Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
NOME
-intimato- avverso la sentenza n.675/16 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 10.05.2016.
Rilevato che:
la controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE rettific ò il reddito d’impresa dichiarato dal contribuente, quale titolare dell’omonima ditta, per l’anno d’imposta 1998.
Tributi-ProcessoTermine per la riassunzione
NOME COGNOME propose avverso l’atto impositivo ricorso che venne rigettato dalla Commissione tributaria provinciale adita perché ritenuto fondato su argomentazioni vaghe e generiche, carenti di prova.
L’appello proposto avverso la sentenza dal contribuente venne dichiarato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, inammissibile in quanto il COGNOME si era difeso personalmente sebbene si trattasse di controversia di valore superiore ai 5 milioni di lire e, pertanto, necessitante di difensore abilitato.
Proposto dal contribuente ricorso per cassazione questa Corte, con sentenza n.29374, depositata il 16 dicembre 2008, cassava la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado, unico competente a fissare alla parte il termine per munirsi di difensore abilitato o, in caso contrario, a dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
In sede di rinvio, la Commissione tributaria provinciale di La Spezia accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente.
L’ufficio finanziario proponeva, allora, appello che veniva dichiarato dalla C.T.R. della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, inammissibile in quanto tardivo, perché notificato oltre il termine semestrale previsto per legge a seguito della riduzione operata dalla legge 69/2009.
Avverso la sentenza in epigrafe l’ RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione con un unico motivo.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso -rubricato ‘violazione degli artt. 51 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 327 cpc, come novellato dagli artt. 46 e 58 legge 69/2009’in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c .p.c. ‘ -l’RAGIONE_SOCIALE deduce l’errore nel quale era incorsa la C.T.R., per avere
considerato tardiva la notifica effettuata nel termine annuale da considerarsi, invece, valevole essendo il primo grado del giudizio instaurato nel 1995 e, quindi, prima della data di entrata in vigore della riduzione dei termini operata dalla Legge 69/2009 (luglio 2009).
La censura involge la questione, relativa all’applicazione del principio del tempus regit actum ritenuto, da alcune recente pronunce (v. Cass. n.22407 del 2020) inapplicabile nel caso, quale quello in esame, di cd. rinvio restitutorio, per l ‘esame della quale appare opportuna la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il giorno 8 maggio 2024.