Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 986 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Pesaro, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio digitale presso l’indirizzo Pec del difensore;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
la sentenza n. 872, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche il 19.10.2020, e pubblicata il 13.11.2020;
ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa 1. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riceveva dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il 20.12.2017, la notificazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Amministrazione finanziaria contestava, in relazione all’anno 2011, il maggior reddito accertato, conseguendone proporzionali maggiori imposte a titolo di Ires (Euro 93.103,00), Iva (Euro 41.725,00) ed Irap (Euro 16.190,00), oltre accessori e sanzioni (ric., p. 2). L’accertamento prendeva le mosse da Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza, e l’Ente impositore riteneva non applicabile alla contribuente il regime fiscale agevolato previsto per gli enti di promozione sportiva, contestava la mancata istituzione e tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, e valutava pure inesistenti alcune operazioni fatturate (sent. CTR, p. 2). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La associazione proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, RAGIONE_SOCIALE proponendo RAGIONE_SOCIALE plurimi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE articolati RAGIONE_SOCIALE motivi RAGIONE_SOCIALE di impugnazione. La CTP rigettava il ricorso.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio di merito, spiegava appello la RAGIONE_SOCIALE, riproponendo RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE proprie RAGIONE_SOCIALE contestazioni RAGIONE_SOCIALE innanzi RAGIONE_SOCIALE alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche. Quest’ultima,
con sent. n. 872/2020, depositata il 13.11.2020, riteneva che le censure proposte dalla ricorrente avverso la decisione adottata dalla CTP fossero prive del requisito della specificità, e pertanto dichiarava inammissibile l’appello introdotto dall’associazione.
Avverso la decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla controparte a mezzo Pec il 14.5.2021, la associazione, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La associazione ha successivamente depositato istanza di differimento della trattazione per concomitanti impegni professionali del difensore, nonché memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la associazione contesta la violazione dell’art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ricorso in appello della contribuente non proponesse “motivi specifici d’impugnazione” (ric., p. 3).
Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dal difensore. Invero il procuratore riferisce di aver ricevuto, in precedenza rispetto alla comunicazione della fissazione dell’udienza di trattazione del presente giudizio in Cassazione, la comunicazione della fissazione della trattazione di ulteriori quattro procedimenti in cui risulta costituita, nella stessa data del 22.11.2022, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche. Ora, a parte la considerazione che la Corte di Cassazione è giudice di ultima istanza, e la richiedente non chiarisce perché dovrebbe assicurarsi precedenza alla partecipazione a giudizi
ancora pendenti innanzi alle Corti di merito, l’istante si limita ad affermare che gli altri giudizi in cui è impegnata risultano di particolare complessità, tanto da non poter nominare un sostituto, ma non illustra in che cosa consiste questa complessità, in modo da consentire a questa Corte di provvedere alla verifica che le compete sul punto. Ma vi è di più. Ai sensi di legge, la trattazione del processo nelle udienze della sottosezione sesta in Cassazione, avviene in camera di consiglio, con la possibilità per le parti di accedere al contraddittorio scritto. Non si vede pertanto in qual modo il diritto di difesa della parte potrebbe, nel caso di specie, rimanere pregiudicato a causa dei concomitanti impegni professionali invocati dal procuratore.
Tanto premesso, non sussistono le condizioni perché sia esaminato il motivo di ricorso introdotto dalla associazione contribuente.
L’RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio mediante controricorso, ha infatti innanzitutto contestato l’inammissibilità del ricorso per cassazione introdotto dall’associazione perché tardivamente proposto.
3.1. In effetti risulta documentato in atti che la sentenza della CTR è stata depositata il 13.11.2020, e l’appello è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’associazione, a mezzo Pec, il 14.5.2021, e non entro il 13.5.2021.
Occorre in proposito confermare il condivisibile e consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione a norma degli artt. 155, secondo comma, c.p.c., e 2963, quarto comma, cod. civ., opera il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione díerum”, nel senso che il decors del tempo si
ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale”, Cass. sez. 25.8.2020, n. 17640 (conf. Cass. sez. III, 31.8.2015, n. 17313, Cass. sez. VI-V, 30.5.2018, n. 13546).
La associazione ha anche depositato memoria, ma non ha potuto contrastare i dati temporali oggettivi innanzi evidenziati. Occorre infatti ricordare che “ai fini della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, il fatto che la notifica sia mancata per circostanza non imputabile all’impugnante non impedisce la decadenza dall’impugnazione, che opera indipendentemente dalla condizione, oggettiva o soggettiva, da cui sia dipeso l’inutile decorso del tempo”, Cass. sez. L, 12.2.2002, n. 1986, ed il vizio deve essere rilevato anche d’ufficio (cfr. Cass. sez. L, 7.5.1998, n. 4641).
3.2. Il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE risulta perciò tardivo, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore della controversia.
È dovuta, COGNOME da COGNOME parte della COGNOME ricorrente, COGNOME anche la corresponsione del c.d. “doppio contributo”.
La Corte,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22.11.022.