Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15239 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15239 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
Intesa Sanpaolo S.p.A .RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 609, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 7.7.2021, e pubblicata il 23.7.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
la Corte osserva:
OGGETTO: Rimborso – Imposte indebitamente versate – Interessi – Termine finale di maturazione – * Principio di diritto.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate Riscossione provvedeva a rimborsare alla Società Sanpaolo Imi S.p.A., in data 28.5.2019, la somma di Euro 1.503.558,05, a seguito dei provvedimenti di sgravio di due cartelle di pagamento relative ad imposte versate dalla contribuente a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.
La società ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino dolendosi del mancato rimborso degli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. 602 del 1973, sugli importi iscritti a ruolo e sgravati a seguito di pronunce giurisdizionali. Nello specifico, la ricorrente lamentava la mancata corresponsione degli interessi per la ritardata restituzione delle imposte pagate, che la stessa quantificava conteggiando i semestri interi, escluso il primo, a partire dalla data di versamento e fino alla data di accredito delle somme, ricomprendendo nel capitale produttivo di interessi anche i compensi di riscossione.
L’Ufficio nel costituirsi in giudizio riconosceva la spettanza degli interessi ma, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, riteneva che gli interessi dovessero essere calcolati sulle somme sgravate, esclusi i compensi di riscossione, a partire dalla data di scadenza del ruolo e non del versamento, e fino alla data dell’ordinativo di pagamento, da ritenersi coincidente con la data del provvedimento di sgravio. Chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, relativamente agli importi riconosciuti come dovuti e versati e, per il resto, domandava che il ricorso della contribuente venisse respinto. La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con sentenza n. 57 del 2020, accoglieva integralmente il ricorso dell’Istituto di credito.
Avverso la sentenza della CTP spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, chiedendo la riforma della decisione. La società si
costituiva in giudizio ribadendo quanto già sostenuto in primo grado. All’esito della trattazione, la Commissione regionale rigettava l’appello affermando che il dies a quo deve essere individuato nella data di pagamento dell’imposta che ha generato l’entrata fiscale indebita, mentre il termine ultimo di maturazione degli interessi coincide con ‘quello dell’effettivo pagamento al contribuente della somma dovuta’ (sent. CTR, p. 3).
Ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, affidandosi ad uno strumento di impugnazione, ed ha pure depositato memoria ribadendo i propri argomenti. Resiste la contribuente mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1182 cod. civ., nella parte in cui la CTR ha identificato il termine finale di maturazione degli interessi nella data in cui le somme rimborsate sono state accreditate al contribuente.
Con il suo mezzo d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria critica l’individuazione del dies ad quem di maturazione degli interessi, sostenendo che ‘se nel caso di istanza di rimborso, in cui l’ufficio competente emette l’ordinativo di pagamento del rimborso, la cui successiva esecuzione è affidata al tesoriere, non vi è alcun dubbio che gli interessi debbano essere corrisposti fino alla data di emissione del predetto ordinativo, a nulla rilevando né la sua successiva comunicazione né l’effettivo accredito delle somme, le medesime conclusioni devono valere anche per il caso, quale quello di specie, in cui, trattandosi di importi pagati a seguito di iscrizione a ruolo, in luogo dell’ordinativo di pagamento l’Ufficio
competente emette il provvedimento di sgravio, dando mandato in tal modo all’Agente della riscossione di effettuare il richiesto rimborso’ (ric. p. 8 ss.).
2.1. Appare opportuno ricordare che l’art. 44 del d.P.R. 602 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis , statuisce: ‘ Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1,375 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di amministrazione o dell’elenco di rimborso.
L’interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma ‘.
2.2. Tanto premesso, la prospettazione dell’Ente impositore non appare condivisibile, perché in contrasto con la natura degli interessi in questione, e con lo stesso dettato legislativo.
Si è poc’anzi ricordato che l’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 dispone che gli interessi siano corrisposti dalla debitrice Amministrazione finanziaria fino alla data dell’ordinativo di pagamento, e tanto è stato previsto perché, dalla data di emissione dell’ordinativo di pagamento e fino all’effettivo accredito delle somme maturate in favore del contribuente, la responsabilità per un eventuale ritardo non graverà più sull’Amministrazione finanziaria, bensì sull’Incaricato per il pagamento. Il provvedimento di sgravio della pretesa esattoriale non ha la natura di un ordinativo o mandato di pagamento, ed infatti l’ordine all’Incaricato
di provvedere al pagamento deve essere comunque disposto, e l’Amministrazione neppure allega quando vi abbia provveduto.
2.3. Il giudice del gravame ha però rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria affermando che il termine ultimo di maturazione degli interessi ‘è senz’altro quello dell’effettivo pagamento al contribuente della somma dovuta per interessi’ (sent. CTR, p. 3).
Ora, la data in cui l’Amministrazione finanziaria provvede ad emettere l’ordinativo di pagamento, che ai sensi di legge determina il termine finale di maturazione degli interessi di cui deve rispondere l’Ente impositore, può non coincidere, e di regola non coincide, con la data in cui il contribuente che ne ha diritto riceve la effettiva corresponsione delle somme che gli sono dovute a titolo di interessi, perché quest’ulteriore risultato dipende dalla diligenza nell’adempiere dell’Incaricato per la liquidazione, a sua volta responsabile della eventuale tardiva corresponsione degli interessi in favore del contribuente fino alla data dell’effettivo accredito (cfr. Cass. sez. V, 30.6.2020, n. 13082).
2.4. Può pertanto indicarsi il principio di diritto secondo cui: ‘Ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, gli interessi sulle somme che l’agenzia delle entrate deve corrispondere al contribuente creditore hanno il loro termine finale di maturazione nella data di emissione e trasmissione all’incaricato per il versamento del necessario ordinativo di pagamento, che non trova un equipollente nell’eventuale provvedimento di sgravio della pretesa impositiva notificata al contribuente, mentre di ogni ulteriore ritardo nell’adempimento rimarrà responsabile l’incaricato per il pagamento’.
Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato, negli indicati limiti di ragione, e deve perciò essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie negli indicati limiti di ragione il ricorso proposto dall’ Agenzia delle Entrate , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 9.5.2025.