Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4804 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4804  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
Termini di impugnazione -riedizione del giudizio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4383/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
SGRITTA NOME, con l’AVV_NOTAIO, con studio in Eboli, alla INDIRIZZO e domicilio eletto presso la casella pec EMAIL
-controricorrente – avverso la  sentenza  della  COMM.TRIB.REG.  CAMPANIA,  sezione staccata di SALERNO, n. 285/9/2021, depositata l’ 14/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal Presidente relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
 La  società  RAGIONE_SOCIALE–  era oggetto di verifica fiscale per l’anno d’imposta 2000, donde risultava la mancata indicazione della plusvalenza da cessione realizzata a seguito della vendita di un complesso immobiliare non costituente bene-merce, ma bene-azienda. Ne seguiva la ripresa a tassazione con aggiunta di sanzioni.  L’atto  impositivo  era  notificato  alla  società  ed  al  legale rappresentante – socio accomandatario NOME COGNOME.
L’accertamento societario si riverberava anche sui soci destinatari di personali avvisi di accertamento, diretti al signor NOME COGNOME, qui controricorrente, al signor NOME COGNOME, e al predetto accomandatario signor NOME COGNOME. Senonché il legale rappresentante impugnava tardivamente sia l’avviso di accertamento della società, sia l’avviso di accertamento ricevuto personalmente quale socio. Donde ne scaturiva sentenza di rigetto per tardività, tanto nei confronti della società quanto, con diversa sentenza, per i ricorsi dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre il terzo socio NOME COGNOME, pure evocato, non era comparso.
La violazione del litisconsorzio originario necessario era riscontrata  in  grado  d’appello  dalla  CTR  di  Salerno  con  sentenza numero 54/9/2013 che rimetteva le parti davanti al primo giudice dopo aver dichiarato la nullità dell’intero giudizio, secondo l’insegnamento di questa  Suprema  Corte  di  legittimità  in  materia  di  litisconsorzio necessario fra società di persone e soci, di cui alla sentenza resa dalle sezioni unite numero 1052 in data 18 gennaio 2007.
Più  in  particolare,  occorre  precisare  che  la  CTR  Campania  con ordinanza disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte  le  parti  che  avevano  partecipato  al  giudizio  di  primo  grado,
assegnando un termine perentorio di 60 giorni entro cui operare l’integrazione. Il difensore dell’odierno controricorrente COGNOME depositava atto di chiamata in causa notificato agli altri due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tuttavia la CTR constatava che già il collegio di primo grado avesse in precedenza disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo socio NOME COGNOME e stante la mancanza di prova che quest’ultimo avesse ricevuto la relativa notifica, con la precitata sentenza numero 54/9/2013 depositata in data 21 febbraio 2013 la CTR disponeva la rimessione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, ai sensi dell’articolo 59 primo comma, del decreto legislativo 546/1992.
Riassunta la causa presso la CTP di Salerno, le parti processuali ripetevano le medesime difese già espresse in precedenza, ed il procuratore del signor COGNOME rappresentava la carenza di interesse del suo assistito, in quanto aveva ottenuto l’annullamento dell’atto impositivo con ordinanza di questa Suprema Corte n. 21790/2018, mentre il signor COGNOME dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi, cosiddetta ‘ rottamazione ‘ RAGIONE_SOCIALE cartelle, fornendo prova dell’intervenuto pagamento.
Il collegio di primo grado, con sentenza numero 5259 depositata al 12 dicembre 2018, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere grazie sia all’intervenuto annullamento dell’accertamento relativo al socio COGNOME, sia alla sopraggiunta definizione agevolata da parte del signor NOME COGNOME.
 Senonché,  con  appello  notificato  in  data  18  dicembre  2019, l’ufficio impugnava questa sentenza, lamentando come la definizione agevolata non comportasse la cessazione della controversia per una diversa  opzione  del  contribuente  sui  carichi  da  rottamare.  Quindi reiterava tutte le argomentazioni pregresse.
Ancora,  la  CTR  adita  dichiarava  inammissibile  per  tardività  la proposizione dell’appello, accogliendo l’eccezione di parte privata che riteneva  applicabile  la  novellazione  dei  termini  processuali  avvenuta con legge n. 69/2009.
Avverso  questa  sentenza  propone  ricorso  il  patrono  erariale, affidandosi ad unico mezzo, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente, che ha altresì depositato memoria con richiesta di condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria, oltre che di condanna alle spese di lite con distrazione di spese.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli articoli 51 e 38, terzo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992, nonché dell’articolo 327 del codice di procedura civile, nel testo in vigore prima della riforma di cui alla legge numero 69/2009.
Nella sostanza si critica la sentenza in scrutinio per aver ritenuto applicabile il regime semestrale anziché il previgente regime annuale cui sommare il termine feriale non ridotto. In altri termini, il patrono erariale ritiene che il giudizio iniziato prima del 2009 segua le regole processuali previgenti alla novella introdotta in quell’anno.
All’opposto, nel suo controricorso, la parte contribuente afferma la tardività dell’appello e, quindi, la correttezza della sentenza in scrutinio e rileva altresì la tardività del presente ricorso per cassazione, l’Ufficio ritenendo erroneamente applicabile il regime ante riforma, mentre esso è regolato dai nuovi termini ridotti con la più volte citata legge 69 del 2009.
1.1.  Costituisce  principio  consolidato  nella  giurisprudenza  di questa Corte, a partire dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 19701 del 17 settembre 2010 che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione,
pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Sicché si è costantemente affermato che <> (cfr. Cass. 17 aprile 2012 n. 6007 seguita in senso conforme, ex pluribus, da Cass. n.ri 17060 del 2012, 15741 del 2013; 19943 del 2014; n. 20102 del 06/10/2016; n. 19979 del 27/07/2018).
1.2. Va, peraltro, rilevato che, in caso analogo al presente (rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio), Cass. sez. 6-5, ord. n. 22407 del 15/10/2020, muovendo da Cass. SU, n. 11844 del 9 giugno 2016, riguardo alla distinzione tra rinvio prosecutorio (o proprio), di cui all’art. 383, primo comma, cod. proc. civ., e rinvio restitutorio o improprio di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ha statuito che <>.
1.3. La distinzione è richiamata in ulteriori successivi provvedimenti sezionali (tra gli altri, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 28 settembre 2023, n. 27577; Cass. sez. 5, ord. 19 aprile 2023, n. 10439; Cass. sez. 5, ord. 22 giugno 2021, n. 17855), tutte peraltro rese in ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio (in tema di diversità del regime impugnatorio, per la modifica normativa, nelle more intervenuta, della decisione annullata, quanto alla rilevanza della distinzione, si vedano anche Cass. sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 31081 e Cass. sez. lav. ord. n. 167/2019).
 Ciò  rilevato,  anche  alla  luce  di  una  migliore  valutazione  di osservazioni critiche emerse in dottrina, appare opportuno che, per la rilevanza  nomofilattica  della  questione  di  diritto,  la  trattazione  del ricorso  avvenga  in  pubblica  udienza,  con  conseguente  rinvio  della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024