Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32535 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32535 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: Rimborso IRAP 20132014 -Silenzio rifiuto -Deducibilità svalutazione crediti – Art. 106 t.u.i.r. – Termine di decadenza -Decorrenza -Rimessione in udienza pubblica.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24597/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, n. 589/06/2024, depositata in data 6 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze i silenzirifiuto opposti dall’Agenzia delle entrate a due istanze di rimborso (avanzate il 13 giugno 2018 ed il 14 giugno 2019) delle somme versate cautelativamente, in eccedenza, a titolo di IRAP, rispettivamente per gli anni di imposta 2013 e 2014. Assumeva che l’imposta avrebbe dovuto essere calcolata con deduzione, dalla base imponibile, delle quote delle svalutazioni dei crediti iscritti negli anni anteriori al 2005, in base al criterio di riparto previsto dall’art. 106, ‘nuovo’ t.u.i.r. (cc.dd. noni pregressi), e dall’art. 6, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 446/1997, nella versione ratione temporis vigente, secondo cui le svalutazioni iscritte a bilancio (sebbene integralmente riferibili -per competenza -al periodo d’imposta in cui la svalutazione stessa veniva effettuata) erano deducibili nell’esercizio corrente fino a una determinata percentuale del valore del credito iscritto, e, per la parte eccedente, in quote costanti, nei sette o nei nove esercizi successivi, apportando in dichiarazione variazioni in diminuzione rispetto al risultato civilistico di ciascun esercizio.
La CTP, riuniti i ricorsi, accoglieva solo in parte quello relativo al rimborso dell’IRAP 2014, versata a saldo in data 16 giugno 2015, non essendo decorso, alla data dell’istanza (14 giugno 2019), il termine di 48 mesi previsto dalla legge. Rigettava il ricorso relativo all’IRAP 2013, in quanto alla data dell’istanza di rimborso era decorso il detto termine di 48 mesi, decorrente dalla data dei versamenti degli acconti (17 giugno 2013 e 10 dicembre 2013).
L’ADE interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, deducendo l’erroneità della decisione della CTP nella parte in cui aveva individuato il dies a quo del termine di 48 mesi per il rimborso per l’anno 2013 nelle date dei versamenti in acconto e per l’anno 2014 nella data del versamento del saldo.
Anche il contribuente proponeva tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado nella parte a sé sfavorevole; evidenziava, con riferimento all’istanza di rimborso IRAP 2014, che i due versamenti in acconto effettuati nel 2013 non erano in sé indebiti, ma erano diventati tali solo in sede di liquidazione del saldo.
La CGT2 accoglieva l’appello del contribuente, respingendo quello dell’Ufficio. Con riferimento all’anno 2014, rilevava che alcun acconto era stato versato dall’istituto di credito e, pertanto, il dies a quo per il rimborso (chiesto unicamente in relazione a quanto versato a titolo di saldo nel giugno del 2015) andava identificato nel giorno del versamento del saldo; anche con riferimento all’anno 2013, il dies a quo andava individuato nella data del versamento del saldo, non già dei due acconti. Per l’una e per l’altra annualità, in definitiva, non era maturata alcuna decadenza.
L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione .
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 07/11/2025. La controricorrente ha depositato, in data 23-24 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; premette essere un dato pacifico che: a) le istanze di rimborso siano state presentate oltre il termine di 48 mesi decorrente dai versamenti degli acconti; b) la società, al momento del versamento dell’acconto dell’imposta Irap, era consapevole del carattere indebito dello stesso, avendo proceduto prudenzialmente a non computare, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le quote riferite alle svalutazioni operate in annualità precedenti al 2005. Censura quindi la decisione della CTR laddove ha ritenuto che il termine per il rimborso di cui all’art. 38 citato non iniziasse a decorrere dal
versamento in acconto, alla cui data il pagamento era già indebito, ma solo dal versamento del saldo.
La lite verte su rimborso dell’IRAP richiesto da istituti bancari in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall’art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove contemplava la possibilità di dedurre nei periodi di imposta successivi la parte eccedente la percentuale prevista dalla norma (i cd. noni pregressi), ed in particolare sulla questione della decorrenza iniziale del termine per proporre l’istanza di rimborso.
2.1. Il diritto al rimborso, dal punto di vista sostanziale, risulta esaminato da Cass. n. 5403/2012, che ha fissato il principio per cui anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall’art. 71, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi divenuto art. 106, comma terzo, del medesimo d.P.R.) per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario ed assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all’art. 106, comma terzo, citato, per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l’indeducibilità ai fini dell’IRAP, introdotta dall’art. 2, comma secondo, del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, a partire dall’esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, ed oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un’interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il
canone ermeneutico di cui all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2.2. In materia di decorrenza del diritto al rimborso, poi, Cass. n. 5833/2020 ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass., Sez. U., n. 13676/2014), che è rigoroso nella identificazione (di regola) nel giorno del versamento del dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato. Si è, infatti, affermato, ad esempio, che: il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poiché subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poiché in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento.
2.3. Pertanto, questa Corte (nella già citata Cass. n. 5833/2020, i cui principi sono stati ribaditi da Cass. n. 33616/2023, per vicenda analoga a quella in esame, cassando la sentenza n. 2020/2018 della CTR toscana, richiamata dalla sentenza in questa sede impugnata, nonché in generale da Cass. n. 31397/2023) ha evidenziato che ove è pacifico che il maggiore tributo versato dalla società sia dipeso dalla mancata deduzione delle quote delle svalutazioni dei crediti anteriori al 2005, alla luce del principio giuridico sopra enunciato, è chiaro che il dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso di quanto versato
dalla contribuente in eccedenza, a titolo d’IRAP, decorra dal giorno in cui venne effettuato il versamento di ciascuno dei due acconti (da ultimo, Cass. 13/05/2025, n. 12813).
2.4. Successivamente, però, è stato affermato, in controversia con altro istituto di credito ma avente ad oggetto la medesima quaestio iuris , il diverso principio per cui ‘ il termine di decadenza per chiedere il rimborso dell’eccedenza pagata non’ può ‘ che decorrere dal versamento del saldo, che rappresenta il termine finale di adempimento dell’obbligazione tributaria’ (così la recentissima Cass. 22/09/2025, n. 25872, che richiama Cass. 11783/2023).
Le divergenze riscontrate circa l’individuazione del dies a quo del diritto al rimborso rende opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo per la rimessione all’udienza pubblica.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causa all’udienza pubblica .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME