Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26020 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17707/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2104/2021 depositata il 10/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2104/03/2021 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1640/01/2014, depositata in data 4 settembre 2014, che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE, avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso dell’ imposta di registro concernente la stipula del contratto di compravendita di un immobile, venduto da NOME COGNOME e acquistato dalla suddetta società;
NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 327 cod. proc. civ., 58, comma 1, legge 69/2009 e 51 d.lgs. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che l’originario ricorso era stato spedito (con la precisazione che il termine ‘spedito’ indica la data di iscrizione presso la CTP) in data 20 marzo 2009, sicché il termine di impugnazione applicabile ratione temporis era quello annuale; l’RAGIONE_SOCIALE aggiunge che la notificazione dell’appello, che i giudici del gravame riferiscono avvenuta in data 20 maggio 2015, è tempestiva anche con riguardo al termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 26 marzo 2015;
il ricorso è fondato;
2.1. osserva questa Corte che erroneamente la C.T.R. ha rilevato la tardività del ricorso in appello dell’ufficio in ragione della ritenuta applicabilità del termine lungo semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., nella formulazione successiva alla novella apportata dalla legge
n. 69 del 2009, non considerando che, in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio;
2.2. nel caso in esame tenuto conto della data di instaurazione del giudizio di primo grado a marzo 2009 e considerato il periodo di sospensione feriale il termine per l’impugnazione, risultando la sentenza della C.T.P. depositata in data 4 settembre 2014, scadeva il 16 ottobre 2015, sicchè il ricorso in appello, notificato in data 20 maggio 2015, deve ritenersi tempestivo, anche in relazione al termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta, giusta la relata di notifica e il protocollo di ingresso riprodotti in ricorso, in data 26 marzo 2015; 2.3. conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ai fini dell’esame dell’appello -ed anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità- alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024.