Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29327 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12250/2020 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (P_IVA)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. FIRENZE n. 829/2019 depositata il 20/5/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia un atto di rettifica, emesso dal locale RAGIONE_SOCIALE, per accertare: la decadenza RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione ‘prima casa’, il recupero RAGIONE_SOCIALEa differenz a IVA oltre interessi nonché l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione del 30%, prevista per le dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 1, nota 11 -bis, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa Tariffa Parte Prima allegata al t.u. registro (testo unico del 26 aprile 1986 n. 131), in relazione ad un acquisto immobiliare rogato il 31 luglio 2013 e registrato il 6 agosto successivo. Oggetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione erano in particolare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, sostenendo la contribuente che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2014, il cespite in questione non poteva più qualificarsi ‘di lusso’, con esclusione del beneficio, atteso che tale nuova disciplina, a differenza RAGIONE_SOCIALEa precedente, si riferiva alla mera categoria catastale, nel caso specifico A/7 e pertanto non di lusso. Ne derivava che la dichiarazione di cui al rogito d’acquisto non poteva dirsi mendace. In subordine evidenziava come in ogni caso la qualifica esclusiva del beneficio non poteva ritenersi neppure nel vigore del vecchio art. 6 del d.m. 2/8/1969, avendo l’RAGIONE_SOCIALE conteggiato superfici in realtà non ricomprese in tale previsione, superando così ed erroneamente la superficie massima per cui era prevista l’agevolazione.
Il primo giudice respinse il ricorso e la pronuncia fu impugnata dalla medesima contribuente avanti la Commissione Tributaria Regionale Toscana che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado. Secondo la pronuncia di gravame, sulla base RAGIONE_SOCIALEa vecchia normativa di cui al citato d.m., nella superficie massima per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione occorreva ricomprendere anche le aree che l’appellante riteneva escludere, con conseguente superamento del limite per l’agevolazione medesima (mq 240). Il giudice d’appello ha altresì ritenuto che la successiva modifica normativa, che ha reso possibile il beneficio sul medesimo immobile,
non potesse influire sulla responsabilità per mendace dichiarazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘acquirente atteso che, secondo l’ordinamento vigente al momento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto, l’immobile era escluso dal beneficio.
Ricorre per cassazione la predetta acquirente sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso di cui chiede, in ogni caso, la reiezione per infondatezza.
La ricorrente ha depositato due memorie in esse replicando, tra l’altro, all’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente trattata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, la quale rimarca come il medesimo appaia tardivamente proposto. A fronte RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, pubblicata il 20/5/2019, il ricorso è stato inviato per notifica l’11/5/2020. Non potrebbe, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, valorizzarsi il richiamo, nell’epigrafe del ricorso, ove si afferma che il termine per l’impugnazione sarebbe sospeso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, com ma 11 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 e ss. (conv, con modif., dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136). Tale sospensione riguarda infatti i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALEe pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e il 31 luglio 2019.
1.1 l’eccezione è fondata.
1.2 La pronuncia impugnata è stata effettivamente depositata nella segreteria RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale il 20/5/2019. Non essendo stata notificata alla ricorrente, il termine applicabile è quello semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c., scadente pertanto lunedì 23/12/2019, giusta sospensione feriale e proroga ex art. 155, commi 3 e 4, c.p.c. (Cass. Sez. V civ. n. 10665 del 23/4/2025). Ne deriva che il termine di decadenza è successivo alla data prevista nel d.l. n. 119/18 richiamato.
1.3 Non ha rilevanza il fatto, evidenziato nelle memorie successive secondo cui, a seguito del procedimento di liquidazione ed irrogazione di sanzione del 21/7/2016, la contribuente, in ogni caso, provvide a saldare in data 10/10/2016 quanto accertato dall’RAGIONE_SOCIALE come da ricevuta che è prodotta unitamente alla prima memoria. Anche ammettendo l’ipotetica rilevanza di un pagamento che è precedente la stessa entrata in vigore del D.L. 23/10/2018 n. 119, per beneficiare RAGIONE_SOCIALEa sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11 del medesimo decreto, il termine per impugnare sarebbe dovuto scadere tra la sua data di entrata in vigore (24/10/2018) e il 31 luglio 2019. Nel caso specifico, come già detto, il termine è scaduto il 23 dicembre 2019.
1.4 Non pertinente è, a tal fine, il richiamo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente all ‘ordinanza di questa Sezione n. 28398 del 15/10/2021 atteso che, in quel caso, si trattava di una pronuncia pubblicata il 1/6/2018 in cui il termine semestrale per l’impugnazione, tenuto conto del periodo feriale, scadeva il 2 gennaio 2019, e quindi ben prima RAGIONE_SOCIALEa data indicata del 31 luglio 2019.
1.5 Neppure può convenirsi con la tesi, del pari sostenuta nella memoria, secondo cui il termine sospeso sarebbe quello di decorrenza, ossia quello RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, perché la disposizione che stabilisce la sospensione si riferisce espres samente ai termini d’impugnazione ‘che scadono’ tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 2019.
Si deve altresì convenire con la resistente sul fatto che al presente ricorso non sono applicabili le diverse e ulteriori sospensioni previste dagli artt. 83, commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e 36, comma 1 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 in quanto, alla loro entrata in vigore, il termine di decadenza per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe era già scaduto.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, liquidate come da dispositivo, a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente.
2.1 Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente medesima, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità a favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente che liquida in € 4.350,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi e ad altri accessori di legge; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME