Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Avvisi accertamento IMU -Terreno edificabile -Programma di compensazione urbanistica
ORDINANZA
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a RHO (MI) il DATA_NASCITA; COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Ternate (VA) il DATA_NASCITA, deceduto in data 17/11/2022, e per lui i suoi eredi NOME COGNOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) e residente in Ternate (VA) alla INDIRIZZO, e NOME COGNOME, nato a Varese il DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Varese il DATA_NASCITA; COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a MILANO il DATA_NASCITA, rappresentati e difesi, in virtù di procura alla lite in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), del Foro di RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO ed in Legnano (MI), al INDIRIZZO (tel.: NUMERO_TELEFONO; fax: NUMERO_TELEFONO; p.e.c.: EMAIL), e altresì elettivamente domiciliato
in Roma, alla INDIRIZZO (tel. e fax NUMERO_TELEFONO), presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ( p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.Iva: P_IVA), in persona del AVV_NOTAIO, domiciliato per la carica alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliato in Roma al INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO) presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso (pec: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 1858/2022 emessa dalla CTR Lombardia in data 09/05/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del 16.2.2021 la CTP di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso avvisi di accertamento emessi dal RAGIONE_SOCIALE di Rho relativi ad IMU 2013, rilevando che non era necessario il preventivo contraddittorio endoprocedimentale e che trattavasi di area edificabile, sia pure destinata a verde pubblico.
Sull’impugnazione dei contribuenti, la CTR Lombardia rigettava il gravame, affermando che non si era in presenza di un tributo armonizzato UE e non sussisteva alcuna specifica previsione normativa che rendesse necessario il contraddittorio preventivo e che, trattandosi nella specie di terreno edificabile destinato dal vigente piano del governo territoriale ad area per servizi del verde e degli spazi aperti ad uso pubblico, con indice di utilizzazione per misure di compensazione urbanistica pari allo 0,35 m/q, l’area era da considerarsi edificabile, anche se destinata a verde pubblico, ma con possibilità di interventi edilizi.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME COGNOME NOME e COGNOME COGNOME NOME sulla base di due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di Rho ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo i ricorrenti deducono che l’Ufficio avrebbe dovuto assicurare, prima di notificare l’avviso di accertamento, il contraddittorio procedimentale.
1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. i ricorrenti hanno del tutto omesso di indicare le norme di diritto su cui si fonderebbe la doglianza e che sarebbero state violate.
In secondo luogo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11560 del 11/05/2018 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27421 del 29/10/2018).
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 5 e 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 12-ter d.l. n.201/2011, convertito con modifiche in legge n. 214 del 22.12.2011, in relazione all’art. 360, primo co mma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver considerato che il terreno in oggetto era inedificabile di fatto e di diritto,
stante le caratteristiche di destinazione a VPU in area di rispetto cimiteriale.
2.1. Il motivo è fondato.
Si legge nella sentenza impugnata:
<>.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23902 del 29/10/2020; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 37934 del 02/12/2021), occorre distinguere tra urbanistica perequativa ed urbanistica compensativa. La prima è avulsa da qualsiasi obiettivo restitutorio di una originaria edificabilità, si produce direttamente e preventivamente dal piano urbanistico (e non in contropartita della specifica assegnazione o cessione volontaria dell’area al RAGIONE_SOCIALE come nel caso di compensazione) e comporta la generalizzata, preordinata e diffusa attribuzione di un indice perequativo con effetto diretto sul terreno interessato in quanto facente parte del comparto di intervento.
Ancorchè si verta, in entrambi i casi, di volumetria non esercitabile direttamente sul fondo, resta che solo nella perequazione l’indice di edificabilità viene attribuito ‘al fondo’ divenendo una qualità intrinseca di questo, e solo nella perequazione la fattispecie di edificabilità può dirsi
perfetta fin dall’origine, non necessitando di successiva individuazione ed effettiva assegnazione di aree surrogatorie di atterraggio. E’ dunque nella compensazione – e non nella perequazione – urbanistica che si assiste alla massima volatilità dello jus aedificandi rispetto alla proprietà del suolo.
In definitiva, va stabilito che <>.
Orbene, nel caso di specie, non è in dubbio che l’area interessata, assoggettata a vincolo di verde pubblico, non possa essere considerata edificabile, ovvero a ‘potenzialità edificatoria’, in quanto solo considerata in un programma di cd. compensazione urbanistica adottato dal RAGIONE_SOCIALE, non essendosi il procedimento compensatorio ancora concluso e non essendo, in particolare, stata specificamente individuata ed assegnata al proprietario (o ceduta da parte del proprietario) la cd. area “di atterraggio”, ossia l’area sulla quale deve essere trasferita l’edificabilità già cessata sull’area cd. “di decollo”.
Peraltro, in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17764 del 06/07/2018).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, va cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel senso di accogliere il ricorso originari dei ricorrenti.
La circostanza che il chiarimento sulla potenzialità edificatoria delle aree soggette a compensazione urbanistica sia stato offerto dalle Sezioni Unite solo nel 2020, giustifica la compensazione delle spese limitatamente al primo grado di giudizio, laddove le spese relative al secondo grado e al presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti;
compensa le spese del primo grado di giudizio e condanna la resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 9.4.2024.