Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4747 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4747 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Oggetto : Processo tributario – Commissione tributaria centrale – Sentenza – Ricorso per cassazione – Termine
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6560/2017 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, Sezione di Bari, n. 12/02/2012, depositata in data 25 gennaio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE distrettuale RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette di Bari notificava alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. 75/1988, NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava, nei confronti della società, in relazione
all’anno 1982, maggiore reddito (pari a Lire 1.400.564.000) ai fini IRPEG ed ILOR, sulla base di 8 rettifiche.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bari, contestando tutti i rilievi.
I NOMEici di prossimità accoglievano parzialmente (con sentenza n. 2408/04/1989) il ricorso, quantificando il recupero a tassazione nella minore somma di Lire 390.224.000.
Avverso detta sentenza proponevano appello sia l’RAGIONE_SOCIALE sia la contribuente, al fine di ottenerne la riforma nella parte rispettivamente loro sfavorevole.
La Commissione tributaria di secondo grado di Bari accoglieva parzialmente il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE (con sentenza n. 192/03/1993), elevando il recupero a tassazione in Lire 614.349.171.
La società impugnava la decisione innanzi alla Commissione tributaria centrale, riproponendo i motivi di gravame sui quali era rimasta soccombente.
Anche l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza riproponendo tutti i rilievi esposti nell’avviso di accertamento.
La CTC, Sezione di Bari, accoglieva il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando legittimo l’accertamento impugnato (sentenza n. 12/02/2012).
Avverso la decisione della CTC ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perché tardivo .
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026.
La ricorrente ha depositato, in data 22 gennaio 2026, memoria ex art. 380bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va valutata l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE a distanza di circa 5 anni dalla pubblicazione della sentenza gravata.
L’odierna ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia della decisione della CTC solo il 4 febbraio 2016, quando riceveva la cartella di pagamento portante il credito erariale indicato nell’avviso di accertamento impugnato. In particolare, afferma di non aver mai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione né il dispositivo della sentenza, atteso che la comunicazione dell’uno e dell’altro fu tentata invano al domicilio eletto (INDIRIZZO), e, stante il mancato rinvenimento, da pa rte dell’ufficiale NOMEiziario, della destinataria (‘tale banca non esiste più’, cfr. le due relate riprodotte nel ricorso), fu eseguita presso la cancelleria della CTC ai sensi dell’art. 32bis d.P.R. n. 636/1972. L’odierno ricorso sarebbe, quindi, tempestivo in quanto proposto entro l’anno (termine lungo ex art. 327 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis ) dalla conoscenza della sentenza.
1.1. Il ricorso è inammissibile.
1.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte il principio sancito dall’art. 327 , comma 2, c.p.c. (e dalla corrispondente disposNOMEne del processo tributario, art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992) circa l’inapplicabilità del termine lungo per impugnare la sentenza dalla data di pubblicazione della stessa vale non solo per la parte contumace che non abbia avuto conoscenza del processo per causa a lei non imputabile ma anche per la parte, ritualmente costituita in iudicio , alla quale non vengano notificati l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ed il dispositivo della sentenza (Cass. 11/03/2013, n. 6048). Si è, poi, affermato, con particolare riferimento al dies a quo del detto termine, che la decadenza da un termine processuale, incluso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data dell’udienza di trattazione e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte
di quest’ultima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa ( ex multis , Cass. 29/12/2023, n. 36369).
Ciò posto, nella specie l’odierna ricorrente non ha avuto conoscenza dell’avviso di fissazione dell’udienza e del dispositivo della sentenza all’esito dei relativi iter di comunicazione, essendo entrambi non andati a buon fine presso l’indirizzo di INDIRIZZO in Bari (ove l’agente postale dava att o della inesistenza della società).
Ma, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l’impugnativa (nella specie, il ricorso per cassazione) avverso la sentenza della CTC di Bari (pubblicata il 25.1.2012) andava proposta nel termine di un anno decorrente dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 25.1.2013, a nulla valendo ai fini de quibus la conoscenza effettiva della sentenza, avvenuta solo in data 4 febbraio 2016, quando le veniva notificata la cartella di pagamento della pretesa inverata nell’avviso di accertamento oggetto del NOME.
Di qui, l’ inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto ben oltre l’anno (termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile), decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Le spese del NOMENOME seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE entrate, RAGIONE_SOCIALE spese del NOMENOME di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME