Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24626/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 9418/2019 depositata il 17 dicembre 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 31 maggio 2017 NOME COGNOME presentava a RAGIONE_SOCIALE e ai diversi enti impositori istanza di annullamento in autotutela di numerose cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, di cui assumeva di essere casualmente venuta a conoscenza.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli il diniego tacito oppostole, eccependo la RAGIONE_SOCIALE predette cartelle e sottostanti.
La Commissione adìta dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente, in quanto notificato al solo agente della riscossione e non anche agli enti impositori titolari dei crediti azionati.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata, con diversa motivazione, dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, la quale, con sentenza n. 9418/2019 del 17 dicembre 2019, «dichiara (va) inammissibile» l’appello della parte privata, in base al rilievo che l’avanzata istanza di annullamento in autotutela non risultava sorretta dalla prospettazione dell’esistenza di interessi di rilevanza generale alla rimozione degli atti impugnati, ormai divenuti definitivi.
Contro questa sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 del D.
Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si rimprovera al collegio regionale di aver erroneamente ritenuto inammissibili per difetto di specificità i motivi di appello articolati dalla contribuente.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
2.1 Si sostiene che la CTR, opposto dall’agente della riscossione.
2.2 Risulterebbe, pertanto, la Commissione .
L’esame dei motivi è precluso dal rilievo officioso della tardività del ricorso, il quale è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 25 settembre 2020, oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 17 giugno 2019, con conseguente violazione della norma di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., applicabile anche alle controversie tributarie in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile.
3.1 Al riguardo, si osserva quanto segue.
3.2 Il termine anzidetto, dovendo essere calcolato «ex nominatione dierum» , in base al combinato disposto degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., sarebbe venuto a scadere il 17 giugno 2020.
3.3 Esso, tuttavia, rimase sospeso dapprima per i 64 giorni compresi fra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 -ai sensi degli artt. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del D.L. n.
23 del 2020, convertito in L. n. 40 del 2020- e poi per gli ulteriori 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) del periodo feriale di quello stesso anno, a norma dell’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969, nel testo applicabile «ratione temporis» .
3.4 Con l’aggiunta di complessivi 95 giorni di sospensione (64 + 31), computati «ex numeratione dierum» , la scadenza del termine per la proposizione del ricorso doveva ritenersi spostata al 21 settembre 2020, tenendo conto anche della proroga di diritto operante ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 20 settembre 2020).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, risulta palese l’intempestività dell’esperita impugnazione, che va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la
proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 20 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME