Termine Lungo Impugnazione: La Cassazione Sospende il Giudizio per Verifiche sulla Notifica
Il rispetto dei termini processuali è un pilastro del nostro sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la corretta applicazione delle norme procedurali, in particolare riguardo al termine lungo impugnazione. La vicenda, che vede contrapposti un Comune e una società, ruota attorno a un appello presentato apparentemente fuori tempo massimo, ma che nasconde un potenziale vizio di notifica in grado di rimettere tutto in discussione.
I Fatti di Causa
La controversia ha origine da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009, emesso da un Comune laziale nei confronti di una società proprietaria di un immobile. La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente dato ragione all’ente locale. La società, tuttavia, ha appellato con successo la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo le ragioni del contribuente.
La sentenza di secondo grado è stata depositata in cancelleria il 24 ottobre 2017. Il Comune, soccombente, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, notificandolo però solo il 1° agosto 2018, ben oltre la scadenza del termine lungo impugnazione semestrale, che sarebbe spirato il 24 aprile 2018.
A prima vista, il ricorso del Comune sembrava destinato a un’immediata declaratoria di inammissibilità per tardività. Tuttavia, il Comune ha sollevato un punto procedurale fondamentale: ha sostenuto che l’atto di appello originario non era mai stato notificato al suo avvocato (procuratore costituito in primo grado), ma solo alla parte personalmente, in violazione delle norme procedurali.
L’Ordinanza Interlocutoria della Cassazione
Di fronte a questa eccezione, la Corte di Cassazione ha scelto la via della prudenza. Anziché rigettare immediatamente il ricorso per tardività, ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la Corte non decide il merito della questione, ma dispone un’attività istruttoria preliminare: ordina alla propria cancelleria di acquisire il fascicolo di merito dai gradi precedenti.
Questa decisione è fondamentale perché solo l’esame degli atti del processo può confermare o smentire l’affermazione del Comune riguardo al vizio di notifica. La Corte, quindi, sospende il giudizio sulla ammissibilità del ricorso in attesa di questa verifica cruciale.
Le Motivazioni: Il Dubbio sulla Notifica e il Termine Lungo Impugnazione
La motivazione della Suprema Corte è di natura squisitamente processuale. L’articolo 327 del Codice di Procedura Civile, applicabile anche al processo tributario, stabilisce che, in assenza di notifica della sentenza, l’appello deve essere proposto entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Questo è il cosiddetto termine lungo impugnazione. Nel caso di specie, il calcolo era semplice: dalla pubblicazione del 24 ottobre 2017, il termine scadeva il 24 aprile 2018. Il ricorso, notificato ad agosto 2018, era quindi formalmente tardivo.
Tuttavia, la questione sollevata dal Comune circa la mancata notifica dell’appello al procuratore costituito nel precedente grado di giudizio è dirimente. Se tale circostanza fosse confermata, potrebbe integrare un vizio procedurale tale da incidere sulla regolarità dell’intero giudizio di appello e, di conseguenza, sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione in Cassazione. La Corte ha ritenuto necessario verificare questa affermazione prima di potersi pronunciare sulla questione pregiudiziale della tempestività del ricorso.
Conclusioni: L’Importanza della Corretta Notifica degli Atti
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: le norme sulla notificazione degli atti processuali non sono mere formalità, ma garanzie essenziali del diritto di difesa e del contraddittorio. Un errore nella notifica può avere conseguenze determinanti sull’esito di una causa. La decisione della Cassazione di approfondire la questione, anziché fermarsi a una valutazione superficiale della tardività, dimostra un approccio garantista e attento. Il provvedimento sottolinea come, prima di poter dichiarare la ‘morte’ di un processo per scadenza dei termini, il giudice abbia il dovere di accertare che tutte le fasi precedenti si siano svolte nel pieno rispetto delle regole. L’esito del ricorso del Comune dipenderà interamente da ciò che emergerà dal fascicolo di merito.
Cos’è il termine lungo impugnazione nel processo tributario?
È il termine di sei mesi che una parte ha per impugnare una sentenza, che decorre dalla data di deposito (pubblicazione) della sentenza stessa, nel caso in cui questa non sia stata formalmente notificata dalla controparte.
Perché il ricorso del Comune rischiava di essere dichiarato inammissibile?
Perché è stato notificato il 1° agosto 2018, mentre la sentenza impugnata era stata depositata il 24 ottobre 2017. Il termine lungo di sei mesi era quindi scaduto il 24 aprile 2018, rendendo l’impugnazione apparentemente tardiva.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione con questa ordinanza?
La Corte non ha deciso la causa, ma ha sospeso il giudizio. Ha ordinato alla sua cancelleria di acquisire il fascicolo processuale dei gradi precedenti per verificare se, come sostenuto dal Comune, l’atto di appello non fosse stato correttamente notificato al suo avvocato, un’irregolarità che potrebbe cambiare la valutazione sulla tempestività del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34414 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34414 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25425-2018 proposto da: COMUNE COGNOME ROMANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 6186/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
procedimento n. 25425-18
Rilevato che:
-Con sentenza n. 6186/15/17 depositata in data 24 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5172/59/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo all’avviso di accertamento ICI 2009 avente ad oggetto immobile ricettivo acquistato a mezzo di asta giudiziaria;
-La CTR riteneva di non condividere le ragioni già espresse dal giudice di primo grado, riducendo nel merito la pretesa al minor importo rideterminato nei limiti individuati nell’atto di appello;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Fiano Romano deducendo due motivi, che illustra con memoria. La contribuente non si è difesa restando intimata. ì
Considerato che:
Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ritualità della sua notifica, da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserv che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 24 ottobre 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 1 agosto 2018. Nel caso di specie il termine per impugnare c.d. lungo era semestrale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato successivamente al 4 luglio 2009 (l’avviso di accertamento stesso è del 4.10.2012) e ai fini dell’art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. il termine risulta spirato il 24 aprile 2018;
Va dato poi atto che in ricorso e poi in memoria il Comune di Fiano Romano deduce di essere venuto a conoscenza dell’esistenza della sentenza impugnata solo il 20.7.2018 a seguito della richiesta di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per effetto della
i
mancata notifica del ricorso in appello al procuratore costituito in primo grado, ma solo alla parte personalmente. Per decidere della questione si rende necessaria l’acquisizione del fascicolo del merito;
P.Q.M.
La Corte: manda la Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del merito.