Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15930 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17511/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PALERMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME
-intimata- avverso la sentenza n. 7586/12/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. 12, depositata il 22.12.2020,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza della CTP Palermo n. 1332/3/2019, depositata il 21.2.2019, che aveva definito il ricorso promosso dalla contribuente avverso l’intimazione di pagamento n.29620169006419842/999 in conseguenza del mancato pagamento dei carichi di ruolo, per un importo pari a € 3.761,94 (in relazione a cartelle cinque cartelle di pagamento, di cui tre per bollo auto relative agli anni 2006, 2007 e 2008, e due per TARSU e TIA relative agli anni 2009 e 2010).
LA CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello inammissibile, perché ‘prodotto fuori termine’ e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ha quindi proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
La CTR , con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello in ragione del difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE
La società concessionaria per la riscossione ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1 n. 3, dell’art. 38, comma 3, D.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1 della L. 742/69, così come modificato dall’art. 16 del D. L. n° 132/2014
dell’art. 155, comma 5, cpc (aggiunto dall’art. 2, coma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263)’, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto applicabile il termine breve di 60 giorni, pur non essendo stata la sentenza notificata, senza peraltro aver considerato la sospensione feriale dei termini.
1.1. Il motivo è fondato.
E’ pacifico che la sentenza impugnata sia stata pubblicata in data 12/3/2019 e che il termine c.d. ‘lungo’ applicabile, di cui all’art. 327 c.p.c., sia quello semestrale, posto che il primo comma di detta disposizione -dopo la novella di cui alla legge n. 69/2009 -afferma che ‘indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza’.
Con riferimento all’applicabilità della sospensione feriale dei termini ed alla prorogabilità, ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., si osserva quanto segue.
Come noto, l’art. 155, comma 4, c.p.c. fissa le modalità di calcolo dei termini processuali, stabilendo che nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali; per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune e, dopo aver ulteriormente precisato che anche i giorni festivi si computano nel termine, sancisce la regola per cui se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale proroga è stata estesa dal legislatore, per esigenze di certezza e tutela del diritto di difesa delle parti, anche al calcolo dei termini relativi al compimento degli atti processuali che scadono di sabato. Va in primo luogo osservato che quest’ultima proroga ha portata generale. Essa si applica al termine per proporre ricorso in ambito tributario (come espressamente affermato da Sez. 5, ord. n. 740 del 09/01/2024,
per la quale rilevano anche i termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza); ma si applica altresì, in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU (Sez. 6 – L, ord. n. 24408 del 04/10/2018); come pure al ricorso per cassazione (cfr. Sez. 6 5, ord. n. 23375 del 16/11/2016 in tema di termine c.d. ‘breve’ per la proposizione del ricorso di legittimità); la proroga si applica altresì ai termini di costituzione (cfr. ad es. Sez. 6 – 1, ord. n. 310 del 12/01/2016, in tema di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo).
Questa Corte ha di recente affermato, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all’art. 155, commi 4 e 5 c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l’impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità (Sez. 5 , Ordinanza n. 10665 del 23/04/2025).
1.2. Nel caso in esame, la CTR ha affermato che: ‘ la sentenza di 1° grado della CTP Palermo N.1332 3 19 del 21/02/2019 depositata il 12/03/2019 è stata impugnata in data 14/10/2019 oltre i 60gg previsti dalla vigente normativa, e relativamente alla data della impugnativa del 14/10/2019 non può neanche essere preso in considerazione il periodo di della sospensione dei termini dal 1°al 31 agosto, disposto dagli artt. 91 e 92 del R.D. 12/1941 e, più specificatamente, dalla legge 742/1969, così come recentemente modificate dal decreto legge 162/2014’ (erroneamente indicato nella sentenza come 132/2014).
La sentenza impugnata, erroneamente, ha ritenuto doversi far riferimento al termine breve, in luogo del termine lungo
semestrale, senza peraltro applicare il periodo di sospensione feriale dei termini.
Al termine di decadenza semestrale doveva, invece, essere aggiunto il periodo di sospensione di trentuno giorni (dal 1° al 31 agosto), e conseguentemente l’ultimo giorno utile era il 14 ottobre 2019 e dunque il ricorso in appello doveva ritenersi tempestivo.
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo mezzo di impugnazione.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi al principio enunciato. Il giudice del rinvio dovrà altresì procedere all’esame del merito che, a causa della erronea pronuncia in rito, non aveva affrontato, nonché alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso, in Roma, 30 maggio 2025
Il Presidente NOME COGNOME