Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28744 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28744 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27894/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
EFFETTI FISCALI PLURIENNALI E TERMINI DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata nel giudizio di appello presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Milano al INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA -MILANO n. 6279/49/2016, depositata in data 30/11/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
In seguito ad una verifica fiscale a carico della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ o ‘la società’ ), vennero riscontrate irregolarità fiscali per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009.
I verificatori contestarono l’esistenza di valide ragioni economiche a sostegno dell’operazione di aumento del capitale sociale effettuata tramite conferimento di ramo d’azienda con atto del 28 dicembre 2000. Questa operazione fu ritenuta elusiva, con conseguente applicazione dell’art. 37 bis, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti.
Instaurato il contraddittorio procedimentale con la contribuente, le cui risposte non furono considerate esaustive e convincenti da parte dell’Ufficio, con avviso di accertamento fu ripresa a tassazione la quota di avviamento relativa all’anno 2009.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso della contribuente, ritenendo che la mancata tempestiva contestazione dell’inopponibilità all’amministrazione dell’aumento del capitale sociale precludesse l’accertamento della
indebita deduzione dell’avviamento in relazione agli anni per i quali quest’ultima sarebbe stata ancora consentita.
Su appello dell’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE afferma che l’operazione di aumento di capitale sociale con conferimento di ramo di azienda si era perfezionata nel dicembre 2000; che l’avviso di accertamento notificato riguarda l’anno d’imposta 2009; che l’avviso di accertamento era stato notificato nel dicembre 2011; che le somme recuperate a tassazione rig uardano l’indebita de duzione dell’avviamento eseguita nell’anno d’imposta 2009.
La disposizione dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 , dunque, sarebbe stata violata, in quanto il termine di decadenza da ll’accertamento non decorre da quando è stata compiuta l’operazione economica, bensì da quando tale operazione ha prodotto i suoi effetti fiscali, con la conseguenza che, ferma restando la validità civilistica del conferimento del ramo di azienda, l’RAGIONE_SOCIALE , se ritiene di disconoscerne gli effetti fiscali, ben può riprendere a tassazione le quote annuali di avviamento oggetto di deduzione in un determinato anno d’imposta, se rispetto a tale anno essa non è ancora decaduta dalla potestà impositiva.
1.1. Il motivo è fondato.
Il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale, valido anche in relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in base al quale in caso di contestazione della
appostazione di quota di ammortamento relativa all’avviamento derivante dall’allocazione del disavanzo originato da operazioni di fusione, che costituisce componente di reddito ad efficacia pluriennale, e qualora la contestazione trovi ragione non nell’errato computo del singolo rateo dedotto, ma nel suo fatto generatore e nel presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o sia stato iscritto per la prima volta in bilancio (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7438 del 15/03/2023, Rv. 667036 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021, Rv. 660811 – 01).
2.La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, esamini le altre questioni eventualmente devolute in appello e rimaste assorbite dalla erroneamente ritenuta decadenza del fisco dalla potestà accertatrice.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre