Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22272 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22272 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
Oggetto: tempestività ricorso
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22126/2016 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO (PEC ) ;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2618/1/2016 depositata il 16 marzo 2016, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2618/1/2016 veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME titolare di ditta individuale esercente attività di parrucchiere, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento n. 1119/1/2014 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’ avviso di accertamento, relativo ad II.DD. e IVA per l’anno di imposta 2008.
Le riprese, originate da una discrepanza tra manifestazione di capacità contributiva, in particolare l’acquisto di un immobile con stipula del relativo mutuo, e le dichiarazioni fiscali della contribuente non giustificate, erano fondate – si legge nella sentenza impugnata – su indagini bancarie ex art.32 d.P.R. n.600/1973 e studi di settore.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, in quanto presentato oltre i termini dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, calcolati a partire dal perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data 27.5.2013, a nulla rilevando il successivo ritiro del plico da parte della
contribuente avvenuto il 28.6.2013. La decisione veniva integralmente confermata dalla sentenza d’appello.
Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ., cui ha replicato l’Agenzia con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 140 cod. proc. civ., della legge n.890/82 e dell’art. 60 d.P.R. n.600/1973, nonché l’omessa motivazione circa un punto decisivo per avere il giudice d’appello mancato di ritenere che solo a far data dal ritiro del plico contenente l’avviso di accertamento, in quanto momento di effettiva conoscenza della pretesa impositiva, è decorso il termine per impugnare l’atto con il ricorso introduttivo del giudizio.
Ritenuto che, per decidere sul motivo, è necessario acquisire il fascicolo d’ufficio dei gradi di merito,
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025