Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1379 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1379 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6307/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
–
ricorrente
–
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al controricorso;
-controricorrente -avverso la sentenza n. 239/2021 della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , depositata il 27/07/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria rigettò l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendola non motivata in quanto non era indicato l’immobile sul quale doveva essere effettuata l’iscrizione e dando rilevanza all’intervenuto annullamento da parte della CTR d i cinque dei sei presupposti avvisi di accertamento (per gli anni 2007, 2010, 2011, 2012, 2013), sebbene pendenti i ricorsi per cassazione.
Contro tale decisione l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c. per l ‘adunanza camerale del 12/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione de ll’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2740 c.c. , censurando la decisione con cui la CTR ha ritenuto necessaria, nella motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, l’indicazione dell’immobile sul quale l’agente avrebbe iscritto ipoteca.
Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione de ll’art. 76 e dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, laddove la CTR ha dato rilevanza all’intervenuto annullamento provvisorio degli avvisi di accertamento, requisito non previsto in quanto ai sensi RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni l’ipoteca è ammissibile anche in assenza dei presupposti per il pignoramento e il giudice deve ove venga annullato uno dei titoli dell’iscrizione ha il dovere di ricondurre l’ipoteca alla giusta misura.
L’avviso di comunicazione della fissazione di udienza è stato effettuato alla parte di persona in data 15 ottobre 2025 risultando a quella data impedimento allo svolgimento di attività difensiva del difensore.
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art. 380 -bis .1 c.p.c., non sanato dallo svolgimento di attività difensiva (Cass. 11/02/2015, n. 2726), determina la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME