Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
Processo tributario -Termine cd. lungo per la proposizione dell’appello -Giudizi ante 4 luglio 2009.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24452/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, DI BELLA NOME
-intimati – avverso la sentenza n. 1452/12/2024 pubblicata in data 19/02/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7
novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarò inammissibile l’appello
proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza n. 314/2020 pubblicata dalla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in data 24/02/2020, in quanto tardivo; evidenziò infatti che, operando il termine lungo per l’ appello, esso scadeva in data 27/11/2020, tenendo conto anche dell’emergenza Covid, laddove l’appello era stato consegnato per la notifica solo in data 15/05/2021.
Contro tale decisione l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a un motivo.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 20/11/2024 presso il difensore di primo grado nonché in pari data a mezzo p.e.c. alla società.
Il ricorso è stato fissato ex art. 380bis .1 c.p.c per l ‘adunanza camerale del 7 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. , censurando la decisione ove, nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’ufficio per asserita tardività, evidentemente non ha tenuto conto del fatto che, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado prima del 4 luglio 2009, doveva trovare applicazione nella fattispecie il termine «lungo» di impugnazione annuale e non quello semestrale .
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di appello tributario rinvia, ove nessuna RAGIONE_SOCIALE parti abbia provveduto alla notificazione della sentenza, all’ art. 327, primo comma, c.p.c.
Tale disposizione, in origine, prevedeva per le impugnazioni il termine cd. lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza; a seguito della novella di cui all’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del
2009, il termine lungo è divenuto di sei mesi ma la nuova previsione è applicabile solo ove i giudizi di primo grado siano stati instaurati dal 4/07/2009, ai sensi dell’ art. 58, comma 1, della stessa legge (Cass. n. 37750/2021 e per il processo tributario Cass. n. 21473/2025; Cass. n. 18053/2025).
Nel caso di specie, accertata in fatto dalla CTR la mancata notifica della sentenza di primo grado, pubblicata in data 24/02/2020, nonché dimostrata l’introduzione del giudizio di primo grado nel 2008, comprovata dalla ricevuta di deposito del ricorso introduttivo e dalla epigrafe della sentenza di primo grado, ne consegue la durata annuale del termine per impugnare, che, unitamente alla sospensione dei termini per l’emergenza Covid19, determinava che il termine per l’appello scadesse in data 31/05/2021.
L’appello, notificato in data 15/05/2021, era quindi tempestivo.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME