Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
DINIEGO RIMBORSO IRES -TERMINI PER LA RICHIESTA.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18579/2020 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME con domicilio in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 6431/2019, depositata in data 18/11/2019;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 marzo 2025;
Fatti di causa
In data 2007 , la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) presentò la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006 .
In tale dichiarazione, la società non considerò, ai fini del pagamento dell’Ires, le perdite pregresse maturate in periodi precedenti ed utilizzabili a scomputo dell’imponibile, pari ad euro 596.988.
Il 31 dicembre 2011 la società presentò una dichiarazione integrativa Modello Unico 2007, con cui emendò la dichiarazione relativa all’anno 2006.
Dalla dichiarazione integrativa, emerse un credito da chiedere a rimborso.
Il 31 dicembre 2011 la società informò l’Agenzia delle Entrate della presentazione della dichiarazione integrativa e sollecitò il rimborso a mezzo di lettera raccomandata regolarmente ricevuta dall’ufficio.
Il 2 settembre 2014 la società sollecitò il pagamento del rimborso, senza esito.
Nel settembre 2016, la società impugnò il silenzio rifiuto dinanzi alla C.T.P. di Roma, che , nel contraddittorio con l’ufficio, respinse il ricorso.
La C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
La società ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio di non contestazione e del giudicato formatosi sull’entità e la spettanza delle perdite pregresse -Violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 d el 1992, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che non si era formato un giudicato sulla effettiva sussistenza del credito non indicato nella dichiarazione dei redditi originaria ed oggetto della dichiarazione integrativa.
La C.T.R., in particolare, ha affermato che non vi era stato, nella sentenza di primo grado, alcun riconoscimento, anche solo implicito, in ordine alla effettiva sussistenza delle perdite pregresse delle quali la contribuente non aveva tenuto conto nella dichiarazione presentata nell’anno 2007.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Illegittimità della sentenza impugnata attesa la tempestività della dichiarazione integrativa in melius Mod. Unico 2007, inoltrata in via telematica dalla società il 31 dicembre 2011, nel rispetto del termine decadenziale di accertamento stabilito dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 Violazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.lgs. n. 322 del 1998, in vigore pro tempore, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., anche in relazione al principio di emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa ed ai princìpi di collaborazione e di buona fede nei rapporti tra Fisco e contribuente e di capacità contributiva’ , la contribuente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa presentata dalla società e non ha accolto l’interpretazione dell’art. 2, commi 8 e 8 bis, del d.lgs. n. 322 del 1998, a norma del quale tale dichiarazione poteva essere trasmessa, secondo la normativa vigente ratione temporis , entro il
termine di accertamento ordinario previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la richiesta di rimborso presentata con lettera raccomandata del 31 dicembre 2011, senza considerare che essa si era avvalsa della dichiarazione integrativa dei redditi del 2006, Mod. Unico 2007.
In altre parole, la contribuente sostiene che ad essa non si sarebbe potuto negare il rimborso, visto che questo era stato chiesto con la dichiarazione integrativa tempestivamente presentata.
I tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.
Innanzitutto, deve rilevarsi che sulla questione della spettanza del credito da rimborso in capo alla contribuente non si è formato alcun giudicato interno.
La sentenza di primo grado, la cui parte motiva è stata fotoriprodotta nell’esposizione del primo motivo di ricorso, aveva rigettato il ricorso di prime cure sulla sola base della tardività dell’istanza di rimborso, sostanzialmente assorbendo gli altri mot ivi di censura avverso il silenzio-rifiuto.
In punto di diritto, poi, le doglianze esposte con il secondo e il terzo motivo sono infondate.
Con orientamento ormai consolidato, questa Corte ha stabilito che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito
eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., Sez. T, Sentenza n. 15211 del 30/05/2023, Rv. 667888 -01; Cass., Sez. T, Ordinanza n. 30151 del 20/11/2019, Rv. 655928 – 01).
Nel caso di specie, così come accertato in fatto dal giudice di appello, l’ultimo versamento indebito relativo all’anno d’imposta 2006 era stato effettuato nel novembre 2007, con la conseguenza che l’istanza di rimborso, anche se contenuta nella dichiarazi one integrativa presentata in data 31 dicembre 2011, è tardiva, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.
5. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilacinquecento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.