Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24831 -20 21 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Oggetto: ricorso per cassazione – termine di impugnazione -notifica ricorso per revocazione -decorrenza –
avverso la sentenza n. 122/02/2021 della Commissione tributaria regionale del MOLISE, depositata in data 18/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie avanzata dal contribuente NOME COGNOME ai sensi degli artt. 3, 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, con riferimento a sedici avvisi di recupero crediti al medesimo notificati in qualità di consulente fiscale di diverse società, come tale coobbligato in solido per le violazioni a queste separatamente contestate, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Molise, riuniti gli appelli proposti dal contribuente avverso le sfavorevoli sentenze di primo grado, li accoglieva annullando tutti gli atti di diniego impugnati sostenendo che nel caso di specie si verteva in tema di sanzioni non collegate al tributo irrogate «ad un consulente libero professionista, sanzioni per infedele dichiarazione per aver contribuito alla violazione, in concorso con il contribuente, sottoposto a controllo, ex art. 9 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava l’ intimato con controricorso.
Formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ex art. 380 bis c.p.c., in data 06/04/2024, in considerazione della rilevata inammissibilità del ricorso per tardività, l’RAGIONE_SOCIALE con atto del 30/04/2024, corredata da diversi documenti, ha chiesto la decisione del ricorso e con atto del 31/05/2024 ha depositato ulteriori documenti. Ai sensi degli artt. 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. è stata, quindi, disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo viene dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della medesima disposizione legislativa.
L’esame di tali motivi è prec luso da ll’inammissibilità del ricorso, eccepita dal controricorrente e correttamente rilevata nella proposta di definizione anticipata del giudizio, opposta, per tardività RAGIONE_SOCIALE stesso rispetto all’intervenuta conoscenza della statuizione d’appello a seguito dell a notifica all’odierna ricorrente del ricorso per revocazione proposto dal contribuente controricorrente.
3.1. Invero, dalle incontestate risultanze processuali risulta che in data 17 maggio 2021 il contribuente notificò all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorso per revocazione della sentenza della CTR n. 122/02/2021, depositata in data 18/02/2021, oggetto del presente giudizio di legittimità, impugnandone la statuizione sulle spese.
3.2. L’RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso per cassazione in data 20 settembre 2021, ovvero tardivamente rispetto alla data di ricezione della notifica del ricorso per revocazione, da cui decorre il termine breve di sessanta giorni di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata tempestivamente (ovvero nel rispetto del termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.) rispetto alla data di deposito dell’impugnata statuizione d’appello .
3.3. Questa Corte, infatti, anche nella sua massima espressione nomofilattica, è ferma nel ritenere che «La notificazione della citazione
per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c.» (Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 22220 del 2019, Rv. 654828 -01; conf., Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013, Rv. 625600 -01; Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012, Rv. 620538 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 10053 del 29/04/2009, Rv. 607914 -01; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596981 – 01; Sez. U, ordinanza n. 32114 del 2019; ordinanza Sez. U, n. 3363 del 2022; più recentemente, Sez. 3, Ordinanza n. 15926 del 07/06/2024).
3.4. Non sono idonee a pervenire ad una diversa conclusione le argomentazioni svolte dalla ricorrente nell’istanza depositata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., non assumendo rilevanza né la pronuncia della Sezione 6^-2^ di questa Corte n. 31251 del 4 dicembre 2018, in quanto antecedente alle citate pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, né la circostanza che il giudizio di revocazione sia stato proposto dal contribuente senza l’allegazione della sentenza impugnata, peraltro totalmente favorevole all’impugn ante, e tale ultima circostanza non era affatto idonea, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ad indurla in errore sulla volontà impugnatoria del contribuente, che, invece, era del tutto evidente avendo lo stesso comunque interesse, al di là del successivo esito del giudizio, ad impugnare per revocazione la statuizione RAGIONE_SOCIALE sulle spese resa dai giudici di appello. Non coglie nel segno neppure l’ulteriore deduzione di parte ricorrente, secondo cui «l a
conoscenza legale del provvedimento impugnato, nel caso che occupa, potrebbe semmai ritenersi verificata al momento della costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nel giudizio di revocazione, effettuata in data 9/07/2021», con conseguente tempestività del ricorso in esame, posto che la costituzione in giudizio presuppone necessariamente l’intervenuta precedente conoscenza della sentenza impugnata.
Da quanto fin qui detto consegue, dunque, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché tardivamente proposto e la condanna della ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento nei confronti del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché , ai sensi dell’art. 380 -bis, ultimo comma, cod. proc. civ., al pagamento degli ulteriori importi ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 8.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente dell’ulteriore importo di euro 4.100,00 ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Condanna la ricorrente a pagare l’importo di euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024