Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato recapito Pec ;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3710/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lazio il 28.4.2021, e pubblicata il 23.7.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irap 2014 Costi risalenti – Termini di accertamento – Emersione ed utilizzo dei costi.
L’Agenzia delle Entrate notificava il 5.12.2017 alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, impresa dedita alle costruzioni edili, l’avviso di accertamento n. TK30C5204913/2017, richiedendo il pagamento di maggiore Irap con riferimento all’anno 2014 per un ammontare dichiarato di euro 448.482,00. La pretesa fiscale risultava fondata sulla sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un immobile. Per quanto ancora di rilievo, la società opponeva di aver rivalutato in bilancio (nel 1990, e poi nel 1999/2001) due volte l’immobile già in anni risalenti, indicando i costi sostenuti per la realizzazione dell’immobile, e che l’Amministrazione finanziaria nulla aveva obiettato. In conseguenza l’Agenzia delle Entrate doveva ritenersi decaduta dalla facoltà di esercitare la pretesa tributaria.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma proponendo le censure innanzi riassunte nel loro contenuto essenziale.
La CTP riteneva infondato il ricorso, perché la pretesa deducibilità degli oneri aveva acquisito rilevanza fiscale solo per effetto dell’utilizzo dei costi, nell’anno 2014, e pertanto l’Amministrazione finanziaria non era incorsa nella decadenza quinquennale, avendo notificato l’atto impositivo nel 2017. Pertanto rigettava l’impugnativa.
La società spiegava appello contro la decisione sfavorevole adottata all’esito del primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti.
La CTR respingeva -con la sentenza richiamata in epigrafe -il gravame.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandolo ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società denuncia la violazione dell’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 2935 cod. civ., per non avere la CTR rilevato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa creditoria, in quanto essa aveva provveduto tempestivamente a rivalutare l’immobile in anni risalenti indicando i costi, e l’Agenzia delle Entrate, quando era nei termini per provvedervi, nulla aveva eccepito.
Va sottolineato che la CTR ha evidenziato che la società aveva iniziato nel 1999 la realizzazione di un albergo, ma i costi sostenuti erano stati ‘sospesi dalla formazione del reddito, mediante imputazione dei costi alle rimanenze, pertanto gli effetti fiscali (indebiti utilizzi) dei costi oggetto di recupero si verificavano solo nel 2014, ossia all’atto di cessione del complesso immobiliare per la realizzazione del quale tali costi erano stati sostenuti e della conseguente contrapposizione dei costi di costruzione ai ricavi … il potere accertativo non poteva essere esercitato, se non a decorrere dal 2014 e, conseguentemente, l’Accertamento emesso nel 2017, deve ritersi tempestivo, ai sensi dell’art. 43 del Dpr 600/73’.
Il giudice dell’appello ha spiegato poi, ‘ ad abundantiam ‘, che l’accertamento tributario è fondato anche nel merito. Vero è che le rivalutazioni effettuate dalla società ai fini civilistici erano state iscritte nel conto economico quali ‘componenti positivi rappresentati da plusvalenze. Tuttavia a queste plusvalenze, la società stessa non aveva attribuito alcuna valenza fiscale, negli anni di competenza, avendo fatto confluire i relativi importi tra le variazioni in diminuzione … da tale condotta discende l’assoluta irrilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti al complesso immobiliare. Di conseguenza, la società, in sede di cessione dell’immobile non avrebbe potuto contrapporre tali maggiori valori
al corrispettivo realizzato dalla cessione e, pertanto, dedurli dal reddito’ (sent. CTR, p. III).
2.1. Nella tesi della contribuente l’Amministrazione finanziaria ‘pretende di contestare la non corretta dichiarazione (ed indicazione ai fini fiscali) di costi che il contribuente ha espressamente indicato e comunicato all’esito di operazioni di rivalutazione effettuate tra il 1990 ed il 2001 (e che erano comunque già indicate anche nelle ‘rispettive Dichiarazioni presentate per i suddetti anni’) … La contestazione dell’ente impositore riguarda, insomma, il fatto che RAGIONE_SOCIALE non abbia ‘pagato le tasse’ sulle rivalutazioni effettuate in quegli anni, piuttosto che sull’utilizzo di quei costi rivalutati effettuato nel 2014 … la circostanza che determinati costi … siano stati successivamente utilizzati non vale certo a rimettere in termini l’ente impositore, il quale deve ritenersi incorso nella decadenza di cui all’art. 43 del Dpr n. 600 del 1973′ (ric., p. 8 ss.).
2.2. L’Amministrazione finanziaria, nel suo controricorso, ha segnalato che nel bilancio del 2013 il compendio immobiliare era iscritto tra i beni in rimanenza. Nell’anno 2014, a seguito della cessione dell’albergo, la società ha portato in deduzione dal reddito i costi di costruzione sostenuti lustri prima, che erano stati però sospesi dalla formazione del reddito ed iscritti nelle rimanenze. La società aveva, quindi, annotato due rivalutazioni dell’immobile, per oltre quattro ed oltre sei milioni, ma non vi aveva ‘conferito alcuna valenza fiscale, avendo fatto confluire i relativi importi tra le variazioni in diminuzione ricomprese nei quadri RF dei rispettivi modelli dichiarativi. Da tale condotta … discende l’assoluta irrilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti al complesso immobiliare … di conseguenza la società, in sede di dichiarazione di cessione dell’immobile, non avrebbe potuto contrapporre tali maggiori valori al corrispettivo realizzato dalla cessione e, pertanto, dedurli dal reddito’ (controric., p. 2 s.).
2.3. La decisione assunta dalla CTR è condivisibile ed immeritevole di censure, risultando conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte di legittimità.
La scelta della società di indicare i costi sostenuti per la realizzazione dell’immobile in occasione di due rivalutazioni dell’immobile non assume invero ril ievo fiscale, perché la società aveva sospeso l’utilizzo dei costi e li aveva iscritti nelle rimanenze. Non si pone solo il problema del tempo della utilizzazione, ma della stessa emersione ai fini fiscali di determinati oneri.
Pertanto -come appurato dalla CTR – è stato solo nel 2014, a seguito della cessione dell’albergo, che la società ha manifestato fiscalmente la pretesa alla rilevanza delle rivalutazioni ed alla deduzione dei costi, e la contestazione mossa dall’Amministrazione finanziaria nell’anno 2017 risulta senz’altro tempestiva.
2.3.1. Peraltro questa Corte regolatrice, come segnalato dalla controricorrente, ha avuto occasione di chiarire, pronunciando a Sezioni Unite (con la sentenza n. 8500/2021) , che ‘in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio’ .
In definitiva, il ricorso proposto dalla contribuente è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
4 . Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni trattate e del valore della controversia.
4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita controricorrente Agenzia delle entrate, e le liquida in complessivi euro 7.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4.7.2025.