Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3086  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30476/2019 R.G. proposto da:
NOME,  IN  PROPRIO,  nella  sua  qualità  di  Avvocato, elettivamente  domiciliato  in  Roma,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, sezione staccata di Latina, n. 1455/2019, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Latina che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso l’ avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore Irpef per l’anno di imposta 2011.
 La  C.t.r.,  rigettata  l’eccezione  di  inammissibilità  dell’appello -sollevata  dal  contribuente  sul  presupposto  che  fosse  stato  proposto oltre  il  termine  ed  a  mezzo  pec,  sebbene  si  trattasse  di  processo cartaceo -riteneva  legittimo  l’accertamento  fondato  su  indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L’ Avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione», dando atto  di  non  aver  proposto  tempestivo  controricorso,  ai  soli  fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 38 e 51, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Censura  la  sentenza  impugnata  nella  parte  in  cui  ha  ritenuto tempestivamente proposto l’appello. Osserva che la sentenza di primo grado era stata depositata il 16 giugno 2017; che, di conseguenza, il termine semestrale scadeva il 16 gennaio 2018; che, invece, il ricorso era stato notificato a mezzo pec il 17 gennaio 2018.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione de ll’ art. 2, comma 3, d.m.. 23 dicembre 2013, n. 163.
Censura  la  sentenza  impugnata  per  aver  ritenuto  validamente proposto il ricorso, sebbene notificato a mezzo pec, ritenendo che l’atto
avesse raggiunto lo scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Deduce che ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.m. cit. la parte che abbia utilizzato le modalità telematiche in primo grado è tenuta ad utilizzarle anche per l’appello e ce la medesima regola era valida anche nell’ipotesi in cui per il ricorso si fosse utilizzata la forma cartacea. Aggiunge che, al momento della notifica del ricorso in primo grado, la forma telematica non esisteva, essendo entrata in vigore, facoltativamente, dal 1° luglio 2017.
Per la decisione della causa si rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione dei fascicoli del merito, a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.