Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27265/2020 R.G. proposto da :
PROFILTEKNA DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in VIBO VALENTIA, INDIRIZZO FROGGIO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA – SEZ.ST. CATANZARO n. 46/01/20 depositata il 09/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 46/01/20 del 18/10/2019, la Commissione tributaria regionale della Calabria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 876/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE di Calafati Nazzareno e RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( rectius art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – decreto IVA).
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che la disciplina sull’omessa comunicazione bonaria, comportante la nullità della cartella di pagamento, non trovava applicazione vertendosi in ipotesi di dichiarazione omessa.
Profiltekna impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata, come eccepito dalla difesa erariale.
1.1. Invero, posto che nel computo di detto termine bisogna tenere conto sia della sospensione feriale dei termini processuali (dal 01/08/2020 al 31/08/2020) che della sospensione di sessantaquattro giorni (dal 09/03/2020 all’11/05/2020) conseguente alla pandemia
Covid19 ai sensi dell’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. del 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 maggio 2020, n. 40, trattandosi di termini cumulabili (Cass. n. 2095 del 24/01/2023), il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato ad AE entro e non oltre il giorno di lunedì 12 ottobre 2020.
1.2. Il ricorso è stato, invece, notificato il giorno successivo, 13 ottobre 2020, ed è, dunque, tardivo, sicché non deve farsi luogo all’esame dei motivi proposti.
In conclusione, il ricorso è inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 19.176,35.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, il 13/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME