Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24102 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2668/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 1622/2020 depositata il 11/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 1622/3/2020 depositata in data 11 giugno 2020 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato l’avviso di liquidazione e rettifica in relazione all’atto di compravendita di un complesso immobiliare da parte della società RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE;
avverso detta sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE la quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, ed ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo l’ufficio lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 51 e 52 del d.P.R. 131/86, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. atteso che la Commissione Tributaria, nel pervenire alle proprie conclusioni non aveva considerato che nell’atto impositivo era stato valutato lo stato interno del complesso immobiliare e che la diversa collocazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari utilizzate a titolo comparativo era stata considerata ed omogeneizzata;
con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e articolo 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4) cod. proc. civ. atteso che la C.T.R. non aveva esaminato le specifiche censure formulate con l’appello con cui erano state evidenziate le carenze motivazionali della prima sentenza, carenze ravvisabili anche in relazione alla sentenza impugnata;
il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito dalla parte controricorrente, non risultando rispettato il termine lungo di
cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. nel testo ratione temporis vigente;
3.1. la sentenza impugnata risulta essere stata depositata in data 11 giugno 2020 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato alla controricorrente, a mezzo PEC, in data 15 gennaio 2021, oltre i sei mesi del termine lungo di impugnazione, computata la sospensione feriale;
va, conseguentemente dichiarata la inammissibilità per ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’ RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della società controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data