Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30793 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Palermo ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 6038, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 3.12.2018, e pubblicata il 21.12.2018;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OGGETTO: Rimborso Irpef Tassazione separata -Contestazione dell’aliquota applicata -Termine utile Pregiudizio dipendente da riliquidazione – Conseguenze -* Principio di diritto.
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME COGNOME, già dipendente della Regione Sicilia dal 1967 al 2003, conseguiva il versamento dell’indennità di buonuscita il 25.3.2003, applicandosi l’imposizione Irpef a seguito dell’abbattimento del 55,55% dell’imponibile, in considerazione RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui alla L. R. Sicilia 6.3.2002, n. 2, come mod.
L’Amministrazione finanziaria, successivamente, procedeva al ricalcolo dell’indennità di fine rapporto e, con provvedimento del 27.10.2008, le corrispondeva un’ulteriore somma, riconteggiando però quanto dovutole in relazione all’intera indennità, quindi anche in relazione a quanto già corrisposto nel 2003, ed applicando sul complessivo importo un abbattimento del 50% dell’imponibile, percentuale ritenuta errata dalla contribuente. NOME COGNOME proponeva allora istanza di rimborso con raccomandata inviata il 7.12.2009 (ric., p. II), ma l’Amministrazione finanziaria la rigettava.
Avverso il rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE all’istanza restitutoria, la contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. La CTP riteneva fondate le ragioni della ricorrente, e disponeva il rimborso in suo favore RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita all’esito del primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, contestando la decadenza della contribuente dal potere di proporre l’istanza di rimborso, ed anche l’infondatezza della pretesa di applicazione di una maggiore percentuale di riduzione dell’imponibile. La CTR riformava la decisione di primo grado, reputava tardiva l’istanza restitutoria introdotta dalla contribuente e rigettava perciò la sua richiesta di rimborso.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, NOME COGNOME, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 29.9.1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardiva la sua richiesta di rimborso, sebbene proposta il 7.12.2009 per contestare l’atto pregiudizievole, consistente nella riliquidazione dell’indennità, adottato dall’Amministrazione finanziaria il 28.10.2008.
La ricorrente censura la decisione assunta dal giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto decorso il termine di quarantotto mesi, di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, all’atto della presentazione dell’istanza di rimborso, reputando che il termine dovesse decorrere da quando era stata operata la trattenuta sulle somme a lei corrisposte, quale indennità di fine rapporto, nell’anno 2003.
Critica la ricorrente che a seguito dell’originaria liquidazione dell’indennità, nel 2003, non aveva titolo per proporre alcuna ragione di doglianza, perché l’Amministrazione finanziaria aveva applicato la corretta aliquota di riduzione dell’imponibile, pari al 55,55%. Il termine per proporre l’istanza di rimborso non poteva quindi che decorrere dalla riliquidazione dell’intera indennità, sia quella già corrisposta nel 2003 sia quella integrativa, disposta dall’RAGIONE_SOCIALE solo nel 2008, con provvedimento mediante il quale l’Ente impositore aveva applicato l’erronea percentuale di riduzione dell’imponibile nella misura del 50%. Pertanto l’istanza di rimborso proposta nel 2009 deve stimarsi senz’altro tempestiva.
2.1. Scrive la CTR che ‘l’art. 38, commi 1 e 2, del Dpr n. 602/73, prevede la proposizione dell’istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi dal versamento di somme o, nel caso di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata … in caso di riliquidazione … questa non riapre i termini ormai scaduti’ (sent. CTR, p. IV).
2.2. L’Amministrazione finanziaria aderisce alla tesi proposta dalla CTR, rileva che è lo stesso testo del ricordato art. 38 a far decorrere il termine per la proposizione dell’istanza di rimborso dalla data del versamento (o della ritenuta), e tanto è stato anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
2.3. Invero è noto al Collegio, che lo condivide, l’orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui l’istanza di rimborso deve proporsi, ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, entro quarantotto mesi dal versamento o dalla ritenuta contestati come indebiti, cfr., tra le molte e da ultimo, Cass. sez. VI-V, 1°.2.2018, n. 2533, la quale ha statuito che ‘il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell’imposta complessivamente dovuta’, ma si è avuto cura di specificare che ‘non può dubitarsi, allora, che nel caso esaminato dalla CTR la contestazione fondante la domanda di rimborso del contribuente – correlata alla circostanza che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e non l’aliquota ridotta del 12,50% era direttamente collegata alla struttura stessa del calcolo della ritenuta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta (v.
Cass. n. 21734/14, Cass. 17132/2015; Cass. 11602/2016,cit.)’ (evidenza aggiunta).
2.4. Le ipotesi esaminate dalla Cassazione risultano pertanto profondamente diverse da quella oggetto di controversia in questo giudizio. La Suprema Corte ha infatti cura di specificare che la decorrenza dalla data del versamento (o della ritenuta) si verifica dal giorno ‘dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento’. Diversamente, in questo giudizio, alla data in cui sono state operate le ritenute sull’indennità di fine rapporto da corrispondersi all’odierna ricorrente in occasione della prima liquidazione del 2003, all’atto della loro effettuazione le ritenute non risultavano affatto parzialmente o totalmente non dovute, perché l’Amministrazione finanziaria aveva applicato la riduzione della base imponibile nella misura del 55,55%, cioè proprio quella ritenuta corretta dalla contribuente, che in conseguenza non aveva nessun pregiudizio da invocare e non poteva proporre alcuna istanza di rimborso.
2.4.1. Soltanto con la seconda liquidazione, nel 2008, l’Amministrazione finanziaria si è determinata per la riduzione dell’imponibile nella misura, ritenuta errata dalla contribuente, del 50%, e ha ritenuto di poterla applicare anche alle somme già oggetto della prima liquidazione. In conseguenza l’invocato pregiudizio che legittima la contribuente a proporre la sua istanza di rimborso è maturato solo nel 2008, e l’istanza di rimborso, pacificamente proposta dalla ricorrente nell’anno 2009, risulta pertanto tempestiva.
2.5. Sembra allora opportuno indicare il seguente principio di diritto: ‘Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n.
602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale data; tuttavia, qualora l’amministrazione finanziaria liquidi il rimborso dell’Irpef applicando la corretta aliquota di imposizione, e pertanto il pregiudizio non abbia a verificarsi, e successivamente, in sede di provvedimento integrativo, provveda a liquidare nuovamente l’importo del rimborso, applicando sull’intera somma dovuta un’aliquota di imposizione errata, la lesione del diritto del contribuente sorge proprio per effetto di questa seconda liquidazione, ed è pertanto dalla data in cui è stata effettuata che decorre il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973′.
Il ricorso proposto dalla contribuente risulta quindi fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Palermo, perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 26.10.2023.