Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23685/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-resistente adesiva-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE-PALERMOSEZ.DIST. SIRACUSA n. 3871/2015 depositata il 15/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinto da cartella di pagamento n. 298 2008 00046116 59, per la complessiva somma di euro 22.629,06, per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’a.i. 2003.
Il contribuente impugnava la cartella chiedendone il parziale annullamento in relazione alle iscrizioni a ruolo riguardanti le somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 289 del 2002, per un totale di euro 21.711,66, lamentando la violazione dell’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, conv. con mod. dalla l. n. 248 del 2006, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il concessionario della riscossione (in allora RAGIONE_SOCIALE) erano decaduti dal diritto alla riscossione per essere la notifica della cartella intervenuta dopo il termine previsto del 31 dicembre 2008.
Nel contraddittorio dell’RAGIONE_SOCIALE e del concessionario, la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso, sul presupposto che il pagamento della sola prima rata fosse sufficiente a chiudere la lite con il Fisco.
Proponevano appello, in via principale RAGIONE_SOCIALE (subentrata a RAGIONE_SOCIALE) e, in via incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE. Resisteva il contribuente, che, a sua volta, con appello incidentale, riproponeva l’eccezione di decadenza dal termine di notifica della cartella.
La CTR della Regione siciliana –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE così decideva:
ccoglie parzialmente l’appello principale proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE e quello incidentale proposto
dall’RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca l’annullamento dell’impugnata cartella di pagamento, limitatamente alle somme di denaro iscritte al ruolo n. 2008/450029.
In motivazione – per quanto di interesse – osservava:
L’impugnata cartella di pagamento va peraltro (parzialmente) annullata a motivo della riproposta eccezione di decadenza del termine della sua notificazione, che sarebbe dovuta avvenire, a pena di decadenza, per le notifiche conseguenti alle iscrizioni al ruolo previste dalla legge n. 289 del 2002, entro il 31 dicembre 2008, come prescritto dall’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, convertito con legge n. 248 del 2006, ma che in concreto è avvenuta solo in data 16 febbraio 2009.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. Si costituisce RAGIONE_SOCIALE aderendo alle conclusioni rassegnate dall’RAGIONE_SOCIALE in ricorso. Resta intimato il contribuente.
Considerato che:
Con l’unico motivo del ricorso agenziale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 5 -bis e 5 -ter, d.l. n. 138 del 2011, conv. con mod. dalla l. n. 148 del 2011, e dell’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, cit., quanto alla decadenza dall’azione di riscossione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’art. 2, commi 5 -bis e 5 -ter, d.l. n. 138 del 2011 individua il termine ultimo per promuovere l’azione di riscossione nel 31 dicembre 2011. Pertanto, la sentenza impugnata è illegittima.
Il motivo è infondato.
L’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, cit., siccome modificato dall’art. 1 l. n. 248 del 2006, in sede di conversione, è perentorio nel prevedere quanto segue:
La notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9 -bis della citata legge n. 289 del 2002.
È dunque stabilito dal legislatore un termine perentorio (‘a pena di decadenza’) coincidente con il 31 dicembre 2008 per ‘la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289′.
A fronte di ciò, vero è che, sul tema della riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute dai contribuenti avvalsisi dei condoni cd. premiali di cui alla l. n. 289 del 2002, è intervenuto nuovamente il legislatore con il d.l. n. 138 del 2011, cit., giusta l’art. 2, commi 5 -bis e 5 -ter, dello stesso, siccome entrambi inseriti dall’art. 1, comma 1, l. n. 148 del 2011, in sede di conversione, ed il secondo modificato dall’art. 11, comma 10 -bis, d.l. n. 201 del 2011, conv. con mod. dalla l. n. 214 del 2011.
Il comma 5 -bis recita:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, al fine di recuperare all’entrata del
bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e RAGIONE_SOCIALE sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento, provvedono all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE e quelle di RAGIONE_SOCIALE provvedono, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
Il comma 5 -ter recita:
In caso di omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5 -bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento RAGIONE_SOCIALE predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali è ancora in corso il termine per l’accertamento, è sottoposta a controllo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2013, anche con riguardo alle attività svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Alla stregua dell’insuperabile tenore letterale dei commi 5 -bis e 5 -ter, in disamina, non è tuttavia prevista alcuna proroga del termine per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, individuato ‘a monte’ dall’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, cit., proroga che invece il comma 5 -ter espressamente prevede con riguardo ai termini (purché pendenti al 31 dicembre 2011, ipotesi in ogni caso esulante nella specie) per l’accertamento ai fini dell’IVA nei confronti degli aderenti al condono.
In particolare, il termine del 31 dicembre 2011, di cui al comma 5 -bis, è ultimativamente concesso ad RAGIONE_SOCIALE per ‘avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente’ – ossia dei contribuenti, sia consentito di così dire, ‘censiti come morosi’ – ‘ogni azione coattiva necessaria al fine dell’integrale recupero RAGIONE_SOCIALE somme dovute e non corrisposte , anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza’. Di conseguenza, detto termine ha riguardo esclusivamente alle azioni coattive, preannunciate da apposita intimazione di pagamento, ma non anche all’atto prodromico di cristallizzazione dei crediti con effetti impositivi rappresentato dalla cartella. In altri termini, alla data del d.l. n. 148 del 2011, si imponeva ai menzionati agenti della riscossione di avviare, in funzione evidentemente acceleratoria (a dichiarati fini di ‘realizzo’), la riscossione con le forme coattive di crediti già ritualmente cristallizzati in titoli esecutivi, eppure non ancora azionati, senza in alcun modo concedersi loro, in funzione all’opposto dilatoria, una innominata (ed implicita) proroga di un immodificato termine perentorio, quello del 31 ottobre 2008, previsto dall’immutato art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006.
Alla luce di quanto precede, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
‘In tema di cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 l. n. 289 del 2002, il termine perentorio del 31 dicembre 2008 di cui all’art. 37, comma 44, d.l. n. 223 del 2006, conv. con mod. dalla l. n. 248 del 2006, per la notifica RAGIONE_SOCIALE stesse non ha subito alcuna proroga per effetto dell’art. 2, commi 5 -bis e 5 -ter, d.l. n. 138 del 2011, conv. con mod. dalla l. n. 148 del 2011, che individua una tempistica volta unicamente -ad espressi fini di recupero RAGIONE_SOCIALE ‘somme dichiarate e non versate anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento’ – all’avvio RAGIONE_SOCIALE azioni coattive, nei confronti dei contribuenti inadempienti, ‘anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato’, senza mai fare riferimento al – e ‘a fortiori’ modificare il termine di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle’.
In definitiva, il ricorso va rigettato, avendo la CTR prestato ossequio al superiore principio di diritto.
Nulla sulle spese, per mancanza di attività del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2023.