Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4809 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-intimati- avverso la sentenza n.2306/5/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 3 maggio 2021;
Rilevato che:
la controversia trae origine da un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE rettificava il reddito dichiarato dalla
Tributi-ProcessoTermini appello avverso sentenza del giudice del rinvio
società di persone per l’anno di imposta 2001, sebbene in presenza di condono ex art. 289/2002, al fine di recuperare le imposte dovute dai soci per effetto del regime di trasparenza. Successivamente, con separati avvisi di accertamento, l’RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione i predetti redditi nei confronti dei soci nella misura corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione.
La società ed il socio COGNOME NOME impugnavano gli avvisi con distinti ricorsi che venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale.
L’appello proposto avverso tale decisione veniva rigettato dalla RAGIONE_SOCIALE con sentenza che veniva impugnata con ricorso per cassazione dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 23672/2010, dichiarava la nullità dell’intero giudizio in quanto svoltosi senza la partecipazione di tutti i soci. In sede di rinvio, la Commissione di prima istanza accolse i ricorsi riuniti rilevando, per la società, la preclusione data dall’adesione al condono e, al contempo, l’errata qualificazione da parte dell’Ufficio dei costi sostenuti per la locazione in spese di rappresentanza.
L’appello proposto dall’U fficio avverso la sentenza veniva dichiarato inammissibile, perché tardivo, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso la sentenza l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso su unico motivo.
La Società e i soci non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso rubricato ‘ violazione degli artt. 327 cpc, 51 D.Lgs. 546/1992 e 58 legge 69/200 9′ l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’error in procedendo commesso dalla C.T.R., per non avere considerato valevole, nel caso di specie, il termine lungo
annuale, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato prima del 4 luglio 2009.
1.1. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite n. 19701 del 17 settembre 2010 che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario. Sicché si è costantemente affermato che <> (cfr. Cass. 17 aprile 2012 n. 6007 seguita in senso conforme, ex pluribus, da Cass. n.ri 17060 del 2012, 15741 del 2013; 19943 del 2014; n. 20102 del 06/10/2016; n. 19979 del 27/07/2018).
1.2. Va, peraltro, rilevato che, in caso analogo al presente, Cass. sez. 6-5, ord. n. 22407 del 15/10/2020, muovendo da Cass. SU, n. 11844 del 9 giugno 2016, riguardo alla distinzione tra rinvio prosecutorio (o proprio), di cui all’art. 383, primo comma, cod. proc. civ., e rinvio restitutorio o improprio di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ha statuito che <>.
1.3. La distinzione è richiamata in ulteriori successivi provvedimenti sezionali (tra gli altri, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 28 settembre 2023, n. 27577; Cass. sez. 5, ord. 19 aprile 2023, n. 10439; Cass. sez. 5, ord. 22 giugno 2021, n. 17855), tutte peraltro rese in ipotesi di rinvio prosecutorio o proprio (in tema di diversità del regime impugnatorio, per la modifica normativa, nelle more intervenuta, della decisione annullata, quanto alla rilevanza della distinzione, si vedano anche Cass. sez. 3, ord. 8 novembre 2023, n. 31081 e Cass. sez. lav. ord. n. 167/2019).
Ciò rilevato, anche alla luce di una migliore valutazione di osservazioni critiche emerse in dottrina, appare opportuno che per la rilevanza nomofilattica della questione di diritto, la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.