da censure la sentenza impugnata nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale ha correttamente confermato la sentenza di primo grado in merito «al valore venale degli immobili in questione» sul rilievo che «la presenza di vincoli di inedificabilità non impedisce di considerare la vocazione edificatoria di aree come quelle in oggetto»;
2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge (art. 360 – comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) -violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 (cd. statuto del contribuente) in relazione all’art. 3 della l. n. 241/1990 violazione dell’art. 112 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -violazione del giudicato esterno» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale abbia erroneamente respinto la censura di difetto di motivazione degli atti impugnati, ritenendo sufficientemente motivati i suddetti avvisi e comprensibili le ragioni da cui muove la pretesa fiscale senza alcuna «valutazione in ordine alla sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria
Regionale, Sez. distaccata di Salerno, Sez. 4 – n. 11633/2016, passata in giudicato, … con la quale …(era)… stato dimostrato che, in ordine alla medesima vicenda e con riferimento al medesimo motivo di censura, tra le stesse parti, per le annualità 2008 e 2009, il giudice tributario …(aveva)… ritenuto assolutamente carente la motivazione degli avvisi impugnati»;
2.2. la doglianza va disattesa;
2.3. invero, l’annullamento dell’avviso di accertamento per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa RAGIONE_SOCIALE, sicché non si crea contrasto con il giudicato – di meritogià intervenuto tra l’ente impositore e le altre parti (cfr. Cass. n. 34656 del 30/12/2019; conf. Cass. nn. 9775 del 12/4/2023, 8658 del 27/3/2023, 7480 del 15/3/2023, 18187 del 7/6/2022, 25070 del 9/11/2020);
3.1. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge (art. 360 – comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.) -violazione e falsa applicazione artt. 1 -comma 2 e 5 -comma 5 del d.lgs. n. 504/1992 violazione dell’art. 112 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale abbia erroneamente ritenuto la sussistenza del valore venale degli immobili in questione, nonostante la presenza, sugli stessi, di vincoli di inedificabilità, ritenendo tale valore congruo in quanto «conforme a quello fissato nella delibera n. 240 del 23.02.07», nonostante su dette aree, secondo il contribuente, gravi un vincolo di inedificabilità assoluta per «destinazione a verde pubblico»;
3.2. la censura va disattesa richiamando i principi già illustrati con riguardo al primo motivo di ricorso, laddove è stato ribadito che l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo
carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile;
3.3. le ulteriori censure, formulate ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., relative alla pretesa erronea attribuzione di un valore venale superiore a quello effettivo, mediante richiamo delle perizie in atti, sono inammissibili in forza dell’art. 348 -ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di «doppia conforme» e non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegare la «diversità» delle «ragioni di fatto» considerate dalla RAGIONE_SOCIALE provinciale e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale (cfr. Cass. n. 5947 del 28/02/2023, Cass. n. 26774 del 22/12/2016), disposto che trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie;
4.1. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione di legge (art. 360 – comma 1 n. 3 c.p.c.) -violazione e falsa applicazione art. 2697 c.p.c. -violazione di legge (art. 360 -comma 1 n. 5) -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e lamenta che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale abbia erroneamente affermato che «i primi Giudici …(avevano)… correttamente considerato che in questa e consimili vicende occorre far riferimento al valore venale degli immobili… » senza tener conto delle «plurime sentenze, passate in giudicato, con le quali la RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Salerno: – per la stessa area; – con identica destinazione; – con medesime limitazioni, …(aveva)… annullato gli avvisi di accertamento impugnati» senza applicare i medesimi principi anche alla fattispecie in esame;
4.2. la doglianza va disattesa;
4.3. la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale, infatti, non ha attribuito alcun valore vincolante alle pronunce, nella stessa citate, che avevano esaminato la medesima fattispecie sub iudice , essendo il loro richiamo rivolto unicamente a rafforzare la motivazione, né peraltro la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE regionale era tenuta a valutare ulteriori decisioni in senso contrario, prive di valore di giudicato esterno, e che non costituissero quindi precedenti vincolanti;
sulla scorta di quanto sin qui osservato il ricorso va integralmente respinto, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla controricorrente;
le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, liquidandole in Euro 4.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da