Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29206 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10214/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME NOME
-intimato-
Oggetto:
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia, Catania, n. 8992/05/2021, pronunciata il 17 giugno 2021 e depositata il 12 ottobre 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata in data 30.12.2010 ed avente ad oggetto il 50 % di quanto versato a titolo di Irpef, addizionali ai sensi della legge n. 1011/2006 e pari ad euro 12.263,34 per il quadriennio 20022005. L’Ufficio si costitutiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del rimborso per gli anni 2002/2003 ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per intervenuta decadenza dei termini di legge e la sua in fondatezza nel merito. L’Ufficio eccepiva l’inapplicabilità retroattiva della norma e, in ogni caso, l’inapplicabilità dell’art. 38 citato valevole solo in caso di errore materiale o di doppio versamento. Eccepiva altresì la tardività dell’istanza per deco rso del termine di due anni, decorrenti dall’01.01.2007, quale data di entrata in vigore dell’art. 1, co. 1011, l. n. 296/2006. La CTP aderiva alla tesi dell’Ufficio, rigettando il ricorso.
Interponeva appello il contribuente rilevando la tempestività del l’istanza, trovando applicazione l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 per il quale il termine di presentazione dell’istanza scadrebbe in data 31.03.2012. Con successiva memoria ribadiva la tempestività dell’istanza anche alla luce del D.P.C.M. del 25.07.2008 con c ui lo stato di emergenza era stato prorogato dal 30.06.2008 al 31.12.2008. Per l’effetto l’istanza doveva ritenersi tempestiva anche a termini dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. La CTR accoglieva l’appello aderendo a tale ultima eccezione.
Ricorre per la ca ssazione della sentenza l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si affida a due motivi di ricorso, mentre rimane
intimato il contribuente che produce elezione di domicilio per le comunicazioni di cancelleria.
CONSIDERATO
Con il primo motivo il patrono erariale prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 1, co. 1011, l. n. 296/2006 (come novellato dal disposto dell’art. 36 -bis del d.l. n. 248/2007, convertito dalla l. n. 31/2008), del D.P.C.M. del 25.07.2008, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In sostanza denunzia l’illegittimità della sentenza pe r aver erroneamente identificato il dies a quo per la decorrenza del termine utile per la presentazione dell’istanza nella proroga, sino al 31.12.2008 prevista nel D.P.C.M. del 25.07.2008. Quest’ultimo avrebbe invero solo prorogato lo stato di emergenza, senza incidere sul dies a quo in commento decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 31/2008 e, quindi, in data 1 marzo 2008.
Il motivo è fondato ed assorbente.
È ben vero che sia ormai « ius receptum l’affermazione per cui in tema di agevolazioni tributarie, l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l’importo superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31 del 2008 di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (in questo ordine di idee, Cass. 02/04/2020, n. 7659; Cass. 17/03/2020, n. 7360; Cass. 26/02/2020, n. 5167; Cass. 07/03/2019, n. 6644; Cass. 22/07/2016, n. 15252)» (cfr. Cass., V, n. 5511/2022). Nello
specifico, il patrono erariale ha sollevato l’eccezione di decadenza del contribuente, senza che fosse necessario -a questo fine- indicare il dies a quo , purché ciò emerga dagli atti, come è nella specie (sul tema, cfr. funditus Cass. T, n. 26380/2023).
Pertanto, il termine applicabile era quello di due anni, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n.546/1992, dal venire in esistenza del presupposto del rimborso, cioè dall’entrata in vigore della normativa che riconosceva l’agevolazione.
Il primo motivo è dunque fondato ed assorbente.
Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 17, della l. n. 289/2002, dell’art. 1, co. 665, l. n. 190/2014 e s.m.i., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il C. (NUMERO_DOCUMENTO) 5549 final, in parametro all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
3.1 In sintesi afferma che la CTR avrebbe errato nell’omettere l’obbligo di verifica della sussistenza de i requisiti previsti dall’art. 1, co. 665, l. n. 190/2014 e s.m.i., tenuto conto che il contribuente risulterebbe tito lare, per tutti gli anni d’imposta in questione, di un reddito di partecipazione, assimilato al reddito d’impresa.
Il motivo resta assorbito da quello che precede.
In definitiva, la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.