Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3157 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3157  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ,  rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE;
–  ricorrente
–
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
–   resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1194/48/15, depositata il 9 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia rettificava la dichiarazione dalla ricorrente, parrucchiera, in relazione a maggiori redditi presunti dal possesso di  un  immobile  e  di  un  cavallo  da  equitazione.  La  contribuente proponeva così ricorso che la CTP respingeva. Adìta la CTR in sede
Termini processuali
d’appello, la  stessa  dichiarava  l’inammissibilità  dell’appello  per tardività dello stesso. Ricorre quindi in cassazione quest’ultimo con un motivo in cui sono cumulati due ordini di censure.
L’Agenzia resiste a mezzo  di un mero  atto di costituzione, tardivamente depositato.
CONSIDERATO CHE
Con il solo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 51, d.lgs. n. 546/1992; 327, cod. proc. civ. in relazione all’art. 24, Cost., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ. e omessa e/o contraddittoria motivazione su punto rilevante della controversia (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, cod. proc. civ. Osserva in particolare la ricorrente come, non avendo il primo giudice depositato nei termini la sentenza, la stessa non ha potuto proporre ricorso nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. In particolare, la CTR avrebbe disatteso la tempestiva istanza di rimessione in termini di cui all’art. 153, cod. proc. civ. La decisione non avrebbe pronunciato su una questione sollevata dalla ricorrente, cioè la disciplina anteriore all’introduzione del nuovo testo dell’art. 153, cod. proc. civ., e sarebbe altresì contraddittoria in quanto configura un obbligo di diligenza a carico della parte a fronte della violazione degli obblighi di diligenza della commissione e di comunicazione della segreteria nella comunicazione.
Il ricorso è infondato. La ricorrente sovrappone in modo indistinto divers i profili di censura, di cui all’art. 360, cod. proc. civ., che invece, per l’osservanza dell’obbligo di specificità degli stessi, avrebbe dovuto trattare in modo autonomo. In ogni caso la CTR ha fatto corretta applicazione delle norme denunciate come violate, poiché la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il termine ‘lungo’ per impugnare, di cui all’art. 327, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 38, d.lgs. n. 546/1992, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza che coincide con
il relativo deposito, risultando irrilevante la data della relativa comunicazione (Cass. 03/02/22, n. 3372). D’altronde l’istituto della rimessione in termini presuppone sempre una situazione di impedimento, non imputabile alla parte che invoca la stessa, come accade ove la parte stessa non abbia ricevuto comunicazione dell’udienza di discussione, mentre la semplice tardività del deposito della sentenza rispetto ai termini stabiliti, e dunque della sua pubblicazione, configura una situazione che rappresenta un ostacolo superabile con un comportamento diligente della parte, come osservato dalla CTR, la cui decisione anche sotto tal profilo non si mostra affatto contraddittoria.
La  stessa  poi  men  che  mai  è  priva  di  motivazione,  dal  momento che rende invece ragione del mancato accoglimento dell’istanza di rimessione  sulla  base  delle  osservazioni  che  precedono  e  della condizione di parte costituita della ricorrente.
 Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto  dall’art.  1,  comma  17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nulla  per  le  spese,  non  avendo  l’Agenzia  ritualmente  resistito  a mezzo di tempestivo controricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  dichiarare l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023